D.M. 12 settembre 1959

Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro (Pubblicato nella G.U. 11 dicembre 1959, n. 299, S.O.)


TITOLO I

Protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra e installazioni elettriche in luoghi

pericolosi

1. Sono affidate all'Ispettorato del lavoro le verifiche periodiche previste dal decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 concernenti (2):

1) le installazioni e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche interessanti:

a) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione

degli incendi, al controllo dei vigili del fuoco, determinati con decreto del Presidente della Repubblica

26 maggio 1959, n. 689;

b) i camini industriali che, in relazione all'ubicazione ed all'altezza, possano costituire pericolo;

c) le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi

metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto;

2) gli impianti di messa a terra, escluse le verifiche contemplate dall'art. 11, lettere d) ed e),

del presente decreto;

3) le installazioni elettriche - previste dagli articoli 330, 331 e 332 del decreto del Presidente

della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 - esistenti nei luoghi determinati con decreto ministeriale 22

dicembre 1958 ai sensi dell'articolo 400 del citato decreto presidenziale.

2. I datori di lavoro devono denunciare all'ufficio dell'Ispettorato del lavoro competente per

territorio, le installazioni ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche di cui al punto l) dell'articolo

precedente. La denuncia deve essere effettuata entro trenta giorni dalla loro messa in servizio.

Per gli impianti già installati la denuncia deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto.

La denuncia del datore di lavoro ed i verbali delle verifiche periodiche, effettuate a norma dell'art.

1, devono essere redatti sugli appositi fogli conformi al modello A allegato al presente decreto e

devono essere compilati in duplice esemplare di cui uno destinato all'Ispettorato del lavoro e l'altro al

datore di lavoro.

3. I datori di lavoro, esclusi quelli contemplati dall'art. 11, lettera e), del presente decreto, devono

denunciare all'ufficio dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio gli impianti di messa a

terra di cui al punto 2) del precedente art. 1, che saranno posti in esercizio successivamente

all'entrata in vigore del presente decreto, entro 30 giorni dalla data della loro messa in servizio.

Per gli impianti in servizio la denuncia deve essere effettuata entro 180 giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto.

Alla denuncia di cui ai comma precedenti deve essere allegato il verbale delle verifiche di cui

all'art. 11, lettera d), del presente decreto.

Per gli stabilimenti, cantieri ed altri luoghi di lavoro nei quali siano installati più di 20 dispersori per

la presa di terra, ovvero che abbiano superficie complessiva superiore a 50.000 mq, alla denuncia

deve essere allegata una pianta schematica con l'indicazione degli impianti di messa a terra. Le

denuncie ed i verbali della prima verifica affidata al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 11, lettera d),

del presente decreto, nonché i verbali delle verifiche periodiche successive, di competenza

dell'Ispettorato del lavoro, devono essere redatti sugli appositi fogli conformi al modello B allegato al

presente decreto e devono essere compilati in duplice esemplare di cui uno destinato all'Ispettorato

del lavoro e l'altro al datore di lavoro.

4. I datori di lavoro devono denunciare all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato del

lavoro le installazioni elettriche di cui al punto 3) del precedente art. 1. La denuncia delle

installazioni di cui al precedente comma deve essere effettuata entro 30 giorni dalla loro messa in

servizio. Per quelle in funzione la denuncia deve essere effettuata entro 180 giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto.

La denuncia del datore di lavoro ed i verbali delle verifiche periodiche effettuate a norma dell'art.

1, devono essere redatti sugli appositi fogli conformi al modello C allegato al presente decreto e

devono essere compilati in duplice esemplare di cui uno destinato all'Ispettorato del lavoro e l'altro al

datore di lavoro.

TITOLO II

Scale aeree, ponti mobili su carro, ponti sospesi muniti di argano, argani per ponti sospesi, idroestrattori ed

apparecchi di sollevamento

5. Sono affidate all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (vedi nota) le verifiche periodiche

relative a:

a) le scale aeree ad inclinazione variabile;

b) i ponti sviluppabili su carro;

c) i ponti sospesi muniti di argano;

d) gli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni;

e) gli idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50

centimetri;

f) le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi

quelli azionati a mano e quelli già soggetti a disposizioni speciali. Sono altresì affidati all'Ente

nazionale per la prevenzione degli infortuni i collaudi prescritti per gli apparecchi e le attrezzature di

cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo.

(nota) Con D.P.R. 14 febbraio 1979, "Estinzione dell'Ente Nazionale per la Prevenzione degli

Infortuni .... " l'Ente viene sciolto. Con il D.P.R. 31 luglio 1980 n. 619, viene istituito l'Istituto

Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) cui vengono affidati i compiti del

disciolto ente.

6. I costruttori di:

- scale aeree ad inclinazione variabile;

- ponti mobili sviluppabili su carro;

- ponti sospesi muniti di argano;

- argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni;

devono chiederne il collaudo all'ufficio competente per territorio dell'Ente nazionale per la

prevenzione degli infortuni, prima della loro cessione agli utenti od ai rivenditori.

La richiesta di collaudo, oltre i dati relativi al fabbricante, deve contenere una descrizione

sommaria delle attrezzature e del loro funzionamento.

Per i suddetti apparecchi e attrezzature in servizio, i datori di lavoro, utenti degli stessi, devono

avanzare richiesta di collaudo entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per

quelli importati dall'estero la richiesta di collaudo deve essere avanzata dai datori di lavoro prima

della loro messa in servizio.

7. I datori di lavoro, utenti di:

- idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50

centimetri;

- gru o di altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli

azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge;

devono farne denuncia all'ufficio competente per territorio dell'Ente nazionale prevenzione

infortuni prima della loro messa in servizio.

La denuncia, oltre all'indicazione del datore di lavoro, all'attività esercitata, all'ubicazione dello

stabilimento o del cantiere o del luogo di lavoro, deve contenere i dati relativi al tipo ed al numero

delle macchine e degli apparecchi ed alla portata degli apparecchi di sollevamento. Per gli

idroestrattori, le gru e gli altri apparecchi di sollevamento in servizio, la denuncia deve essere

presentata dal datore di lavoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto.

8. I verbali di collaudo e di verifica periodica devono essere redatti su libretti, conformi ai

sottoelencati modelli allegati al presente decreto:

- per le scale aeree ad inclinazione variabile, modello D;

- per i ponti mobili sviluppabili su carro, modello E;

- per i ponti sospesi muniti di argano, modello F;

- per gli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni, modello G;

- per gli idroestrattori, modello H;

- per le gru, modello I;

- per gli argani e paranchi, modello L.

9. Per gli apparecchi e le attrezzature di cui all'art. 5, i collaudi e le prime verifiche che siano stati

effettuati dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni in data non anteriore ad un anno

dall'entrata in vigore del presente decreto, tengono luogo dei collaudi e delle prime verifiche previste

dal presente titolo.

10. Gli apparecchi, le attrezzature previsti dal presente titolo, collaudati e verificati, devono

portare in posizione visibile una targa di immatricolazione fornita dall'Ente nazionale per la

prevenzione degli infortuni.

TITOLO III

Funi e catene degli apparecchi di sollevamento e di trazione, organi di trazione e di attacco e dispositivi di

sicurezza dei piani inclinati, impianti di messa a terra nelle officine o cabine elettriche in esercizio presso

aziende produttrici o distributrici di energia elettrica. Prima verifica degli impianti di messa a terra

11. Sono affidate ai datori di lavoro, che le esercitano a mezzo di personale specializzato

dipendente o da essi scelto, le seguenti verifiche:

a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento;

b) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti e degli apparecchi di trazione;

c) verifiche mensili degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani

inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione sul piano orizzontale superiore a 10°;

d) verifica degli impianti di terra prima della messa in servizio, ovvero, per gli impianti di messa

a terra già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la prima verifica periodica.

Le verifiche predette devono essere effettuate con le modalità e nei termini fissati dall'art. 3 del

presente decreto;

e) verifiche periodiche ad intervalli non superiori a cinque anni, ovvero a due anni nei casi di

terra artificiale, degli impianti di messa a terra relativi ad officine e cabine elettriche in esercizio

presso aziende produttrici o distributrici di energia elettrica.

Sono altresì sottoposte a verifiche trimestrali da effettuarsi dai datori di lavoro, a mezzo di

personale specializzato o da essi scelto, le funi di sospensione dei ponti sospesi impiegati nelle

costruzioni.

12. I verbali delle verifiche di cui al precedente articolo devono essere redatti su libretti o fogli

conformi ai sottoelencati modelli allegati al presente decreto: per le funi e catene degli impianti ed

apparecchi di sollevamento, nelle apposite pagine dei libretti delle verifiche conformi ai modelli I e L

a seconda che si tratti, rispettivamente, di gru o di argani e paranchi; per le funi e catene degli

impianti degli apparecchi di trazione, sui fogli conformi al modello M; per gli organi di trazioni e di

attacco e per i dispositivi di sicurezza dei piani inclinati, sul libretto delle verifiche conforme al

modello N; per le verifiche degli impianti di messa a terra di cui al precedente articolo, lettera d), sui

fogli conformi al modello B; per le verifiche degli impianti di messa a terra di cui al precedente

articolo, lettera e), sui fogli conformi al modello O; per le funi di sospensione dei ponti sospesi

impiegati nelle costruzioni, nelle apposite pagine del libretto delle verifiche conforme al modello G.

TITOLO IV

Disposizioni comuni al titoli precedenti

13. Per le operazioni di collaudo e di verifiche i costruttori e i datori di lavoro devono mettere a

disposizione dei funzionari incaricati dell'Ispettorato del lavoro o dell'Ente nazionale per la

prevenzione degli infortuni, il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, ed i mezzi

necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.

14. Le documentazioni concernenti i collaudi e le verifiche, nonché le denunce di cui al titolo I del

presente decreto, devono essere tenute presso gli impianti o le attrezzature corrispondenti ed essere

esibite ad ogni richiesta degli ispettori del lavoro.

15. I verbali di collaudo e di verifica devono essere conservati almeno per quattro anni; quelli di

cui all'articolo 11, lettera c), devono essere conservati per almeno sei anni.

16. I datori di lavoro devono tempestivamente comunicare all'ufficio competente per territorio

dell'Ispettorato del lavoro, per gli impianti e le installazioni contemplate nel titolo I, ed all'ufficio

competente per territorio dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, per gli apparecchi e

le attrezzature contemplate nel titolo II, la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali e il

trasferimento o spostamento degli impianti e delle attrezzature medesime.

17. I collaudi e le verifiche di cui ai precedenti articoli devono essere effettuati per i diversi tipi di

impianti, installazioni, dispositivi e attrezzature, con le modalità di ordine tecnico riportate nei modelli

allegati al presente decreto.

18. Sono affidati al personale specializzato dipendente o scelto dal Ministero della difesa i collaudi

e le verifiche indicati negli articoli 1, 5 e 11 del presente decreto, limitatamente ai lavori che

vengono effettuati direttamente dalla Amministrazione militare nei propri complessi industriali. Per

l'esercizio dei collaudi e delle verifiche di cui al precedente comma, restano ferme, in quanto

compatibili con l'attribuzione dei compiti, le modalità e le documentazioni stabilite con il presente

decreto.

19. Il decreto ministeriale 3 aprile 1957, relativo all'attribuzione dei compiti inerenti alle verifiche

ed ai controlli, è abrogato.

20. Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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