D.M. 18 marzo 1996
Riduzione del tasso di premio INAIL per l'attuazione di misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro (Pubblicato nella G.U. 29 marzo 1996, n. 75)
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, e successive modificazioni;
Visto l'art. 40, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1988 concernente la tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale, e relative modalità di applicazione;
Ritenuta l'opportunità di incentivare le piccole imprese, individuate secondo la normativa vigente, affinché siano stimolate ad una puntuale applicazione delle disposizioni in materia di igiene, sicurezza e prevenzione ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuta l'opportunità di contenere il rischio di infortunio e di malattia professionale delle piccole imprese che presentino un rischio elevato in relazione all'attività svolta, classificata al tasso medio di tariffa superiore al trenta per mille;
Vista la delibera n. 1 adottata dal consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 16 gennaio 1996, concernente il beneficio della riduzione del cinque per cento del premio applicato in base alla tariffa dei premi, approvata con il suddetto decreto ministeriale 18 giugno 1988, in favore delle imprese che risultino avere attuato le disposizioni in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
Decreta:
A decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di un triennio e in via sperimentale, è concessa la riduzione del cinque per cento del premio applicato in base alla tariffa dei premi approvata con il decreto ministeriale 18 giugno 1988, in favore delle imprese con meno di sedici addetti e classificate con tasso medio di tariffa superiore al trenta per mille, che risultino essersi attenute, alle scadenze fissate, alle disposizioni in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
Detta riduzione è concessa indipendentemente dalla oscillazione del tasso di premio ai sensi dell'art. 20 del citato decreto ministeriale 18 giugno 1988
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.