D.M. 12 settembre 1959
Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro (Pubblicato nella G.U. 11 dicembre 1959, n. 299, S.O.)
TITOLO I
Protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra e installazioni elettriche in luoghi
pericolosi
1. Sono affidate all'Ispettorato del lavoro le verifiche periodiche previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 concernenti (2):
1) le installazioni e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche interessanti:
a) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione
degli incendi, al controllo dei vigili del fuoco, determinati con decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1959, n. 689;
b) i camini industriali che, in relazione all'ubicazione ed all'altezza, possano costituire pericolo;
c) le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi
metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto;
2) gli impianti di messa a terra, escluse le verifiche contemplate dall'art. 11, lettere d) ed e),
del presente decreto;
3) le installazioni elettriche - previste dagli articoli 330, 331 e 332 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 - esistenti nei luoghi determinati con decreto ministeriale 22
dicembre 1958 ai sensi dell'articolo 400 del citato decreto presidenziale.
2. I datori di lavoro devono denunciare all'ufficio dell'Ispettorato del lavoro competente per
territorio, le installazioni ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche di cui al punto l) dell'articolo
precedente. La denuncia deve essere effettuata entro trenta giorni dalla loro messa in servizio.
Per gli impianti già installati la denuncia deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
La denuncia del datore di lavoro ed i verbali delle verifiche periodiche, effettuate a norma dell'art.
1, devono essere redatti sugli appositi fogli conformi al modello A allegato al presente decreto e
devono essere compilati in duplice esemplare di cui uno destinato all'Ispettorato del lavoro e l'altro al
datore di lavoro.
3. I datori di lavoro, esclusi quelli contemplati dall'art. 11, lettera e), del presente decreto, devono
denunciare all'ufficio dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio gli impianti di messa a
terra di cui al punto 2) del precedente art. 1, che saranno posti in esercizio successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto, entro 30 giorni dalla data della loro messa in servizio.
Per gli impianti in servizio la denuncia deve essere effettuata entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Alla denuncia di cui ai comma precedenti deve essere allegato il verbale delle verifiche di cui
all'art. 11, lettera d), del presente decreto.
Per gli stabilimenti, cantieri ed altri luoghi di lavoro nei quali siano installati più di 20 dispersori per
la presa di terra, ovvero che abbiano superficie complessiva superiore a 50.000 mq, alla denuncia
deve essere allegata una pianta schematica con l'indicazione degli impianti di messa a terra. Le
denuncie ed i verbali della prima verifica affidata al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 11, lettera d),
del presente decreto, nonché i verbali delle verifiche periodiche successive, di competenza
dell'Ispettorato del lavoro, devono essere redatti sugli appositi fogli conformi al modello B allegato al
presente decreto e devono essere compilati in duplice esemplare di cui uno destinato all'Ispettorato
del lavoro e l'altro al datore di lavoro.
4. I datori di lavoro devono denunciare all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato del
lavoro le installazioni elettriche di cui al punto 3) del precedente art. 1. La denuncia delle
installazioni di cui al precedente comma deve essere effettuata entro 30 giorni dalla loro messa in
servizio. Per quelle in funzione la denuncia deve essere effettuata entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
La denuncia del datore di lavoro ed i verbali delle verifiche periodiche effettuate a norma dell'art.
1, devono essere redatti sugli appositi fogli conformi al modello C allegato al presente decreto e
devono essere compilati in duplice esemplare di cui uno destinato all'Ispettorato del lavoro e l'altro al
datore di lavoro.
TITOLO II
Scale aeree, ponti mobili su carro, ponti sospesi muniti di argano, argani per ponti sospesi, idroestrattori ed
apparecchi di sollevamento
5. Sono affidate all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (vedi nota) le verifiche periodiche
relative a:
a) le scale aeree ad inclinazione variabile;
b) i ponti sviluppabili su carro;
c) i ponti sospesi muniti di argano;
d) gli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni;
e) gli idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50
centimetri;
f) le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi
quelli azionati a mano e quelli già soggetti a disposizioni speciali. Sono altresì affidati all'Ente
nazionale per la prevenzione degli infortuni i collaudi prescritti per gli apparecchi e le attrezzature di
cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo.
(nota) Con D.P.R. 14 febbraio 1979, "Estinzione dell'Ente Nazionale per la Prevenzione degli
Infortuni .... " l'Ente viene sciolto. Con il D.P.R. 31 luglio 1980 n. 619, viene istituito l'Istituto
Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) cui vengono affidati i compiti del
disciolto ente.
6. I costruttori di:
- scale aeree ad inclinazione variabile;
- ponti mobili sviluppabili su carro;
- ponti sospesi muniti di argano;
- argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni;
devono chiederne il collaudo all'ufficio competente per territorio dell'Ente nazionale per la
prevenzione degli infortuni, prima della loro cessione agli utenti od ai rivenditori.
La richiesta di collaudo, oltre i dati relativi al fabbricante, deve contenere una descrizione
sommaria delle attrezzature e del loro funzionamento.
Per i suddetti apparecchi e attrezzature in servizio, i datori di lavoro, utenti degli stessi, devono
avanzare richiesta di collaudo entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per
quelli importati dall'estero la richiesta di collaudo deve essere avanzata dai datori di lavoro prima
della loro messa in servizio.
7. I datori di lavoro, utenti di:
- idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50
centimetri;
- gru o di altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli
azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge;
devono farne denuncia all'ufficio competente per territorio dell'Ente nazionale prevenzione
infortuni prima della loro messa in servizio.
La denuncia, oltre all'indicazione del datore di lavoro, all'attività esercitata, all'ubicazione dello
stabilimento o del cantiere o del luogo di lavoro, deve contenere i dati relativi al tipo ed al numero
delle macchine e degli apparecchi ed alla portata degli apparecchi di sollevamento. Per gli
idroestrattori, le gru e gli altri apparecchi di sollevamento in servizio, la denuncia deve essere
presentata dal datore di lavoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
8. I verbali di collaudo e di verifica periodica devono essere redatti su libretti, conformi ai
sottoelencati modelli allegati al presente decreto:
- per le scale aeree ad inclinazione variabile, modello D;
- per i ponti mobili sviluppabili su carro, modello E;
- per i ponti sospesi muniti di argano, modello F;
- per gli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni, modello G;
- per gli idroestrattori, modello H;
- per le gru, modello I;
- per gli argani e paranchi, modello L.
9. Per gli apparecchi e le attrezzature di cui all'art. 5, i collaudi e le prime verifiche che siano stati
effettuati dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni in data non anteriore ad un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto, tengono luogo dei collaudi e delle prime verifiche previste
dal presente titolo.
10. Gli apparecchi, le attrezzature previsti dal presente titolo, collaudati e verificati, devono
portare in posizione visibile una targa di immatricolazione fornita dall'Ente nazionale per la
prevenzione degli infortuni.
TITOLO III
Funi e catene degli apparecchi di sollevamento e di trazione, organi di trazione e di attacco e dispositivi di
sicurezza dei piani inclinati, impianti di messa a terra nelle officine o cabine elettriche in esercizio presso
aziende produttrici o distributrici di energia elettrica. Prima verifica degli impianti di messa a terra
11. Sono affidate ai datori di lavoro, che le esercitano a mezzo di personale specializzato
dipendente o da essi scelto, le seguenti verifiche:
a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento;
b) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti e degli apparecchi di trazione;
c) verifiche mensili degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani
inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione sul piano orizzontale superiore a 10°;
d) verifica degli impianti di terra prima della messa in servizio, ovvero, per gli impianti di messa
a terra già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la prima verifica periodica.
Le verifiche predette devono essere effettuate con le modalità e nei termini fissati dall'art. 3 del
presente decreto;
e) verifiche periodiche ad intervalli non superiori a cinque anni, ovvero a due anni nei casi di
terra artificiale, degli impianti di messa a terra relativi ad officine e cabine elettriche in esercizio
presso aziende produttrici o distributrici di energia elettrica.
Sono altresì sottoposte a verifiche trimestrali da effettuarsi dai datori di lavoro, a mezzo di
personale specializzato o da essi scelto, le funi di sospensione dei ponti sospesi impiegati nelle
costruzioni.
12. I verbali delle verifiche di cui al precedente articolo devono essere redatti su libretti o fogli
conformi ai sottoelencati modelli allegati al presente decreto: per le funi e catene degli impianti ed
apparecchi di sollevamento, nelle apposite pagine dei libretti delle verifiche conformi ai modelli I e L
a seconda che si tratti, rispettivamente, di gru o di argani e paranchi; per le funi e catene degli
impianti degli apparecchi di trazione, sui fogli conformi al modello M; per gli organi di trazioni e di
attacco e per i dispositivi di sicurezza dei piani inclinati, sul libretto delle verifiche conforme al
modello N; per le verifiche degli impianti di messa a terra di cui al precedente articolo, lettera d), sui
fogli conformi al modello B; per le verifiche degli impianti di messa a terra di cui al precedente
articolo, lettera e), sui fogli conformi al modello O; per le funi di sospensione dei ponti sospesi
impiegati nelle costruzioni, nelle apposite pagine del libretto delle verifiche conforme al modello G.
TITOLO IV
Disposizioni comuni al titoli precedenti
13. Per le operazioni di collaudo e di verifiche i costruttori e i datori di lavoro devono mettere a
disposizione dei funzionari incaricati dell'Ispettorato del lavoro o dell'Ente nazionale per la
prevenzione degli infortuni, il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, ed i mezzi
necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.
14. Le documentazioni concernenti i collaudi e le verifiche, nonché le denunce di cui al titolo I del
presente decreto, devono essere tenute presso gli impianti o le attrezzature corrispondenti ed essere
esibite ad ogni richiesta degli ispettori del lavoro.
15. I verbali di collaudo e di verifica devono essere conservati almeno per quattro anni; quelli di
cui all'articolo 11, lettera c), devono essere conservati per almeno sei anni.
16. I datori di lavoro devono tempestivamente comunicare all'ufficio competente per territorio
dell'Ispettorato del lavoro, per gli impianti e le installazioni contemplate nel titolo I, ed all'ufficio
competente per territorio dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, per gli apparecchi e
le attrezzature contemplate nel titolo II, la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali e il
trasferimento o spostamento degli impianti e delle attrezzature medesime.
17. I collaudi e le verifiche di cui ai precedenti articoli devono essere effettuati per i diversi tipi di
impianti, installazioni, dispositivi e attrezzature, con le modalità di ordine tecnico riportate nei modelli
allegati al presente decreto.
18. Sono affidati al personale specializzato dipendente o scelto dal Ministero della difesa i collaudi
e le verifiche indicati negli articoli 1, 5 e 11 del presente decreto, limitatamente ai lavori che
vengono effettuati direttamente dalla Amministrazione militare nei propri complessi industriali. Per
l'esercizio dei collaudi e delle verifiche di cui al precedente comma, restano ferme, in quanto
compatibili con l'attribuzione dei compiti, le modalità e le documentazioni stabilite con il presente
decreto.
19. Il decreto ministeriale 3 aprile 1957, relativo all'attribuzione dei compiti inerenti alle verifiche
ed ai controlli, è abrogato.
20. Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1960.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.