OPUSCOLO N° 8
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
INTRODUZIONE
Per Movimentazione manuale dei carichi (MVC) si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico.
EFFETTI SULLA SALUTE
Lo sforzo muscolare richiesto dalla MVC determina aumento del ritmo cardiaco e di quello respiratorio ed incide negativamente nel tempo sulle articolazioni, in particolare sulla colonna vertebrale, determinando cervicalgie, lombalgie e discopatie.
In relazione allo stato di salute del lavoratore ed in relazione ad alcuni casi specifici correlati alle caratteristiche del carico e dell'organizzazione di lavoro, i lavoratori potranno essere soggetti a sorveglianza sanitaria, secondo la valutazione dei rischi.
I PRINCIPI DELLA PREVENZIONE
Partendo dal presupposto che occorre evitare la movimentazione manuale dei carichi adottando a livello aziendale misure organizzative e mezzi appropriati, quali le attrezzature meccaniche, occorre tener presente che in alcuni casi non è possibile fare a meno della MVC.
In quest'ultima situazione, oltre ad alcuni accorgimenti che il datore di lavoro adotterà dal punto di vista organizzativo (es. suddivisione del carico, riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione, miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro), è opportuno che il lavoratore sia a conoscenza che la MVC può costituire un rischio per la colonna vertebrale in relazione a:
1. Caratteristiche del carico:
è troppo pesante
30 Kg per gli uomini adulti
20 Kg per le donne adulte
le donne in gravidanza non possono essere adibite al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri durante la gestazione fino a sette mesi dopo il parto (legge 1204/71);
è ingombrante o difficile da afferrare;
non permette la visuale;
è di difficile presa o poco maneggevole;
è con spigoli acuti o taglienti;
è troppo caldo o troppo freddo;
contiene sostanze o materiali pericolosi;
è di peso sconosciuto o frequentemente variabile;
l'involucro è inadeguato al contenuto;
è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto:
è eccessivo
può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco
è compiuto con il corpo in posizione instabile
può comportare un movimento brusco del corpo
3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro:
lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta
il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate del lavoratore
il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale dei carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione
il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi
il pavimento o il punto di appoggio sono instabili
la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.
4. Esigenze connesse all'attività:
sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati
periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente
distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto
un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
Inoltre il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
inidoneità fisica a svolgere il compito in questione
indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore
insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione
NORMATIVA
D.lgs 19 settembre 1994, n.626, artt.47, 48, 49 e all.VI: "Attuazione di direttive CEE sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"
artt. 47 e 49 - Movimento manuale dei carichi
all. VI - Elementi di riferimento e fattori di rischio
L. 19 ottobre 1970, n° 864 "Ratifica convenzione OIL n° 127 sul peso massimo trasportabile da un solo uomo"
G.L. OSSERVATORIO ISPESL - AGIP PETROLI - ASSICREDITO - C.AS.A. - CIA - C.L.A.A.I. - C.N.A. - COLDIRETTI - CONFAGRICOLTURA - CONFAPI - CONFARTIGIANATO - CONFCOMMERCIO - CONFCOOPERATIVE - CONFESERCENTI - C.G.I.L. - C. I.S.L. - U.I.L.