Decreto Legislativo del Governo n° 758 del 19/12/1994
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
(stralcio)
... (omissis)
Capo II. - Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.
... (omissis)
Art. 20. - Prescrizione. Art. 21. - Verifica dell'adempimento.
... (omissis)
Capo III. - Sanzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.
Art. 26. - Sanzioni penali. Art. 27.- Altre sanzioni penali.
... (omissis)
ALLEGATO I
... (omissis)
Capo II. - Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.
... (omissis)
Art. 20. - Prescrizione.
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.
Tal termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.
Art. 21. - Verifica dell'adempimento.
1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro cento venti giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.
... (omissis)
Capo III. - SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO.
Art. 26. - Sanzioni penali.
... (omissis)
4. Il primo comma dell'art. 389 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle parole:
[...];
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...];
c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
5. Nel primo comma dell'art. 390 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, le parole:
[...].
6. Il primo comma dell'art. 391 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...];
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
7. Il primo comma dell'art. 392 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite dalle seguenti:
[...].
... (omissis)
16. Il primo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1 .500.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e il secondo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con lammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite con le seguenti:
[...];
c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite con le seguenti:
[...];
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
[...].
17. Il primo comma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostitute dalle seguenti:
[...].
18. Il primo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti:
[...], e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite con le seguenti:
[...].
... (omissis)
Art. 27.- Altre sanzioni penali.
... (omissis)
13. Il comma 1 dell'art. 93394B0626.900_093 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è così modificato:
a) nella lettera a) sono inserite all'inizio le seguenti parole:
[...];
b) nella lettera b) sono inserite all'inizio le seguenti parole:
[...].
... (omissis)
ALLEGATO I
... (omissis)