DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
S.O.G.U. n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998
Il Ministro dell'interno di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la legge 30 novembre 1996, n. 609
In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 del citato decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Decretano:
Art. 1
Oggetto - Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto
dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi
di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione
antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un
incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei
luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato
decreto legislativo n. 626/1994.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di
cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le
attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche,
soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della notifica, ai
sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui
al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di
cui agli articoli 6 e 7.
Art. 2
Valutazione dei rischi di incendio
1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento
di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.
2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi
dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze in caso di
incendio, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10,
comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994.
3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in
conformità ai criteri di cui all'allegato 1.
4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il
livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di
singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una
delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato
I:
a. livello di rischio elevato;
b. livello di rischio medio;
c. livello di rischio basso.
Art. 3
Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio
1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di
lavoro adotta le misure finalizzate a:
a. ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri
di cui all'allegato II;
b. realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di
seguito denominato D.P.R. n. 547/1955, così come modificato
dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire
l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità
ai requisiti di cui all'allegato III;
c. realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine
di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di
intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;
d. assicurare l'estinzione di un incendio in conformità al criteri di cui
all'allegato V;
e. garantire l'efficienza dei sistemi ad protezione antincendio secondo i
criteri di cui all'allegato VI;
f. fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui
rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.
1. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali
dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente
articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).
Art. 4
Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle
attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto
delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di
buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed
europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle
istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.
Art. 5
Gestione dell'emergenza in caso di incendio
1. All'esito della valutazione del rischi d'incendio il datore di lavoro
adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in
caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in
conformità ai criteri di cui all'allegato VIII.
2. Ad eccezione delle aziende di cui all'articolo 3, comma 2, del
presente decreto, il datore di lavoro delle aziende che occupano sino
a 10 addetti non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma
restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali
da attuare in caso di incendio.
Art. 6
Designazione degli addetti al servizio antincendio
1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del
piano di emergenza, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione del piano di emergenza, ai sensi dell'articolo
4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se
stesso nei casi previsti dall'articolo 10 del decreto suddetto.
2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di
cui al successivo articolo 7.
3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove
si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire
l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28
novembre 1996, n. 609.
4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore
di lavoro ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale di
cui al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa
dovrà essere acquisita esclusivamente secondo le procedure di cui
all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, 609.
Art. 7
Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione del piano di emergenza
1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti
alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di
emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 31 del decreto legislativo
n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di
quelli di cui all'articolo 1, comma 3, e articolo 3, comma 2, del
presente decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni relative
alle vie di uscita da utilizzare in caso di emergenza, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ultimati entro
la data di entrata in vigore del presente decreto.
Allegato I
Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio
nei luoghi di lavoro
1. GENERALITÀ
Nel presente allegato sono stabiliti i criteri generali per
procedere alla valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di
lavoro. L'applicazione dei criteri ivi riportati non preclude
l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente decreto si definisce:
* Pericolo di incendio: proprietà o qualità intrinseca di determinati
materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o
di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di
causare un incendio;
* Rischio di incendio: probabilità che sia raggiunto il livello
potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino
conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
* Valutazione dei rischi di incendio: procedimento di valutazione dei
rischi di incendio in un luogo di lavoro derivante dalle circostanze
del verificarsi di un pericolo di incendio.
1. OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro
di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per
salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti
nel luogo di lavoro.
Questi provvedimenti comprendono:
* la prevenzione dei rischi;
* l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
* la formazione dei lavoratori;
* le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i
provvedimenti necessari
Le prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della
valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi,
essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere
tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle misure
generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626.
La valutazione del rischio di incendio tiene conto:
a. del tipo di attività;
b. dei materiali immagazzinati e manipolati;
c. delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
d. delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i
materiali di rivestimento;
e. delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
f. del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che
altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di
emergenza.
1. CRITERI PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:
a. individuazione di ogni pericolo di incendio (p. e. sostanze facilmente
combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che
possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
b. individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di
lavoro esposte a rischi di incendio;
c. eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
d. valutazione del rischio di incendio;
e. verifica della adeguatezza delle misura di sicurezza esistenti ovvero
individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure
necessarie ed eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.
1.4.1. Identificazione dei pericoli di incendio
1.4.1.1. Materiali combustibili e/o infiammabili
I materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente
manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di
particolare valutazione.
Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo
potenziale poiché essi sono facilmente combustibili od infiammabili o
possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio. A titolo
esemplificativo essi sono:
* vernici e solventi infiammabili;
* adesivi infiammabili;
* grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;
* materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;
* grandi quantità di manufatti infiammabili;
* prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono
reagire con altre sostanze provocando un incendio;
* prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;
* vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente
combustibili.
1.4.1.2. Sorgenti di innesco
Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e
fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che
possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni
casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri casi
possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici.
A titolo esemplificativo si citano:
* presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro quali
taglio, affilatura, saldatura;
* presenza di sorgenti di calore causate da attriti:
* presenza di macchine ed apparecchiature in cui di produce calore non
installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
* uso di fiamme libere;
* presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate
secondo le norme di buona tecnica.
2. Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti
esposti a rischi di incendio
Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente
esposta a rischio, in particolare per i piccoli luoghi di lavoro, occorre
seguire solamente i criteri generali finalizzati a garantire per chiunque
una adeguata sicurezza antincendio.
Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone
siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro
specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro. A titolo
di esempio si possono citare casi in cui:
* siano previste aree di riposo;
* sia presente pubblico occasionale o in numero tale da determinare
situazione di affollamento;
* siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;
* siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le
relative vie di esodo;
* siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;
* siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire
prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente
ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree
isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile
praticabilità.
2. Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio
Per ciascun pericolo di incendio identificato è necessario valutare se esso
possa essere:
* eliminato;
* ridotto;
* sostituito con alternative più sicure;
* separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo
presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le
esigenze per la corretta conduzione dell'attività.
Occorre stabilire se tali provvedimenti, qualora non siano adempimenti di
legge, debbano essere realizzati immediatamente o possano far parte di un
programma da realizzare nel tempo.
1. Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e
sostanze infiammabili e/o combustibili
I criteri possono comportare l'adozione di una o più delle seguenti misure:
* rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente
combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto
per la normale conduzione dell'attività;
* sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
* immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con
strutture resistenti al fuoco e, dove praticabile, conservazione della
scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi;
* rimozioni o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono
la propagazione dell'incendio;
* riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare
l'innesco diretto dell'imbottitura;
* miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per
l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.
1. Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di
calore
Le misure possono comportare l'adozione di uno o più dei seguenti
provvedimenti:
* rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;
* sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
* controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni
dei costruttori;
* schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite
elementi resistenti al fuoco;
* installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di
protezione;
* controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative
tecniche vigenti;
* controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature
elettriche e meccaniche;
* riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
* pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;
* adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da
effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione
ed appaltatori;
* identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione
sul fumo nelle altre aree;
* divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.
1.4.4. Classificazione del livello di rischio di incendio
Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello
di rischio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale
livello può essere basso, medio o elevato.
A. luoghi di lavoro a rischio di incendio basso
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di
essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e
le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di
sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la
probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
B. luoghi di lavoro a rischio di incendio medio
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di
essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali
e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei
quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello
stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di
luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.
C. luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di
essi, in cui: per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le
condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di
sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di
propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come
luogo a rischio di incendio basso o medio.
Tali luoghi comprendono:
* aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze
altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme
libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali
combustibili;
* aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che
possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche,
emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze
combustibili;
* aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o
altamente infiammabili;
* aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono
facilmente incendiabili;
* edifici interamente realizzati con strutture in legno.
Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente
rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:
a. molti luoghi si classificano della stessa categoria in ogni parte. Ma
una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio
dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata
dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
b. una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di
lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro
l'incendio;
c. nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il
livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo
automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti
automatici di rivelazione incendio o impianti di estrazione fumi.
Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei
locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e
dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti,
lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti,
rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.
Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di
incendio elevato.
1.4.5. Adeguatezza delle misure di sicurezza
Nelle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Comandi
Provinciali dei vigili del fuoco, che hanno attuato le misure previste
dalla vigente normativa, in particolare per quanto attiene il comportamento
al fuoco delle strutture e dei materiali, compartimentazioni, vie di esodo,
mezzi di spegnimento, sistemi di rivelazione ed allarme, impianti
tecnologici, è da ritenere che le misure attuate in conformità alle vigenti
disposizioni siano adeguate. Per le restanti attività, fermo restando
l'obbligo di osservare le normative vigenti ad esse applicabili, ciò potrà
invece essere stabilito seguendo i criteri relativi alle misure di
prevenzione e protezione riportati nel presente allegato.
Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure previste nel
presente allegato, si dovrà provvedere ad altre misure di sicurezza
compensative. In generale l'adozione di una o più delle seguenti misure
possono essere considerate compensative:
A. Vie di esodo:
1. riduzione del percorso di esodo;
2. protezione delle vie di esodo;
3. realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e uscite;
4. installazione di ulteriore segnaletica;
5. potenziamento dell'illuminazione di emergenza;
6. messa in atto di misure specifiche per persone disabili;
7. incremento del personale addetto alla gestione dell'emergenza ed
all'attuazione delle misure per l'evacuazione;
8. limitazione dell'affollamento.
A. Mezzi ed impianti di spegnimento
1. realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli
specifici;
2. installazione di impianti di spegnimento automatico.
A. Rivelazione ed allarme antincendio
1. installazione di un sistema di allarme più efficiente (p.e.
sostituendo un allarme azionato manualmente con uno di tipo
automatico);
2. riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di
incendio;
3. installazione di impianto automatico di rivelazione incendio;
4. miglioramento del tipo di allertamento in caso di incendio (p.e. con
segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di diffusione
messaggi tramite altoparlanti, ecc.);
5. nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione delle attività in modo
che un qualsiasi principio di incendio possa essere individuato
immediatamente dalle persone presenti.
A. Informazione e formazione
1. predisposizione di un programma di controllo e di regolare
manutenzione dei luoghi di lavoro;
2. emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria
informazione sulla sicurezza antincendio agi appaltatori esterni ed al
personale dei servizi di pulizia e manutenzione;
3. controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al
personale che usa materiali facilmente combustibili, sostanze
infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di
incendio;
4. realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti i lavoratori.
1.5. REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
Nella redazione della valutazione dei rischi deve essere indicato, in
particolare:
* la data di effettuazione della valutazione;
* i pericoli identificati;
* i lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati;
* le conclusioni derivanti dalla valutazione.
6. REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
La procedura di valutazione dei rischi di incendio richiede un continuo
aggiornamento in relazione alla variazione dei fattori di rischio
individuati.
Il luogo di lavoro deve essere tenuto continuamente sotto controllo per
assicurare che le misure di sicurezza antincendio esistenti e la
valutazione del rischio siano affidabili.
La valutazione del rischio deve essere oggetto di revisione se c'è un
significativo cambiamento nell'attività, nei materiali utilizzati o
depositati, o quando l'edificio è oggetto di ristrutturazioni o
ampliamenti.
Allegato II
Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi
1. GENERALITÁ
All'esito della valutazione dei rischi devono essere adottate una o più tra
le seguenti misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli
incendi.
A. Misure di tipo tecnico:
* realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;
* messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di
evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
* realizzazione di impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche conformemente alle regole dell'arte;
* ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri
infiammabili;
* adozione di dispositivi di sicurezza.
A. Misure di tipo organizzativo-gestionale:
* rispetto dell'ordine e della pulizia;
* controlli sulle misure di sicurezza;
* predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da
osservare;
* informazione e formazione dei lavoratori.
Per adottare adeguate misure di sicurezza contro gli incendi, occorre
conoscere le cause ed i pericoli più comuni che possono determinare
l'insorgenza di un incendio e la sua propagazione.
1. CAUSE E PERICOLI DI INCENDIO PIÙ COMUNI
A titolo esemplificativo si riportano le cause ed i pericoli di incendio
più comuni:
a. deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo
non idoneo o loro manipolazione senza le dovute cautele;
b. accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può
essere incendiato accidentalmente o deliberatamente;
c. negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi
generatori di calore;
d. inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle
apparecchiature;
e. uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti;
f. riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone
non qualificate;
g. presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non
sono utilizzate (salvo che siano progettate per essere permanentemente
in servizio);
h. utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili;
i. ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di
riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;
j. presenza di fiamme libere in aree dove sono proibite, compreso il
divieto di fumo o il mancato utilizzo di portacenere;
k. negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione;
l. inadeguata formazione professionale del personale sull'uso di
materiali od attrezzature pericolose ai fini antincendio.
Al fine di predisporre le necessarie misure per prevenire gli incendi, si
riportano di seguito alcuni degli aspetti su cui deve essere posta
particolare attenzione:
* deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente
combustibili;
* utilizzo di fonti di calore;
* impianti ed apparecchi elettrici;
* presenza di fumatori;
* lavori di manutenzione e di ristrutturazione;
* rifiuti e scarti combustibili;
* aree non frequentate.
1. DEPOSITO ED UTILIZZO DI MATERIALI INFIAMMABILI E FACILMENTE
COMBUSTIBILI
Dove è possibile, occorre che il quantitativo dei materiali
infiammabili o facilmente combustibili sia limitato a quello
strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività e
tenuto lontano dalle vie di esodo.
I quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi
locali od aree destinate unicamente a tale scopo.
Le sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere
sostituite con altre meno pericolose (per esempio adesivi a base
minerale dovrebbero essere sostituiti con altri a base acquosa).
Il deposito di materiali infiammabili deve essere realizzato in
luogo isolato o in locale separato dal restante tramite strutture
resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte
resistenti al fuoco.
I lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche
pericolose devono essere adeguatamente addestrati sulle misure di
sicurezza da osservare.
I lavoratori devono anche essere a conoscenza delle proprietà
delle sostanze e delle circostanze che possono incrementare il
rischio di incendio.
I materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in
appositi ripostigli o locali.
2. UTILIZZO DI FONTI DI CALORE
I generatori di calore devono essere utilizzati in conformità
alle istruzioni dei costruttori. Speciali accorgimenti
necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare
sostanze infiammabili (p.e. l'impiego di oli e grassi in
apparecchi di cottura).
I luoghi ove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla
fiamma, devono essere tenuti liberi da materiali combustibili ed
è necessario tenere sotto controllo le eventuali scintille.
I condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe, molatrici
devono essere tenuti puliti per evitare l'accumulo di grassi o
polveri.
I bruciatori dei generatori di calore devono essere utilizzati e
mantenuti in efficienza secondo le istruzioni del costruttore.
Ove prevista la valvola di intercettazione di emergenza del
combustibile deve essere oggetto di manutenzione e controlli
regolari.
3. IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE
I lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle
attrezzature e degli impianti elettrici. Nel caso debba
provvedersi ad un alimentazione provvisoria di una
apparecchiatura elettrica. Il cavo elettrico deve avere la
lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo
da evitare possibili danneggiamenti.
Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale
competente e qualificato.
I materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono
essere ubicati in prossimità di apparecchi di illuminazione, in
particolare dove si effettuano travasi di liquidi.
4. APPARECCHI INDIVIDUALI O PORTATILI DI RISCALDAMENTO
Per quanto riguarda gli apparecchi di riscaldamento individuali o
portatili, le cause più comuni di incendio includono il mancato rispetto di
misure precauzionali quali, ad esempio:
a. il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza quando si utilizzano
o si sostituiscono i recipienti di G.P.L.
b. il deposito di materiali combustibili sopra gli apparecchi di
riscaldamento;
c. il posizionamento degli apparecchi portatili di riscaldamento vicino a
materiali combustibili;
d. le negligenze nelle operazioni di rifornimento degli apparecchi
alimentati a kerosene.
L'utilizzo di apparecchi di riscaldamento portatili deve avvenire previo
controllo della loro efficienza, in particolare legati alla corretta
alimentazione.
1. PRESENZA DI FUMATORI
Occorre identificare le aree dove il fumare può costituire
pericolo di incendio e disporne il divieto, in quanto la mancanza
di disposizioni a riguardo è una delle principali cause di
incendi.
Nelle aree ove è consentito fumare, occorre mettere a
disposizione portacenere che dovranno essere svuotati
regolarmente.
I portacenere non debbono essere svuotati in recipienti
costituiti da materiali facilmente combustibili, né
2. LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RISTUTTURAZIONE
A titolo esemplificativo si elencano alcune delle problematiche da prendere
in considerazione in relazione alla presenza di lavori di manutenzione e di
ristrutturazione:
a. accumulo di materiali combustibili;
b. ostruzione delle vie di esodo
c. bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;
d. realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.
All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle
persone dal luogo di lavoro sia garantito. Alla fine della giornata
lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le
misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di
lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che
non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.
Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano i lavori a
caldo (saldatura od uso di fiamme libere). Il luogo ove si effettuano tali
lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare
che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore
e scintille. Occorre mettere a disposizione estintori portatili ed
informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio
esistente. Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere
ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non
ci siano materiali accesi o braci.
Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e
ventilato. I locali ove tali sostanze vengono utilizzate devono essere
ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione. Il fumo e l'uso di
fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.
Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, devono essere depositate
all'esterno del luogo di lavoro.
Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi,
occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i
lavori di manutenzione e ristrutturazione.
Al termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve essere
provato.
Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e
risistemazione su impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile.
2.9. RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE COMBUSTIBILI
I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le
vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in
contatto con sorgenti di ignizione.
L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o
rifiuto deve essere rimosso giornalmente e depositato in un'area idonea
fuori dell'edificio.
2.10. AREE NON FREQUENTATE
Le aree del luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da
personale (cantinati, locali deposito) ed ogni area dove un incendio
potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato rapidamente, devono
essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali e devono
essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro l'accesso di
persone non autorizzate.
2.11. MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO
I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari
controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle
misure di Sicurezza antincendio. In proposito è opportuno predisporre
idonee liste di controllo.
Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro
affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza. Tali
operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti:
a. controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse,
qualora ciò sia previsto;
b. controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare
in servizio, siano messe fuori tensione;
c. controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in
condizioni di sicurezza
d. controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati
rimossi;
e. controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati
in luoghi sicuri.
I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni
situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza.
Allegato III
Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio
3.1. DEFINIZIONI
Ai fini del presente decreto si definisce:
* Affollamento: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre
persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello
stesso.
* Luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli
effetti di un incendio.
* Percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione
contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante
parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio
protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.
* Uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere
ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio
e che può configurarsi come segue:
a. uscita che immette direttamente in un luogo sicuro
b. uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può
essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro;
c. uscita che immette su di una scala esterna.
* Via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza
ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un
locale di raggiungere un luogo sicuro.
3.2. OBIETTIVI
Ai fini del presente decreto, tenendo conto della proba bile insorgenza di
un incendio, il sistema di vie di uscita deve garantire che le persone
possano, senza assistenza esterna utilizzare in sicurezza un percorso senza
ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro.
Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente, occorre
tenere presente:
* il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro,
la loro capacità di muoversi senza assistenza;
* dove si trovano le persone quando un incendio accade;
* i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;
* il numero delle vie di uscita alternative disponibili.
3.3. CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA
Ai fini del presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono
adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:
a. ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad
eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di
incendio medio o basso;
b. ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e
distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi
da un incendio;
c. dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso
per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere
superiore ai valori sottoriportati:
* 15 ¸ 30 metri (tempo max di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio
di incendio elevato
* 30 ¸ 45 metri (tempo max di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio
di incendio medio;
* 45 ¸ 60 metri (tempo max di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio
di incendio basso.
a. le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro
b. i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per
quanto possibile. Qualora non possano essere evitati, la distanza da
percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la
disponibilità di due o più vie di uscita non dovrebbe eccedere in
generale i valori sottoriportati:
* 6 ¸ 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio
elevato;
* 9 ¸ 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio;
* 12 ¸ 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio
basso.
a. quando una via di uscita comprende una porzione del percorso
unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i
limiti imposti alla lettera c);
b. le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione
al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più
stretto del percorso;
c. deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di
adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;
d. le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un
incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al
fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli
luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la
distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su
luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30
e 45 metri nel caso di una sola uscita)
l. le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili
per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;
m. ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente
ed immediatamente dalle persone in esodo.
3.4. SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO
Nella scelta della lunghezza dei percorsi riportati nelle lettere c) ed e)
del punto precedente, occorre attestarsi, a parità di rischio, verso i
livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia:
* frequentato da pubblico;
* utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare
assistenza in caso di emergenza;
* utilizzato quale area di riposo;
* utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali
infiammabili.
Qualora il luogo di lavoro sia utilizzato principalmente da lavoratori e
non vi sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili, a parità di
livello di rischio, possono essere adottate le distanze maggiori.
3.5. NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO
In molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita
di piano.
Eccezioni a tale principio sussistono quando:
a. l'affollamento del piano è superiore a 50 persone;
b. nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici
rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle dimensioni
dell'area o dall'affollamento, occorre disporre di almeno due uscite;
c. la lunghezza del percorso di uscita, in un'unica direzione, per
raggiungere l'uscita di piano, in relazione al rischio di incendio,
supera i valori stabiliti al punto 3.3 lettera e).
Quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite
dipende dal numero delle persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza
dei percorsi stabilita al punto 3.3, lettera c)
Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva
delle uscite di piano deve essere non inferiore a:
L (metri) = A/50 x 0,60
in cui:
* A rappresenta il numero delle persone presenti al piano
(affollamento);
* il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri)
sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio);
* 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire
attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di
evacuazione.
Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore
intero superiore.
La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con
tolleranza del 5%.
La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri
(con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo
unitario di passaggio e pertanto sufficiente all'esodo di 50 persone nei
luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.
Esempio 1
Affollamento di piano = 75 persone.
Larghezza complessiva delle uscite = 2 moduli da 0,60 m
Numero delle uscite di piano = 2 da 0,80 m cadauna raggiungibili con
percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera
c)
Esempio 2
Affollamento di piano = 120 persone.
Larghezza complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60 m.
Numero delle uscite di piano = 1 da 1,20 m + 1 da 0,80 m raggiungibili con
percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera
c).
3.6. NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE
Il principio generale di disporre di vie di uscita alternative si applica
anche alle scale.
Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendi
non superiore a 24 metri (così come definita dal D.M. 30 novembre 1983),
adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni
singolo piano può essere servito da una sola uscita.
Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono
essere disponibili due o più scale, fatte salve le deroghe previste dalla
vigente normativa.
Calcolo della larghezza delle scale
A. Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano
terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle
uscite del piano servito.
B. Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del
piano terra, la larghezza della singola scala non deve essere
inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala,
mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione
all'affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a
quelli aventi maggior affollamento.
Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso
o medio, la larghezza complessiva delle scale è calcolata con la seguente
formula:
L (metri) = A*/50 x 0,60
in cui:
A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1° piano
f.t., con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.
Esempio:
Edificio costituito da 5 piani al di sopra del piano terra;
Affollamento 1° piano = 60 persone
Affollamento 2° piano = 70 persone
Affollamento 3° piano = 70 persone
Affollamento 4° piano = 80 persone
Affollamento 5° piano = 90 persone
Ogni singolo piano è servito da 2 uscite di piano.
Massimo affollamento su due piani contigui = 170 persone.
Larghezza complessiva delle scale = (170/50) x 0,60 = 2,40m
Numero delle scale = 2 aventi larghezza unitaria di 1,20 m
3.7. MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE
Se le misure di cui ai punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 non possono essere
rispettate per motivi architettonici o urbanistici, il rischio per le
persone presenti, per quanto attiene l'evacuazione del luogo di lavoro, può
essere limitato mediante l'adozione di uno o più dei seguenti accorgimenti,
da considerarsi alternativi a quelli dei punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 solo in
presenza dei suddetti impedimenti architettonici o urbanistici:
a. risistemazione del luogo di lavoro e/o della attività, così che le
persone lavorino il più vicino possibile alle uscite di piano ed i
pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
b. riduzione del percorso totale delle vie di uscita;
c. realizzazione di ulteriori uscite di piano;
d. realizzazione di percorsi protetti addizionali o estensione dei
percorsi protetti esistenti;
e. installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme
incendio per ridurre i tempi di evacuazione.
3.8. MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO NELLE VIE DI USCITA
A) Accorgimenti per la presenza di aperture su pareti e/o solai
Le aperture o il passaggio di condotte o tubazioni, su solai, pareti e
soffitti possono contribuire in maniera significativa alla rapida
propagazione di fumo, fiamme e calore e possono impedire il sicuro utilizzo
delle vie di uscita. Misure per limitare le conseguenze di cui sopra
includono:
* provvedimenti finalizzati a contenere fiamme e fumo;
* installazione di serrande tagliafuoco sui condotti.
Tali provvedimenti sono particolarmente importanti quando le tubazioni
attraversano muri o solai resistenti al fuoco.
B) Accorgimenti per i rivestimenti di pareti e/o solai
La velocità di propagazione di un incendio lungo le superfici delle pareti
e dei soffitti può influenzare notevolmente la sicurezza globale del luogo
di lavoro ed in particolare le possibilità di uscita per le persone.
Qualora lungo le vie di uscita siano presenti significative quantità di
materiali di rivestimento che consentono una rapida propagazione
dell'incendio, gli stessi devono essere rimossi o sostituiti con materiali
che presentino un migliore comportamento al fuoco.
C) Segnaletica a pavimento
Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di piano, il
percorso stesso deve essere chiaramente definito attraverso idonea
segnaletica a pavimento.
D) Accorgimenti per le scale a servizio di piani interrati
Le scale a servizio di piani interrati devono essere oggetto di particolari
accorgimenti in quanto possono essere invase dal fumo e dal calore nel caso
si verifichi un incendio nei locali serviti, ed inoltre occorre evitare la
propagazione dell'incendio, attraverso le scale, ai piani superiori.
Preferibilmente le scale che servono i piani fuori terra non dovrebbero
estendersi anche ai piani interrati e ciò è particolarmente importante se
si tratta dell'unica scala a servizio dell'edificio. Qualora una scala
serva sia piani fuori terra che interrati, questi devono essere separati
rispetto al piano terra da porte resistenti al fuoco installate in
corrispondenza degli accessi sia ai piani interrati che al piano terra.
E) Accorgimenti per le scale esterne
Dove è prevista una scala esterna, è necessario assicurarsi che l'utilizzo
della stessa, al momento dell'incendio, non sia impedito dalle fiamme, fumo
e calore che fuoriescono da porte, finestre, od altre aperture esistenti
sulla parete esterna su cui è ubicata la scala.
3.9. PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle
uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo.
L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare
pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione
di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente.
In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando:
a. l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;
b. la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala;
c. la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.
Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di
autochiusura.
Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non
dotate di dispositivo di autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave.
L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e
dotate di dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni determinare
difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente
devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le suddette
porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi
dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito:
* dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;
* dell'attivazione di un sistema di allarme incendio;
* di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme
incendio;
* di un comando manuale.
3.10. SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE
Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della
giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e
quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel
caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte
facilmente ed immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi.
Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante
l'orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso
dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno.
Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere
idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli
previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono
essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capaci di
utilizzarlo in caso di emergenza.
3.11. PORTE SCORREVOLI E PORTE GIREVOLI
Una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una uscita
di piano. Tale tipo di porta può però essere utilizzata, se è del tipo ad
azionamento automatico e può essere aperta nel verso dell'esodo a spinta
con dispositivo opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura
in mancanza di alimentazione elettrica.
Una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in
corrispondenza di una uscita di piano. Qualora sia previsto un tale tipo di
porta, occorre che nelle immediate vicinanze della stessa sia installata
una porta apribile a spinta opportunamente segnalata.
3.12. SEGNALETICA INDICANTE LE VIE DI USCITA
Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate
tramite segnaletica conforme alla vigente normativa.
3.13. ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere
adeguatamente illuminanti per consentire la loro percorribilità in
sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro.
Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di
illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di
sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione
dell'alimentazione di rete.
3.14. DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE VIE DI USCITA
Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata l'installazione di
attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di incendio o
ostruzione delle stesse.
Si riportano di seguito esempi di installazioni da vietare lungo le vie di
uscita, ed in particolare lungo i corridoi e le scale:
* apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;
* apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da
combustibili gassosi, liquidi e solidi;
* apparecchi di cottura;
* depositi temporanei di arredi,
* sistema di illuminazione a fiamma libera;
* deposito di rifiuti.
Macchine di vendita e di giuoco, nonché fotocopiatrici possono essere
installate lungo le vie di uscita, purché non costituiscano rischio di
incendio né ingombro non consentito.
Allegato IV
Misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio
4.1. OBIETTIVO
L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme è di
assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un
principio di incendio prima che esso minacci la loro incolumità. L'allarme
deve dare avvio alla procedura per l'evacuazione del luogo di lavoro nonché
l'attivazione delle procedure d'intervento.
4.2. MISURE PER I PICCOLI LUOGHI DI LAVORO
Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, il
sistema per dare l'allarme può essere semplice. Per esempio, qualora tutto
il personale lavori nello stesso ambiente, un allarme dato a voce può
essere adeguato.
In altre circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad
azionamento manuale, udibili in tutto il luogo di lavoro. Il percorso per
poter raggiungere una di tali attrezzature non deve essere superiore a 30
m. Qualora tale sistema non sia adeguato per il luogo di lavoro, occorre
installare un sistema di allarme elettrico a comando manuale, realizzato
secondo la normativa tecnica vigente.
I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme
devono essere chiaramente indicati affinché i lavoratori ed altre persone
presenti possano rapidamente individuarli. Il percorso massimo per attivare
un dispositivo di allarme manuale non deve superare 30 m.
Normalmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli stessi
punti su tutti i piani e vicini alle uscite di piano, così che possano
essere utilizzati dalle persone durante l'esodo.
4.3. MISURE PER I LUOGHI DI LAVORO DI GRANDI DIMENSIONI O COMPLESSI
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di
allarme deve essere di tipo elettrico.
Il segnale di allarme deve essere udibile chiaramente in tutto il luogo di
lavoro o in quelle parti dove l'allarme è necessario.
In quelle parti dove il livello di rumore può essere elevato, o in quelle
situazioni dove il solo allarme acustico non è sufficiente, devono essere
installati in aggiunta agli allarmi acustici anche segnalazioni ottiche. I
segnali ottici non possono mai essere utilizzati come unico mezzo di
allarme.
4.4. PROCEDURE DI ALLARME
Normalmente le procedure di allarme sono ad unica fase, cioè, al suono
dell'allarme, prende il via l'evacuazione totale.
Tuttavia in alcuni luoghi più complessi risulta più appropriato un sistema
di allarme a più fasi per consentire l'evacuazione in due fasi o più fasi
successive. Occorre prevedere opportuni accorgimenti in luoghi dove c'è
notevole presenza di pubblico.
A) Evacuazione in due fasi
Un sistema di allarme progettato per una evacuazione in due fasi, dà un
allarme di evacuazione con un segnale continuo nell'area interessata
dall'incendio od in prossimità di questa, mentre le altre aree
dell'edificio sono interessate da un segnale di allerta intermittente, che
non deve essere inteso come un segnale di evacuazione totale.
Qualora la situazione diventi grave, il segnale intermittente deve essere
cambiato in segnale di evacuazione (continuo), e solo in tale circostanza
la restante parte dell'edificio è evacuata totalmente.
B) Evacuazione a fasi successive
Un sistema di allarme basato sull'evacuazione progressiva, deve prevedere
un segnale di evacuazione (continuo) nel piano di origine dell'incendio ed
in quello immediatamente sovrastante. Gli altri piani sono solo allertati
con un apposito segnale e messaggio tramite altoparlante.
Dopo che il piano interessato dall'incendio e quello sovrastante sono stati
evacuati, se necessario, il segnale di evacuazione sarà esteso agli altri
piani, normalmente quelli posti al di sopra del piano interessato
dall'incendio ed i piani centinati, e si provvederà ad una evacuazione
progressiva piano per piano.
In edifici alti (con altezza antincendio oltre 24 metri) l'evacuazione
progressiva non può essere attuata senza prevedere una adeguata
compartimentazione, sistemi di spegnimento automatici, sorveglianza ai
piani ed un centro di controllo.
C) Sistema di allarme in luoghi con notevole presenza di pubblico
Negli ambienti di lavoro con notevole presenza di pubblico si rende spesso
necessario prevedere un allarme iniziale riservato ai lavoratori addetti
alla gestione dell'emergenza ed alla lotta antincendio, in modo che questi
possano tempestivamente mettere in atto le procedure pianificate di
evacuazione e di primo intervento. In tali circostanze, idonee precauzioni
devono essere prese per l'evacuazione totale.
Mentre un allarme sonoro può essere sufficiente in alcune situazioni, in
altre, in particolare in presenza di pubblico o di notevole affollamento,
deve essere previsto un apposito messaggio preregistrato, che viene
attivato dal sistema di allarme antincendio tramite altoparlanti. Tale
messaggio deve annullare ogni altro messaggio sonoro o musicale.
4.5. RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO
Lo scopo della rivelazione precoce di un incendio è di allertare le persone
presenti in tempo utile per abbandonare l'area dell'incendio finché la
situazione sia ancora relativamente sicura.
Nella gran parte dei luoghi di lavoro un sistema di rivelazione incendio a
comando manuale può essere sufficiente, tuttavia ci sono delle circostanze
in cui una rivelazione automatica di incendio è da ritenersi essenziale ai
fini della sicurezza delle persone.
Nei luoghi di lavoro costituiti da attività ricettive, l'installazione di
impianti di rivelazione automatica di incendio deve essere normalmente
prevista. In altri luoghi di lavoro dove il sistema dei vie di esodo non
rispetta le misure indicate nel presente allegato, si può prevedere
l'installazione di un sistema automatico di rivelazione quale misura
compensativa. Un impianto automatico di rivelazione può essere previsto in
aree non frequentate ove un incendio potrebbe svilupparsi ed essere
scoperto solo dopo che ha interessato le vie di esodo.
Se un allarme viene attivato, sia tramite un impianto di rivelazione
automatica che un sistema a comando manuale, i due sistemi devono essere
tra loro integrati.
4.6. IMPIEGO DEI SISTEMI DI ALLARME COME MISURE COMPENSATIVE
Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, un pericolo importante non
possa essere eliminato o ridotto oppure le persone siano esposte a rischi
particolari, possono essere previste le seguenti misure compensative per
quanto attiene gli allarmi:
* installazione di un impianto di allarme elettrico in sostituzione di
un allarme di tipo manuale;
* installazione di ulteriori pulsanti di allarme in un impianto di
allarme elettrico, per ridurre la distanza reciproca tra i pulsanti;
* miglioramento dell'impianto di allarme elettrico, prevedendo un
sistema di altoparlanti o allarmi luminosi;
* installazione di un impianto automatico di rivelazione ed allarme.
Allegato V
Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi
5.1. CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI
Ai fini del presene decreto, gli incendi sono classificati come segue:
* incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura
organica, che portano alle formazioni di braci
* incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi
liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.;
* incendi di classe C: incendi di gas;
* incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche.
Incendi di classe A
L'acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più
comunemente utilizzate per tali incendi. Le attrezzature utilizzanti gli
estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti, od altri impianti di
estinzione ad acqua.
Incendi di classe B
Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono
costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica.
Incendi di classe C
L'intervento principale contro tali incendi è quello di bloccare il flusso
di gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla. A tale
proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un
incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas.
Incendi di classe D
Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe
A e B è idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio,
magnesio, potassio, sodio). In tali incendi occorre utilizzare delle
polveri speciali ed operare con personale particolarmente addestrato.
Incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione.
Gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti
da polveri dielettriche e da anidride carbonica.
5.2. ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI
La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in
funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di
lavoro. Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili
devono rispondere ai valori indicati nella tabella 1, per quanto attiene
gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati:
* il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);
* la superficie in pianta;
* lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);
* la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un
estintore (non superiore a 30 m).
Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e
numero deve essere fatta in funzione della classe di incendio, livello di
rischio e del personale addetto al loro uso.
Tabella I
Superficie protetta da un estintore
Tipo di estintore Rischio basso Rischio medio Rischio elevato
13A-89B 100 m2 - -
21A-113B 150 m2 100 m2 -
34A-144B 200 m2 150 m2 100 m2
55A-233B 250 m2 200 m2 200 m2
5.3. IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO MANUALI ED AUTOMATICI
In relazione alla valutazione dei rischi, ed in particolare quando esistono
particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti, in
aggiunta agli estintori occorre prevedere impianti di spegnimento fissi,
manuali od automatici.
In ogni caso, occorre prevedere l'installazione di estintori portatili per
consentire al personale di estinguere i principi di incendio.
L'impiego dei mezzi od impianti di spegnimento non deve comportare ritardi
per quanto concerne l'allarme e la chiamata dei Vigili del fuoco né per
quanto attiene l'evacuazione da parte di coloro che non sono impegnati
nelle operazioni di spegnimento.
Impianti di spegnimento di tipo fisso (sprinkler o altri impianti
automatici) possono essere previsti nei luoghi di lavoro di grandi
dimensioni o complessi od a protezione di aree ad elevato rischio di
incendio
La presenza di impianti automatici riduce la probabilità di un rapido
sviluppo dell'incendio e pertanto ha rilevanza nella valutazione del
rischio globale.
Qualora sia presente un impianto di allarme, a questo deve essere collegato
l'impianto automatico di spegnimento.
5.4. UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SPEGNIMENTO
Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie
di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro.
Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili
ed accessibili lungo le vie di uscita, con esclusione delle scale. La loro
distribuzione deve consentire di raggiungere ogni punto della superficie
protetta almeno con il getto di una lancia.
In ogni caso, l'installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve
essere evidenziata con apposita segnaletica.
Allegato VI
Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio
6.1. GENERALITÀ
Tutte le misure di protezione antincendio previste:
* per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
* per l'estinzione degli incendi;
* per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio;
devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in
efficienza.
6.2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente decreto si definisce:
* Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e
gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative,
siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali
accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere
effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo
aver ricevuto adeguate istruzioni.
* Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con
frequenza almeno semestrale, per verificare la compieta e corretta
funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
* Manutenzione: operazione od intervento finalizzato a mantenere in
efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
* Manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti
ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve
entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di
materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di
modesto valore espressamente previste.
* Manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può
essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede
mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni
particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o
la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia
possibile o conveniente la riparazione.
6.3. VIE DI USCITA
Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a via di uscita, quali
passaggi, corridoi, scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine
di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano
comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo.
Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate
per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato
il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente
rimossa.
Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte.
Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate
per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano
regolarmente. Qualora siano previsti dispositivi di autochiusura, il
controllo dove assicurare che la porta ruoti liberamente e che il
dispositivo di autochiusura operi effettivamente.
Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere
controllate periodicamente per assicurare che i dispositivi siano
efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali porte devono
essere tenute libere da ostruzioni. La segnaletica direzionale e delle
uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in
caso di emergenza.
Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie
di uscita, quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono
essere verificati secondo le norme di buona tecnica e manutenzionati da
persona competente.
6.4. ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di
efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.
Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la
manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in
conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti.
Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di
rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che
possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi
antincendio.
L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da
personale competente e qualificato.
Allegato VII
Informazione e formazione antincendio
7.1. GENERALITÀ
É obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata
informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e
sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.
7.2. INFORMAZIONE ANTINCENDIO
Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una
adeguata informazione su:
a. rischi di incendio legati all'attività svolta;
b. rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
c. misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di
lavoro con particolare riferimento a:
* osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo
corretto comportamento negli ambienti di lavoro
* divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di
incendio;
* importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;
* modalità di apertura delle porte delle uscite;
a. ubicazione delle vie di uscita;
b. procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:
* azioni da attuare in caso di incendio;
* azionamento dell'allarme;
* procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione
fino al punto di raccolta in luogo sicuro:
* modalità di chiamata dei vigili del fuoco.
a. i nominativi dei lavoratori incaricati dl applicare le misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e
pronto soccorso;
b. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dell'azienda.
L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere
fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed essere aggiornata nel
caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro
che comporti una variazione della valutazione stessa.
L'informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale possa
apprendere facilmente.
Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione
e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure
generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da
adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.
Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione può limitarsi ad avvertimenti
antincendio riportati tramite apposita cartellonistica.
7.3. FORMAZIONE ANTINCENDIO
Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al
posto di lavoro, quali per esempio gli addetti all'utilizzo di sostanze
infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una
specifica formazione antincendio.
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione
incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una
specifica formazione antincendio i cui contenuti minimi sono riportati in
allegato IX.
7.4. ESERCITAZIONI ANTINCENDIO
Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto,
ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la
valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni
antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le
procedure di esodo e di primo intervento.
Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve
semplicemente coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:
* percorrere le vie di uscita;
* identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
* identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
* identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.
L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del
fuoco.
I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e qualora ritenuto
opportuno, anche il pubblico. Tali esercitazioni non devono essere svolte
quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od inferme.
Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è
essenziale alla sicurezza del luogo di lavoro.
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere
messa in atto un'evacuazione simultanea dell'intero luogo di lavoro.
In tali situazioni l'evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro
deve procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di
individuare il percorso fino ad un luogo sicuro.
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli
addetti, opportunamente informati, per controllare l'andamento
dell'esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze.
Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena:
* una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati
presi i necessari provvedimenti
* si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori;
* siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle
vie di esodo.
Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l'amministratore
condominiale promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione
delle esercitazioni antincendio.
7.5. INFORMAZIONE SCRITTA SULLE MISURE ANTINCENDIO
L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai
lavoratori predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali
che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio.
Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie
indicanti le vie di uscita, devono essere installate in punti opportuni ed
essere chiaramente visibili. Qualora ritenuto necessario, gli avvisi
debbono essere riportati anche in lingue straniere.
Allegato VIII
Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio
8.1. GENERALITÀ
In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'art. 5 del
presente decreto, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di
emergenza, che deve con tenere nei dettagli:
a. le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
b. le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere
attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
c. le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per
fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
d. specifiche misure per assistere le persone disabili.
Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone
incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure
previste.
8.2. CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA
I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da
includere nella stesura dello stesso sono:
* le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di
esodo;
* il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
* il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
* i lavoratori esposti a rischi particolari;
* il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché
all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle
emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
* il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e
deve includere:
a. i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche
mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per
esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla
manutenzione, personale di sorveglianza;
b. i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in
caso di incendio
c. i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia
informato sulle procedure da attuare;
d. le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori
esposti a rischi particolari
e. le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio; le
procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro
arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.
Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli
avvisi scritti contenenti norme comportamentali.
Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo
a titolari diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i
vari datori di lavoro.
Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve
includere anche una planimetria nella quale siano riportati:
* le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento
alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alla
compartimentazione antincendio;
* il tipo, numero di ubicazione delle attrezzature ed impianti di
estinzione;
* l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
* l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica,
delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di
altri fluidi combustibili.
8.3. ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO
8.3.1. Generalità
Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei
lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza
antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro.
Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere
accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le
persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti
fratturati ed i bambini. Qualora siano presenti lavoratori disabili, il
piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro
invalidità.
8.3.2. Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle
con mobilità ridotta
Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere
una adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a
rotelle ed a quelle con mobilità. Gli ascensori non devono essere
utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per
tale scopo. Quando, non sono installate idonee misure per il superamento di
barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il
funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio
occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al
trasporto delle persone disabili.
8.3.3. Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato
Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità
limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita.
In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che i lavoratori,
fisicamente idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con
visibilità menomata o limitata.
Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore,
appositamente incaricato, assista le persone con visibilità menomata o
limitata.
Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che
non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze occorre che
una persona appositamente incaricata, allerti l'individuo menomato.
8.3.4. Utilizzo di ascensori
Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore
predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio' ed inoltre tale
impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a
conoscenza delle procedure di evacuazione
Allegato IX
Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti
alla prevenzione incendi,
lotta antincendio
e gestione delle emergenze,
in relazione al livello di rischio dell'attività
9.1. GENERALITÀ
I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio,
devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di
rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai
lavoratori.
Tenendo conto dei suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo una
elencazione di attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio
e basso nonché i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione ad
esse correlati.
I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di
adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.
9.2 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui
all'allegato I al presente decreto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività
da considerare ad elevato rischio di incendio:
a. industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e
successive modifiche ed integrazioni;
b. fabbriche e depositi di esplosivi;
c. centrali termoelettriche;
d. aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili;
e. impianti e laboratori nucleari;
f. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie
superiore a 20.000 m2;
g. attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico
superiore a 10.000 m2;
h. scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i. alberghi con oltre 200 posti letto;
l. ospedali e case di cura;
m. case di ricovero per anziani con oltre 100 posti letto;
n. uffici con oltre 1000 dipendenti;
o. cantieri temporanei e mobili in sotterraneo per la co struzione,
manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili
di lunghezza superiore a 50m
p. cantieri temporanei e mobili ove si impiegano esplosivi
I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono
essere basati sui contenuti e durate riportate nel corso C.
9.3. ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
Rientrano in tale categoria di attività:
a. i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e
nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione
delle attività considerate a rischio elevato;
b. i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze
infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente
all'aperto.
La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata
sui contenuti del corso B.
9.4. ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio
ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente
infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di
sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle
fiamme.
La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata
sui contenuti del corso A.
9.5. CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE
Corso A: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio
basso (durata 4 ore)
1. L'incendio e la prevenzione (1 ora).
* Principi della combustione;
* prodotti della combustione;
* sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
* effetti dell'incendio sull'uomo;
* divieti e limitazioni di esercizio;
* misure comportamentali.
1. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1
ora).
* Principali misure di protezione antincendio;
* evacuazione in caso di incendio;
* chiamata dei soccorsi.
1. Esercitazioni pratiche (2 ore).
* Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
* esercitazioni sull'uso degli estintori portatili.
Corso B: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio
medio (durata 8 ore).
1. L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore).
* Principi sulla combustione e l'incendio;
* le sostanze estinguenti;
* triangolo della combustione;
* le principali cause di un incendio;
* rischi alle persone in caso di incendio;
* principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
1. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3
ore).
* Le principali misure di protezione contro gli incendi;
* vie di esodo;
* procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di
allarme
* procedure per l'evacuazione;
* rapporti con i vigili del fuoco;
* attrezzature ed impianti di estinzione;
* sistemi di allarme;
* segnaletica di sicurezza;
* illuminazione di emergenza.
1. Esercitazioni pratiche (3 ore).
* Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
* presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione
individuale
* esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di
utilizzo di naspi e idranti.
Corso C: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio
elevato (durata 16 ore).
1. L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)
* Principi sulla combustione;
* le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente
di lavoro;
* le sostanze estinguenti;
* i rischi alle persone ed all'ambiente;
* specifiche misure di prevenzione incendi;
* accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
* l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro
* l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi
antincendio.
1. La protezione antincendio (4 ore)
* Misure di protezione passiva;
* vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
* attrezzature ed impianti di estinzione;
* sistemi di allarme;
* segnaletica di sicurezza;
* impianti elettrici di sicurezza;
* illuminazione di sicurezza.
1. Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)
* Procedure da adottare quando si scopre un incendio;
* procedure da adottare in caso di allarme;
* modalità di evacuazione;
* modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
* collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
* esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità
procedurali-operative.
1. Esercitazioni pratiche (4 ore).
* Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti
di spegnimento;
* presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere,
autorespiratore, tute, etc.);
* esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di
protezione individuale.
Allegato X
Luoghi di lavoro
ove si svolgono attività previste dall'articolo 6, comma 3
Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le
quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è previsto che i lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità
tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:
a. industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988 e
successive modifiche e integrazioni;
b. fabbriche e depositi di esplosivi;
c. centrali termoelettriche;
d. impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e. impianti e laboratori nucleari;
f. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie
superiore a 10.000 m2;
g. attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico
superiore a 5.000 m2;
h. scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i. alberghi con oltre 100 posti letto;
l. ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m. scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
n. uffici con oltre 500 dipendenti;
o. locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100
posti;
p. edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello
Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei,
gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta al
pubblico superiore a 1.000 m2;
q. cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione,
manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili
di lunghezza superiore a 50 m;
r. cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
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