OPUSCOLO N° 8

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI


INTRODUZIONE

Per Movimentazione manuale dei carichi (MVC) si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico.

EFFETTI SULLA SALUTE

Lo sforzo muscolare richiesto dalla MVC determina aumento del ritmo cardiaco e di quello respiratorio ed incide negativamente nel tempo sulle articolazioni, in particolare sulla colonna vertebrale, determinando cervicalgie, lombalgie e discopatie.

In relazione allo stato di salute del lavoratore ed in relazione ad alcuni casi specifici correlati alle caratteristiche del carico e dell'organizzazione di lavoro, i lavoratori potranno essere soggetti a sorveglianza sanitaria, secondo la valutazione dei rischi.

I PRINCIPI DELLA PREVENZIONE

Partendo dal presupposto che occorre evitare la movimentazione manuale dei carichi adottando a livello aziendale misure organizzative e mezzi appropriati, quali le attrezzature meccaniche, occorre tener presente che in alcuni casi non è possibile fare a meno della MVC.

In quest'ultima situazione, oltre ad alcuni accorgimenti che il datore di lavoro adotterà dal punto di vista organizzativo (es. suddivisione del carico, riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione, miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro), è opportuno che il lavoratore sia a conoscenza che la MVC può costituire un rischio per la colonna vertebrale in relazione a:

1. Caratteristiche del carico:

è troppo pesante

30 Kg per gli uomini adulti

20 Kg per le donne adulte

le donne in gravidanza non possono essere adibite al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri durante la gestazione fino a sette mesi dopo il parto (legge 1204/71);

è ingombrante o difficile da afferrare;

non permette la visuale;

è di difficile presa o poco maneggevole;

è con spigoli acuti o taglienti;

è troppo caldo o troppo freddo;

contiene sostanze o materiali pericolosi;

è di peso sconosciuto o frequentemente variabile;

l'involucro è inadeguato al contenuto;

è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;

può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

2. Sforzo fisico richiesto:

è eccessivo

può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco

è compiuto con il corpo in posizione instabile

può comportare un movimento brusco del corpo

3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro:

lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta

il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate del lavoratore

il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale dei carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione

il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi

il pavimento o il punto di appoggio sono instabili

la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.

4. Esigenze connesse all'attività:

sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati

periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente

distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto

un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

Inoltre il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

inidoneità fisica a svolgere il compito in questione

indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore

insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione


NORMATIVA

D.lgs 19 settembre 1994, n.626, artt.47, 48, 49 e all.VI: "Attuazione di direttive CEE sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"

artt. 47 e 49 - Movimento manuale dei carichi

all. VI - Elementi di riferimento e fattori di rischio

L. 19 ottobre 1970, n° 864 "Ratifica convenzione OIL n° 127 sul peso massimo trasportabile da un solo uomo"


G.L. OSSERVATORIO ISPESL - AGIP PETROLI - ASSICREDITO - C.AS.A. - CIA - C.L.A.A.I. - C.N.A. - COLDIRETTI - CONFAGRICOLTURA - CONFAPI - CONFARTIGIANATO - CONFCOMMERCIO - CONFCOOPERATIVE - CONFESERCENTI - C.G.I.L. - C. I.S.L. - U.I.L.

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