DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998


Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.


S.O.G.U.  n.  64  alla    Gazzetta  Ufficiale  n.  81  del  7  aprile  1998





                 Il Ministro dell'interno di concerto con
             il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547
                   Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577
          Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
            Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
                  Vista la legge 30 novembre 1996, n. 609



      In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 del citato decreto
                   legislativo 19 settembre 1994, n. 626;


                                 Decretano:


                                   Art. 1


                      Oggetto - Campo di applicazione






  1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto
     dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
     n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi
     di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione
     antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un
     incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.






  2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei
     luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a), del
     decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
     decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato
     decreto legislativo n. 626/1994.






  3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di
     cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le
     attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
     della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche,
     soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della notifica, ai
     sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui
     al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di
     cui agli articoli 6 e 7.










                                   Art. 2


                     Valutazione dei rischi di incendio






  1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di
     prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento
     di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.






  2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi
     dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
     incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze in caso di
     incendio, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10,
     comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994.






  3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in
     conformità ai criteri di cui all'allegato 1.






  4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il
     livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di
     singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una
     delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato
     I:


  a. livello di rischio elevato;


  b. livello di rischio medio;


  c. livello di rischio basso.










                                   Art. 3


         Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio






  1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di
     lavoro adotta le misure finalizzate a:


  a. ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri
     di cui all'allegato II;


  b. realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'articolo 13
     del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di
     seguito denominato D.P.R. n. 547/1955, così come modificato
     dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire
     l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità
     ai requisiti di cui all'allegato III;


  c. realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine
     di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di
     intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;


  d. assicurare l'estinzione di un incendio in conformità al criteri di cui
     all'allegato V;


  e. garantire l'efficienza dei sistemi ad protezione antincendio secondo i
     criteri di cui all'allegato VI;


  f. fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui
     rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.






  1. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali
     dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della
     Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente
     articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).










                                   Art. 4


  Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio






  1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle
     attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto
     delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di
     buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed
     europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle
     istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.










                                   Art. 5


                Gestione dell'emergenza in caso di incendio






  1. All'esito della valutazione del rischi d'incendio il datore di lavoro
     adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in
     caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in
     conformità ai criteri di cui all'allegato VIII.






  2. Ad eccezione delle aziende di cui all'articolo 3, comma 2, del
     presente decreto, il datore di lavoro delle aziende che occupano sino
     a 10 addetti non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma
     restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali
     da attuare in caso di incendio.










                                   Art. 6


             Designazione degli addetti al servizio antincendio






  1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del
     piano di emergenza, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori
     incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
     antincendio e gestione del piano di emergenza, ai sensi dell'articolo
     4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se
     stesso nei casi previsti dall'articolo 10 del decreto suddetto.






  2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di
     cui al successivo articolo 7.






  3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove
     si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire
     l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28
     novembre 1996, n. 609.






  4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore
     di lavoro ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale di
     cui al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa
     dovrà essere acquisita esclusivamente secondo le procedure di cui
     all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, 609.










                                   Art. 7


   Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
                      gestione del piano di emergenza






  1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti
     alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di
     emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.










                                   Art. 8


                     Disposizioni transitorie e finali






  1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 31 del decreto legislativo
     n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati anteriormente
     alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di
     quelli di cui all'articolo 1, comma 3, e articolo 3, comma 2, del
     presente decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni relative
     alle vie di uscita da utilizzare in caso di emergenza, di cui
     all'articolo 3, comma 1, lettera b), entro due anni dalla data di
     entrata in vigore del presente decreto.






  2. Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla prevenzione
     incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ultimati entro
     la data di entrata in vigore del presente decreto.














































                                 Allegato I


           Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio


                            nei luoghi di lavoro










       1. GENERALITÀ






          Nel  presente  allegato sono  stabiliti  i  criteri generali  per
          procedere alla  valutazione dei rischi di  incendio nei luoghi di
          lavoro.  L'applicazione dei  criteri  ivi riportati  non preclude
          l'utilizzo   di  altre   metodologie  di   consolidata  validità.










       2. DEFINIZIONI






Ai fini del presente decreto si definisce:


   * Pericolo di incendio: proprietà o qualità intrinseca di determinati
     materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o
     di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di
     causare un incendio;


   * Rischio di incendio: probabilità che sia raggiunto il livello
     potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino
     conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;


   * Valutazione dei rischi di incendio: procedimento di valutazione dei
     rischi di incendio in un luogo di lavoro derivante dalle circostanze
     del verificarsi di un pericolo di incendio.










       1. OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO






La valutazione  dei rischi di incendio deve  consentire al datore di lavoro
di  prendere   i  provvedimenti  che  sono   effettivamente  necessari  per
salvaguardare la  sicurezza dei  lavoratori e delle  altre persone presenti
nel luogo di lavoro.


Questi provvedimenti comprendono:


   * la prevenzione dei rischi;


   * l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;


   * la formazione dei lavoratori;


   * le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i
     provvedimenti necessari






Le  prevenzione dei  rischi costituisce  uno degli obiettivi  primari della
valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi,
essi  devono essere diminuiti  nella misura  del possibile e  devono essere
tenuti  sotto  controllo  i  rischi  residui, tenendo  conto  delle  misure
generali  di tutela  di  cui all'art.  3  del decreto  legislativo n.  626.


La valutazione del rischio di incendio tiene conto:


  a. del tipo di attività;


  b. dei materiali immagazzinati e manipolati;


  c. delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;


  d. delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i
     materiali di rivestimento;


  e. delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;


  f. del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che
     altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di
     emergenza.










       1. CRITERI PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO






La  valutazione dei  rischi di  incendio si  articola nelle  seguenti fasi:


  a. individuazione di ogni pericolo di incendio (p. e. sostanze facilmente
     combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che
     possono determinare la facile propagazione dell'incendio);


  b. individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di
     lavoro esposte a rischi di incendio;


  c. eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;


  d. valutazione del rischio di incendio;


  e. verifica della adeguatezza delle misura di sicurezza esistenti ovvero
     individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure
     necessarie ed eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.










1.4.1. Identificazione dei pericoli di incendio






1.4.1.1. Materiali combustibili e/o infiammabili






I  materiali  combustibili  se  sono in  quantità  limitata,  correttamente
manipolati  e depositati  in sicurezza,  possono non costituire  oggetto di
particolare valutazione.


Alcuni  materiali  presenti nei  luoghi  di  lavoro costituiscono  pericolo
potenziale  poiché  essi sono  facilmente  combustibili  od infiammabili  o
possono   facilitare  il   rapido  sviluppo   di  un  incendio.   A  titolo
esemplificativo essi sono:


   * vernici e solventi infiammabili;


   * adesivi infiammabili;


   * grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;


   * materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;


   * grandi quantità di manufatti infiammabili;


   * prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono
     reagire con altre sostanze provocando un incendio;


   * prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;


   * vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente
     combustibili.






1.4.1.2. Sorgenti di innesco






Nei luoghi  di lavoro possono  essere presenti anche sorgenti  di innesco e
fonti  di  calore che  costituiscono  cause  potenziali di  incendio o  che
possono  favorire la  propagazione di  un incendio.  Tali fonti,  in alcuni
casi,  possono essere  di immediata  identificazione mentre, in  altri casi
possono   essere   conseguenza   di   difetti   meccanici   od   elettrici.


A titolo esemplificativo si citano:


   * presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro quali
     taglio, affilatura, saldatura;


   * presenza di sorgenti di calore causate da attriti:


   * presenza di macchine ed apparecchiature in cui di produce calore non
     installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;


   * uso di fiamme libere;


   * presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate
     secondo le norme di buona tecnica.










            2. Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti
               esposti a rischi di incendio






Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente
esposta a  rischio, in particolare per i  piccoli luoghi di lavoro, occorre
seguire solamente  i criteri generali finalizzati  a garantire per chiunque
una adeguata sicurezza antincendio.


Occorre tuttavia  considerare attentamente i casi in  cui una o più persone
siano esposte a rischi  particolari in caso di incendio, a causa della loro
specifica funzione o per  il tipo di attività nel luogo di lavoro. A titolo
di esempio si possono citare casi in cui:


   * siano previste aree di riposo;


   * sia presente pubblico occasionale o in numero tale da determinare
     situazione di affollamento;


   * siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;


   * siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le
     relative vie di esodo;


   * siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;


   * siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire
     prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente
     ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree
     isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile
     praticabilità.










            2. Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio






Per ciascun pericolo di incendio identificato è necessario valutare se esso
possa essere:


   * eliminato;


   * ridotto;


   * sostituito con alternative più sicure;


   * separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo
     presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le
     esigenze per la corretta conduzione dell'attività.


Occorre stabilire  se tali provvedimenti, qualora  non siano adempimenti di
legge, debbano  essere realizzati immediatamente o  possano far parte di un
programma da realizzare nel tempo.






                 1. Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e
                    sostanze infiammabili e/o combustibili






I criteri possono comportare l'adozione di una o più delle seguenti misure:


   * rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente
     combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto
     per la normale conduzione dell'attività;


   * sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;


   * immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con
     strutture resistenti al fuoco e, dove praticabile, conservazione della
     scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi;


   * rimozioni o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono
     la propagazione dell'incendio;


   * riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare
     l'innesco diretto dell'imbottitura;


   * miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per
     l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.






                 1. Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di
                    calore






Le  misure  possono  comportare  l'adozione  di  uno  o  più  dei  seguenti
provvedimenti:


   * rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;


   * sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;


   * controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni
     dei costruttori;


   * schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite
     elementi resistenti al fuoco;


   * installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di
     protezione;


   * controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative
     tecniche vigenti;


   * controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature
     elettriche e meccaniche;


   * riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;


   * pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;


   * adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da
     effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione
     ed appaltatori;


   * identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione
     sul fumo nelle altre aree;


   * divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.










1.4.4.    Classificazione   del    livello    di   rischio    di   incendio






Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello
di  rischio dell'intero  luogo  di lavoro  o di  ogni  parte di  esso: tale
livello può essere basso, medio o elevato.






  A. luoghi di lavoro a rischio di incendio basso






     Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di
     essi, in cui sono  presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e
     le  condizioni locali  e  di esercizio  offrono scarse  possibilità di
     sviluppo di  principi di incendio ed  in cui, in caso  di incendio, la
     probabilità  di propagazione  dello  stesso è  da ritenersi  limitata.






  B. luoghi di lavoro a rischio di incendio medio


     Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di
     essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali
     e/o di  esercizio che possono favorire lo  sviluppo di incendi, ma nei
     quali,  in  caso di  incendio,  la probabilità  di propagazione  dello
     stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di
     luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.






  C. luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato


Si intendono  a rischio di incendio  elevato i luoghi di  lavoro o parte di
essi, in  cui: per presenza  di sostanze altamente infiammabili  e/o per le
condizioni  locali  e/o di  esercizio  sussistono  notevoli probabilità  di
sviluppo di  incendi e nella fase  iniziale sussistono forti probabilità di
propagazione delle  fiamme, ovvero non è  possibile la classificazione come
luogo a rischio di incendio basso o medio.


Tali luoghi comprendono:


   * aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze
     altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme
     libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali
     combustibili;


   * aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che
     possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche,
     emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze
     combustibili;


   * aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o
     altamente infiammabili;


   * aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono
     facilmente incendiabili;


   * edifici interamente realizzati con strutture in legno.


Al fine di classificare  un luogo di lavoro o una parte di esso come avente
rischio  di   incendio  elevato   occorre  inoltre  tenere   presente  che:


  a. molti luoghi si classificano della stessa categoria in ogni parte. Ma
     una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio
     dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata
     dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;


  b. una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di
     lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro
     l'incendio;


  c. nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il
     livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo
     automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti
     automatici di rivelazione incendio o impianti di estrazione fumi.


Vanno inoltre  classificati come luoghi a  rischio di incendio elevato quei
locali  ove, indipendentemente  dalla presenza  di sostanze  infiammabili e
dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti,
lo  stato  dei luoghi  o  le  limitazioni motorie  delle persone  presenti,
rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.


Si  riportano in  allegato  IX, esempi  di luoghi  di  lavoro a  rischio di
incendio elevato.










1.4.5. Adeguatezza delle misure di sicurezza






Nelle  attività soggette  al  controllo obbligatorio  da parte  dei Comandi
Provinciali  dei vigili  del fuoco,  che hanno  attuato le  misure previste
dalla vigente normativa, in particolare per quanto attiene il comportamento
al fuoco delle strutture e dei materiali, compartimentazioni, vie di esodo,
mezzi  di   spegnimento,  sistemi  di  rivelazione   ed  allarme,  impianti
tecnologici, è da ritenere che le misure attuate in conformità alle vigenti
disposizioni  siano  adeguate. Per  le  restanti  attività, fermo  restando
l'obbligo di osservare le  normative vigenti ad esse applicabili, ciò potrà
invece  essere  stabilito  seguendo  i  criteri  relativi  alle  misure  di
prevenzione    e    protezione    riportati    nel    presente    allegato.






Qualora  non sia  possibile  il pieno  rispetto delle  misure  previste nel
presente  allegato,  si  dovrà  provvedere  ad altre  misure  di  sicurezza
compensative.  In generale l'adozione  di una  o più delle  seguenti misure
possono essere considerate compensative:






  A. Vie di esodo:


  1. riduzione del percorso di esodo;


  2. protezione delle vie di esodo;


  3. realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e uscite;


  4. installazione di ulteriore segnaletica;


  5. potenziamento dell'illuminazione di emergenza;


  6. messa in atto di misure specifiche per persone disabili;


  7. incremento del personale addetto alla gestione dell'emergenza ed
     all'attuazione delle misure per l'evacuazione;


  8. limitazione dell'affollamento.






  A. Mezzi ed impianti di spegnimento


  1. realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli
     specifici;


  2. installazione di impianti di spegnimento automatico.






  A. Rivelazione ed allarme antincendio


  1. installazione di un sistema di allarme più efficiente (p.e.
     sostituendo un allarme azionato manualmente con uno di tipo
     automatico);


  2. riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di
     incendio;


  3. installazione di impianto automatico di rivelazione incendio;


  4. miglioramento del tipo di allertamento in caso di incendio (p.e. con
     segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di diffusione
     messaggi tramite altoparlanti, ecc.);


  5. nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione delle attività in modo
     che un qualsiasi principio di incendio possa essere individuato
     immediatamente dalle persone presenti.






  A. Informazione e formazione


  1. predisposizione di un programma di controllo e di regolare
     manutenzione dei luoghi di lavoro;


  2. emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria
     informazione sulla sicurezza antincendio agi appaltatori esterni ed al
     personale dei servizi di pulizia e manutenzione;


  3. controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al
     personale che usa materiali facilmente combustibili, sostanze
     infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di
     incendio;


  4. realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti i lavoratori.


1.5. REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO






Nella  redazione  della valutazione  dei  rischi deve  essere indicato,  in
particolare:


   * la data di effettuazione della valutazione;


   * i pericoli identificati;


   * i lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati;


   * le conclusioni derivanti dalla valutazione.










       6. REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO






La  procedura di valutazione  dei rischi  di incendio richiede  un continuo
aggiornamento  in   relazione  alla  variazione  dei   fattori  di  rischio
individuati.


Il  luogo di lavoro  deve essere  tenuto continuamente sotto  controllo per
assicurare  che   le  misure  di  sicurezza   antincendio  esistenti  e  la
valutazione del rischio siano affidabili.


La  valutazione del  rischio  deve essere  oggetto di  revisione se  c'è un
significativo  cambiamento   nell'attività,  nei   materiali  utilizzati  o
depositati,   o  quando   l'edificio  è   oggetto  di   ristrutturazioni  o
ampliamenti.






                                Allegato II


     Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi






       1. GENERALITÁ






All'esito della valutazione dei rischi devono essere adottate una o più tra
le  seguenti misure  intese a  ridurre la  probabilità di  insorgenza degli
incendi.






  A. Misure di tipo tecnico:


   * realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;


   * messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di
     evitare la formazione di cariche elettrostatiche;


   * realizzazione di impianti di protezione contro le scariche
     atmosferiche conformemente alle regole dell'arte;


   * ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri
     infiammabili;


   * adozione di dispositivi di sicurezza.






  A. Misure di tipo organizzativo-gestionale:


   * rispetto dell'ordine e della pulizia;


   * controlli sulle misure di sicurezza;


   * predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da
     osservare;


   * informazione e formazione dei lavoratori.






Per  adottare  adeguate misure  di  sicurezza contro  gli incendi,  occorre
conoscere  le  cause  ed  i pericoli  più  comuni  che possono  determinare
l'insorgenza di un incendio e la sua propagazione.










       1. CAUSE E PERICOLI DI INCENDIO PIÙ COMUNI






A titolo  esemplificativo si riportano  le cause ed i  pericoli di incendio
più comuni:


  a. deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo
     non idoneo o loro manipolazione senza le dovute cautele;


  b. accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può
     essere incendiato accidentalmente o deliberatamente;


  c. negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi
     generatori di calore;


  d. inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle
     apparecchiature;


  e. uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti;


  f. riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone
     non qualificate;


  g. presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non
     sono utilizzate (salvo che siano progettate per essere permanentemente
     in servizio);


  h. utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili;


  i. ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di
     riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;


  j. presenza di fiamme libere in aree dove sono proibite, compreso il
     divieto di fumo o il mancato utilizzo di portacenere;


  k. negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione;


  l. inadeguata formazione professionale del personale sull'uso di
     materiali od attrezzature pericolose ai fini antincendio.






Al fine  di predisporre le necessarie misure  per prevenire gli incendi, si
riportano  di  seguito  alcuni  degli  aspetti  su cui  deve  essere  posta
particolare attenzione:


   * deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente
     combustibili;


   * utilizzo di fonti di calore;


   * impianti ed apparecchi elettrici;


   * presenza di fumatori;


   * lavori di manutenzione e di ristrutturazione;


   * rifiuti e scarti combustibili;


   * aree non frequentate.










       1. DEPOSITO ED UTILIZZO DI MATERIALI INFIAMMABILI E FACILMENTE
          COMBUSTIBILI






          Dove  è  possibile, occorre  che  il  quantitativo dei  materiali
          infiammabili  o  facilmente combustibili  sia  limitato a  quello
          strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività e
          tenuto lontano dalle vie di esodo.


          I quantitativi in eccedenza  devono essere depositati in appositi
          locali   od    aree   destinate   unicamente    a   tale   scopo.


          Le  sostanze  infiammabili, quando  possibile, dovrebbero  essere
          sostituite con altre meno  pericolose (per esempio adesivi a base
          minerale dovrebbero essere sostituiti  con altri a base acquosa).


          Il deposito  di materiali infiammabili deve  essere realizzato in
          luogo isolato o in locale separato dal restante tramite strutture
          resistenti  al  fuoco e  vani  di comunicazione  muniti di  porte
          resistenti al fuoco.


          I  lavoratori  che manipolano  sostanze  infiammabili o  chimiche
          pericolose devono essere adeguatamente addestrati sulle misure di
          sicurezza da osservare.


          I  lavoratori devono  anche essere  a conoscenza  delle proprietà
          delle sostanze  e delle  circostanze che possono  incrementare il
          rischio di incendio.


          I materiali di pulizia,  se combustibili, devono essere tenuti in
          appositi ripostigli o locali.










       2. UTILIZZO DI FONTI DI CALORE






          I  generatori di  calore devono  essere utilizzati  in conformità
          alle   istruzioni    dei   costruttori.   Speciali   accorgimenti
          necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare
          sostanze  infiammabili  (p.e.  l'impiego   di  oli  e  grassi  in
          apparecchi di cottura).


          I luoghi  ove si effettuano lavori di  saldatura o di taglio alla
          fiamma, devono essere tenuti  liberi da materiali combustibili ed
          è  necessario  tenere  sotto  controllo le  eventuali  scintille.


          I  condotti di  aspirazione  di cucine,  forni, seghe,  molatrici
          devono essere  tenuti puliti  per evitare l'accumulo  di grassi o
          polveri.


          I bruciatori dei generatori  di calore devono essere utilizzati e
          mantenuti  in efficienza  secondo le istruzioni  del costruttore.


          Ove  prevista  la valvola  di  intercettazione  di emergenza  del
          combustibile  deve  essere oggetto  di  manutenzione e  controlli
          regolari.










       3. IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE






          I lavoratori  devono ricevere  istruzioni sul corretto  uso delle
          attrezzature   e  degli   impianti  elettrici.  Nel   caso  debba
          provvedersi    ad   un    alimentazione   provvisoria    di   una
          apparecchiatura  elettrica.  Il  cavo  elettrico  deve  avere  la
          lunghezza strettamente  necessaria ed essere  posizionato in modo
          da evitare possibili danneggiamenti.


          Le riparazioni  elettriche devono essere  effettuate da personale
          competente e qualificato.


          I  materiali facilmente  combustibili ed infiammabili  non devono
          essere ubicati  in prossimità di apparecchi  di illuminazione, in
          particolare    dove   si    effettuano   travasi    di   liquidi.










       4. APPARECCHI INDIVIDUALI O PORTATILI DI RISCALDAMENTO






Per  quanto   riguarda  gli  apparecchi  di   riscaldamento  individuali  o
portatili, le cause più comuni di incendio includono il mancato rispetto di
misure precauzionali quali, ad esempio:


  a. il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza quando si utilizzano
     o si sostituiscono i recipienti di G.P.L.


  b. il deposito di materiali combustibili sopra gli apparecchi di
     riscaldamento;


  c. il posizionamento degli apparecchi portatili di riscaldamento vicino a
     materiali combustibili;


  d. le negligenze nelle operazioni di rifornimento degli apparecchi
     alimentati a kerosene.






L'utilizzo di  apparecchi di  riscaldamento portatili deve  avvenire previo
controllo  della  loro  efficienza,  in particolare  legati  alla  corretta
alimentazione.










       1. PRESENZA DI FUMATORI






          Occorre  identificare  le  aree  dove il  fumare  può  costituire
          pericolo di incendio e disporne il divieto, in quanto la mancanza
          di  disposizioni  a  riguardo è  una  delle  principali cause  di
          incendi.


          Nelle   aree  ove   è  consentito   fumare,  occorre   mettere  a
          disposizione    portacenere   che   dovranno    essere   svuotati
          regolarmente.


          I   portacenere  non   debbono  essere  svuotati   in  recipienti
          costituiti    da    materiali    facilmente   combustibili,    né










       2. LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RISTUTTURAZIONE






A titolo esemplificativo si elencano alcune delle problematiche da prendere
in considerazione in relazione alla presenza di lavori di manutenzione e di
ristrutturazione:


  a. accumulo di materiali combustibili;


  b. ostruzione delle vie di esodo


  c. bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;


  d. realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.


All'inizio della giornata lavorativa  occorre assicurarsi che l'esodo delle
persone  dal  luogo  di  lavoro sia  garantito.  Alla  fine della  giornata
lavorativa  deve  essere effettuato  un  controllo per  assicurarsi che  le
misure antincendio  siano state  poste in essere  e che le  attrezzature di
lavoro, sostanze  infiammabili e combustibili, siano  messe al sicuro e che
non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.






Particolare attenzione  deve essere prestata dove  si effettuano i lavori a
caldo (saldatura od uso  di fiamme libere). Il luogo ove si effettuano tali
lavori a caldo deve  essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare
che ogni materiale combustibile  sia stato rimosso o protetto contro calore
e  scintille.  Occorre  mettere   a  disposizione  estintori  portatili  ed
informare  gli  addetti  al  lavoro  sul  sistema  di  allarme  antincendio
esistente. Ogni area dove  è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere
ispezionata dopo l'ultimazione dei  lavori medesimi per assicurarsi che non
ci siano materiali accesi o braci.






Le  sostanze  infiammabili  devono  essere  depositate in  luogo  sicuro  e
ventilato.  I locali  ove  tali sostanze  vengono utilizzate  devono essere
ventilati  e tenuti  liberi da sorgenti  di ignizione.  Il fumo e  l'uso di
fiamme  libere  deve  essere vietato  quando  si  impiegano tali  prodotti.


Le  bombole di gas,  quando non  sono utilizzate, devono  essere depositate
all'esterno del luogo di lavoro.






Nei luoghi di lavoro  dotati di impianti automatici di rivelazione incendi,
occorre  prendere idonee  precauzioni per  evitare falsi allarmi  durante i
lavori di manutenzione e ristrutturazione.


Al  termine dei  lavori il  sistema di  rivelazione ed allarme  deve essere
provato.


Particolari  precauzioni  vanno  adottate  nei  lavori  di  manutenzione  e
risistemazione su  impianti elettrici e di  adduzione del gas combustibile.














2.9. RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE COMBUSTIBILI






I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le
vie  di  esodo (corridoi,  scale,  disimpegni)  o dove  possano entrare  in
contatto con sorgenti di ignizione.


L'accumulo di  scarti di lavorazione  deve essere evitato ed  ogni scarto o
rifiuto  deve essere  rimosso giornalmente  e depositato in  un'area idonea
fuori dell'edificio.














2.10. AREE NON FREQUENTATE






Le  aree  del luogo  di  lavoro  che normalmente  non  sono frequentate  da
personale  (cantinati,  locali  deposito) ed  ogni  area  dove un  incendio
potrebbe  svilupparsi senza  poter  essere individuato  rapidamente, devono
essere  tenute libere  da  materiali combustibili  non essenziali  e devono
essere adottate  precauzioni per  proteggere tali aree  contro l'accesso di
persone non autorizzate.






2.11. MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO






I lavoratori  addetti alla  prevenzione incendi devono  effettuare regolari
controlli sui luoghi di  lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle
misure  di  Sicurezza antincendio.  In  proposito  è opportuno  predisporre
idonee liste di controllo.






Specifici  controlli  vanno effettuati  al  termine  dell'orario di  lavoro
affinché  il luogo  stesso sia  lasciato in  condizioni di  sicurezza. Tali
operazioni,   in   via  esemplificativa,   possono   essere  le   seguenti:


  a. controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse,
     qualora ciò sia previsto;


  b. controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare
     in servizio, siano messe fuori tensione;


  c. controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in
     condizioni di sicurezza


  d. controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati
     rimossi;


  e. controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati
     in luoghi sicuri.






I lavoratori  devono segnalare  agli addetti alla  prevenzione incendi ogni
situazione   di  potenziale   pericolo   di  cui   vengano  a   conoscenza.


















                                Allegato III


           Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio














3.1. DEFINIZIONI






Ai fini del presente decreto si definisce:


   * Affollamento: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre
     persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello
     stesso.


   * Luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli
     effetti di un incendio.


   * Percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione
     contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante
     parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio
     protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.


   * Uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere
     ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio
     e che può configurarsi come segue:


  a. uscita che immette direttamente in un luogo sicuro


  b. uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può
     essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro;


  c. uscita che immette su di una scala esterna.


   * Via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza
     ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un
     locale di raggiungere un luogo sicuro.














3.2. OBIETTIVI






Ai fini del presente  decreto, tenendo conto della proba bile insorgenza di
un  incendio, il  sistema di vie  di uscita  deve garantire che  le persone
possano, senza assistenza esterna utilizzare in sicurezza un percorso senza
ostacoli   e   chiaramente  riconoscibile   fino   ad   un  luogo   sicuro.






Nello stabilire  se il sistema di vie  di uscita sia soddisfacente, occorre
tenere presente:


   * il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro,
     la loro capacità di muoversi senza assistenza;


   * dove si trovano le persone quando un incendio accade;


   * i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;


   * il numero delle vie di uscita alternative disponibili.










3.3. CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA






Ai  fini del  presente decreto, nello  stabilire se  le vie di  uscita sono
adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:


  a. ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad
     eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di
     incendio medio o basso;


  b. ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e
     distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi
     da un incendio;


  c. dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso
     per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere
     superiore ai valori sottoriportati:


   * 15 ¸ 30 metri (tempo max di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio
     di incendio elevato


   * 30 ¸ 45 metri (tempo max di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio
     di incendio medio;


   * 45 ¸ 60 metri (tempo max di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio
     di incendio basso.


  a. le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro


  b. i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per
     quanto possibile. Qualora non possano essere evitati, la distanza da
     percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la
     disponibilità di due o più vie di uscita non dovrebbe eccedere in
     generale i valori sottoriportati:


   * 6 ¸ 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio
     elevato;


   * 9 ¸ 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio;


   * 12 ¸ 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio
     basso.


  a. quando una via di uscita comprende una porzione del percorso
     unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i
     limiti imposti alla lettera c);


  b. le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione
     al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più
     stretto del percorso;


  c. deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di
     adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;


  d. le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un
     incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al
     fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli
     luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la
     distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su
     luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30
     e 45 metri nel caso di una sola uscita)


  l. le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili
     per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;


  m. ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente
     ed immediatamente dalle persone in esodo.














3.4. SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO






Nella scelta della lunghezza  dei percorsi riportati nelle lettere c) ed e)
del  punto precedente,  occorre attestarsi,  a parità  di rischio,  verso i
livelli   più  bassi   nei   casi  in   cui   il  luogo   di  lavoro   sia:


   * frequentato da pubblico;


   * utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare
     assistenza in caso di emergenza;


   * utilizzato quale area di riposo;


   * utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali
     infiammabili.






Qualora il  luogo di  lavoro sia utilizzato principalmente  da lavoratori e
non vi  sono depositati e/o manipolati  materiali infiammabili, a parità di
livello  di   rischio,  possono  essere  adottate   le  distanze  maggiori.










3.5. NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO






In molte situazioni è  da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita
di piano.






Eccezioni a tale principio sussistono quando:


  a. l'affollamento del piano è superiore a 50 persone;


  b. nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici
     rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle dimensioni
     dell'area o dall'affollamento, occorre disporre di almeno due uscite;


  c. la lunghezza del percorso di uscita, in un'unica direzione, per
     raggiungere l'uscita di piano, in relazione al rischio di incendio,
     supera i valori stabiliti al punto 3.3 lettera e).






Quando una  sola uscita di piano non è  sufficiente, il numero delle uscite
dipende dal numero delle  persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza
dei percorsi stabilita al punto 3.3, lettera c)






Per i luoghi a  rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva
delle uscite di piano deve essere non inferiore a:






L (metri) = A/50 x 0,60






in cui:


   * A rappresenta il numero delle persone presenti al piano
     (affollamento);


   * il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri)
     sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio);


   * 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire
     attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di
     evacuazione.






Il  valore del  rapporto A/50, se  non è  intero, va arrotondato  al valore
intero superiore.


La  larghezza  delle  uscite  deve  essere  multipla  di  0,60  metri,  con
tolleranza del 5%.


La larghezza  minima di  una uscita non  può essere inferiore  a 0,80 metri
(con  tolleranza  del 2%)  e  deve  essere conteggiata  pari  ad un  modulo
unitario di  passaggio e  pertanto sufficiente all'esodo di  50 persone nei
luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.






Esempio 1


Affollamento di piano = 75 persone.


Larghezza complessiva delle uscite = 2 moduli da 0,60 m


Numero  delle uscite  di  piano =  2 da  0,80  m cadauna  raggiungibili con
percorsi di lunghezza non  superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera
c)






Esempio 2


Affollamento di piano = 120 persone.


Larghezza complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60 m.


Numero delle uscite di  piano = 1 da 1,20 m + 1 da 0,80 m raggiungibili con
percorsi di lunghezza non  superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera
c).














3.6. NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE










Il principio  generale di disporre di vie  di uscita alternative si applica
anche alle scale.


Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendi
non superiore  a 24 metri (così  come definita dal D.M.  30 novembre 1983),
adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni
singolo piano può essere servito da una sola uscita.


Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono
essere disponibili  due o più scale, fatte  salve le deroghe previste dalla
vigente normativa.






Calcolo della larghezza delle scale






  A. Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano
     terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle
     uscite del piano servito.


  B. Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del
     piano terra, la larghezza della singola scala non deve essere
     inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala,
     mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione
     all'affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a
     quelli aventi maggior affollamento.






Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso
o medio,  la larghezza complessiva delle scale  è calcolata con la seguente
formula:






L (metri) = A*/50 x 0,60






in cui:


A* =  affollamento previsto in due  piani contigui, a partire  dal 1° piano
f.t.,   con    riferimento   a   quelli    aventi   maggior   affollamento.






Esempio:


Edificio   costituito  da   5   piani  al   di  sopra   del   piano  terra;


Affollamento 1° piano = 60 persone


Affollamento 2° piano = 70 persone


Affollamento 3° piano = 70 persone


Affollamento 4° piano = 80 persone


Affollamento 5° piano = 90 persone


Ogni singolo piano è servito da 2 uscite di piano.


Massimo affollamento su due piani contigui = 170 persone.


Larghezza complessiva delle scale = (170/50) x 0,60 = 2,40m


Numero   delle   scale  =   2   aventi   larghezza  unitaria   di  1,20   m














3.7. MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE






Se  le misure  di  cui ai  punti 3.3,  3.4,  3.5 e  3.6 non  possono essere
rispettate  per  motivi architettonici  o  urbanistici, il  rischio per  le
persone presenti, per quanto attiene l'evacuazione del luogo di lavoro, può
essere limitato mediante l'adozione di uno o più dei seguenti accorgimenti,
da considerarsi alternativi a  quelli dei punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 solo in
presenza   dei   suddetti   impedimenti   architettonici   o   urbanistici:






  a. risistemazione del luogo di lavoro e/o della attività, così che le
     persone lavorino il più vicino possibile alle uscite di piano ed i
     pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;


  b. riduzione del percorso totale delle vie di uscita;


  c. realizzazione di ulteriori uscite di piano;


  d. realizzazione di percorsi protetti addizionali o estensione dei
     percorsi protetti esistenti;


  e. installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme
     incendio per ridurre i tempi di evacuazione.


















3.8. MISURE PER LIMITARE  LA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO NELLE VIE DI USCITA










A)  Accorgimenti   per  la  presenza  di   aperture  su  pareti  e/o  solai






Le  aperture o  il passaggio di  condotte o  tubazioni, su solai,  pareti e
soffitti   possono  contribuire   in  maniera  significativa   alla  rapida
propagazione di fumo, fiamme e calore e possono impedire il sicuro utilizzo
delle  vie di  uscita.  Misure per  limitare  le conseguenze  di cui  sopra
includono:


   * provvedimenti finalizzati a contenere fiamme e fumo;


   * installazione di serrande tagliafuoco sui condotti.


Tali  provvedimenti  sono particolarmente  importanti  quando le  tubazioni
attraversano muri o solai resistenti al fuoco.










B) Accorgimenti per i rivestimenti di pareti e/o solai






La velocità di propagazione  di un incendio lungo le superfici delle pareti
e dei soffitti può  influenzare notevolmente la sicurezza globale del luogo
di  lavoro ed  in  particolare le  possibilità  di uscita  per le  persone.
Qualora  lungo le vie  di uscita  siano presenti significative  quantità di
materiali   di  rivestimento   che   consentono  una   rapida  propagazione
dell'incendio, gli stessi devono  essere rimossi o sostituiti con materiali
che presentino un migliore comportamento al fuoco.










C) Segnaletica a pavimento






Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di piano, il
percorso  stesso   deve  essere  chiaramente   definito  attraverso  idonea
segnaletica a pavimento.










D)   Accorgimenti   per   le   scale   a  servizio   di   piani   interrati






Le scale a servizio di piani interrati devono essere oggetto di particolari
accorgimenti in quanto possono essere invase dal fumo e dal calore nel caso
si verifichi un incendio  nei locali serviti, ed inoltre occorre evitare la
propagazione  dell'incendio,  attraverso  le  scale,  ai  piani  superiori.


Preferibilmente  le scale che  servono i  piani fuori terra  non dovrebbero
estendersi anche  ai piani interrati e  ciò è particolarmente importante se
si  tratta dell'unica  scala  a servizio  dell'edificio. Qualora  una scala
serva sia  piani fuori  terra che interrati, questi  devono essere separati
rispetto  al  piano  terra  da  porte  resistenti al  fuoco  installate  in
corrispondenza  degli accessi sia  ai piani  interrati che al  piano terra.










E) Accorgimenti per le scale esterne






Dove è prevista una  scala esterna, è necessario assicurarsi che l'utilizzo
della stessa, al momento dell'incendio, non sia impedito dalle fiamme, fumo
e calore  che fuoriescono  da porte, finestre, od  altre aperture esistenti
sulla parete esterna su cui è ubicata la scala.














3.9. PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA






Le  porte installate  lungo  le vie  di uscita  ed in  corrispondenza delle
uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo.


L'apertura nel  verso dell'esodo  non è richiesta  quando possa determinare
pericoli per  passaggio di mezzi o per  altre cause, fatta salva l'adozione
di  accorgimenti  atti a  garantire  condizioni  di sicurezza  equivalente.


In  ogni  caso  l'apertura  nel  verso dell'esodo  è  obbligatoria  quando:


  a. l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;


  b. la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala;


  c. la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.






Tutte le  porte resistenti al fuoco devono  essere munite di dispositivo di
autochiusura.


Le porte in corrispondenza  di locali adibiti a depositi possono essere non
dotate di dispositivo di autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave.






L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e
dotate di dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni determinare
difficoltà  sia per  i  lavoratori che  per altre  persone  che normalmente
devono  circolare lungo  questi percorsi.  In tali circostanze  le suddette
porte  possono   essere  tenute  in  posizione   aperta,  tramite  appositi
dispositivi  elettromagnetici  che ne  consentano  il  rilascio a  seguito:


   * dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;


   * dell'attivazione di un sistema di allarme incendio;


   * di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme
     incendio;


   * di un comando manuale.














3.10. SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE






Il datore  di lavoro o persona  addetta, deve assicurarsi, all'inizio della
giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e
quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel
caso  siano  previsti  accorgimenti  antintrusione, possano  essere  aperte
facilmente   ed  immediatamente   dall'interno   senza  l'uso   di  chiavi.






Tutte  le  porte  delle  uscite che  devono  essere  tenute chiuse  durante
l'orario  di lavoro,  e per  le quali  è obbligatoria l'apertura  nel verso
dell'esodo,    devono    aprirsi    a    semplice   spinta    dall'interno.






Nel caso  siano adottati  accorgimenti antintrusione, si  possono prevedere
idonei  e  sicuri sistemi  di  apertura  delle porte  alternativi a  quelli
previsti nel presente punto.  In tale circostanza tutti i lavoratori devono
essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capaci di
utilizzarlo in caso di emergenza.














3.11. PORTE SCORREVOLI E PORTE GIREVOLI






Una porta  scorrevole non deve essere utilizzata  quale porta di una uscita
di piano.  Tale tipo di porta può però essere utilizzata,  se è del tipo ad
azionamento automatico  e può  essere aperta nel verso  dell'esodo a spinta
con dispositivo opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura
in mancanza di alimentazione elettrica.






Una  porta  girevole  su  asse  verticale  non  può  essere  utilizzata  in
corrispondenza di una uscita di piano. Qualora sia previsto un tale tipo di
porta, occorre  che nelle  immediate vicinanze della  stessa sia installata
una porta apribile a spinta opportunamente segnalata.














3.12. SEGNALETICA INDICANTE LE VIE DI USCITA






Le vie  di uscita e le  uscite di piano devono  essere chiaramente indicate
tramite segnaletica conforme alla vigente normativa.










3.13. ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA






Tutte le  vie di  uscita, inclusi anche  i percorsi esterni,  devono essere
adeguatamente  illuminanti   per  consentire  la   loro  percorribilità  in
sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro.






Nelle  aree prive  di illuminazione  naturale od  utilizzate in  assenza di
illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di
sicurezza   con   inserimento    automatico   in   caso   di   interruzione
dell'alimentazione di rete.










3.14. DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE VIE DI USCITA






Lungo  le  vie  di  uscita  occorre  che  sia  vietata  l'installazione  di
attrezzature  che  possono costituire  pericoli  potenziali  di incendio  o
ostruzione delle stesse.


Si riportano di seguito  esempi di installazioni da vietare lungo le vie di
uscita, ed in particolare lungo i corridoi e le scale:


   * apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;
   * apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da
     combustibili gassosi, liquidi e solidi;
   * apparecchi di cottura;
   * depositi temporanei di arredi,
   * sistema di illuminazione a fiamma libera;
   * deposito di rifiuti.






Macchine  di  vendita e  di  giuoco, nonché  fotocopiatrici possono  essere
installate  lungo le  vie di  uscita, purché  non costituiscano  rischio di
incendio né ingombro non consentito.










                                Allegato IV


         Misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio


















4.1. OBIETTIVO






L'obiettivo delle misure per  la rivelazione degli incendi e l'allarme è di
assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un
principio di incendio prima  che esso minacci la loro incolumità. L'allarme
deve dare avvio alla procedura per l'evacuazione del luogo di lavoro nonché
l'attivazione delle procedure d'intervento.














4.2. MISURE PER I PICCOLI LUOGHI DI LAVORO






Nei  piccoli luoghi  di  lavoro a  rischio di  incendio  basso o  medio, il
sistema per dare l'allarme  può essere semplice. Per esempio, qualora tutto
il  personale lavori  nello  stesso ambiente,  un allarme  dato a  voce può
essere adeguato.






In  altre   circostanze  possono  essere  impiegati   strumenti  sonori  ad
azionamento manuale,  udibili in tutto il luogo  di lavoro. Il percorso per
poter raggiungere  una di tali attrezzature non  deve essere superiore a 30
m. Qualora  tale sistema non sia  adeguato per il luogo  di lavoro, occorre
installare un  sistema di  allarme elettrico a  comando manuale, realizzato
secondo la normativa tecnica vigente.






I pulsanti per attivare  gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme
devono essere  chiaramente indicati affinché i  lavoratori ed altre persone
presenti possano rapidamente individuarli. Il percorso massimo per attivare
un   dispositivo   di   allarme   manuale   non   deve   superare   30   m.






Normalmente i  pulsanti di  allarme devono essere  posizionati negli stessi
punti  su tutti i  piani e vicini  alle uscite  di piano, così  che possano
essere utilizzati dalle persone durante l'esodo.














4.3.  MISURE  PER I  LUOGHI  DI  LAVORO DI  GRANDI  DIMENSIONI O  COMPLESSI






Nei  luoghi di  lavoro  di grandi  dimensioni  o complessi,  il sistema  di
allarme deve essere di tipo elettrico.


Il segnale di allarme  deve essere udibile chiaramente in tutto il luogo di
lavoro o in quelle parti dove l'allarme è necessario.


In quelle  parti dove il livello di rumore può  essere elevato, o in quelle
situazioni dove  il solo allarme acustico  non è sufficiente, devono essere
installati in aggiunta agli  allarmi acustici anche segnalazioni ottiche. I
segnali  ottici  non possono  mai  essere  utilizzati come  unico mezzo  di
allarme.










4.4. PROCEDURE DI ALLARME






Normalmente  le procedure  di allarme  sono ad  unica fase, cioè,  al suono
dell'allarme, prende il via l'evacuazione totale.


Tuttavia in alcuni luoghi  più complessi risulta più appropriato un sistema
di allarme  a più fasi per consentire l'evacuazione in  due fasi o più fasi
successive.  Occorre prevedere  opportuni accorgimenti  in luoghi  dove c'è
notevole presenza di pubblico.






A) Evacuazione in due fasi


Un sistema  di allarme  progettato per una  evacuazione in due  fasi, dà un
allarme  di  evacuazione  con  un segnale  continuo  nell'area  interessata
dall'incendio   od  in   prossimità  di   questa,  mentre  le   altre  aree
dell'edificio sono interessate da  un segnale di allerta intermittente, che
non   deve  essere   inteso   come  un   segnale  di   evacuazione  totale.


Qualora la  situazione diventi grave, il  segnale intermittente deve essere
cambiato in  segnale di evacuazione (continuo),  e solo in tale circostanza
la restante parte dell'edificio è evacuata totalmente.






B) Evacuazione a fasi successive


Un sistema  di allarme basato sull'evacuazione  progressiva, deve prevedere
un segnale di evacuazione  (continuo) nel piano di origine dell'incendio ed
in quello  immediatamente sovrastante. Gli altri  piani sono solo allertati
con    un   apposito    segnale    e   messaggio    tramite   altoparlante.


Dopo che il piano interessato dall'incendio e quello sovrastante sono stati
evacuati, se  necessario, il segnale di  evacuazione sarà esteso agli altri
piani,  normalmente  quelli  posti   al  di  sopra  del  piano  interessato
dall'incendio  ed i  piani centinati,  e si  provvederà ad  una evacuazione
progressiva piano per piano.


In  edifici alti  (con  altezza antincendio  oltre 24  metri) l'evacuazione
progressiva   non  può   essere  attuata   senza  prevedere   una  adeguata
compartimentazione,  sistemi  di  spegnimento  automatici, sorveglianza  ai
piani ed un centro di controllo.






C)  Sistema  di  allarme  in  luoghi  con  notevole  presenza  di  pubblico


Negli ambienti di lavoro  con notevole presenza di pubblico si rende spesso
necessario prevedere  un allarme  iniziale riservato ai  lavoratori addetti
alla gestione dell'emergenza ed  alla lotta antincendio, in modo che questi
possano  tempestivamente  mettere  in  atto  le  procedure  pianificate  di
evacuazione e di primo  intervento. In tali circostanze, idonee precauzioni
devono essere prese per l'evacuazione totale.


Mentre un  allarme sonoro  può essere sufficiente in  alcune situazioni, in
altre, in  particolare in presenza di  pubblico o di notevole affollamento,
deve  essere  previsto  un  apposito  messaggio  preregistrato,  che  viene
attivato  dal sistema  di  allarme antincendio  tramite altoparlanti.  Tale
messaggio  deve   annullare  ogni   altro  messaggio  sonoro   o  musicale.














4.5. RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO






Lo scopo della rivelazione precoce di un incendio è di allertare le persone
presenti  in tempo  utile  per abbandonare  l'area dell'incendio  finché la
situazione sia ancora relativamente sicura.






Nella gran parte dei  luoghi di lavoro un sistema di rivelazione incendio a
comando manuale può essere  sufficiente, tuttavia ci sono delle circostanze
in cui una rivelazione  automatica di incendio è da ritenersi essenziale ai
fini della sicurezza delle persone.






Nei luoghi  di lavoro costituiti da  attività ricettive, l'installazione di
impianti  di rivelazione  automatica  di incendio  deve essere  normalmente
prevista. In  altri luoghi di lavoro  dove il sistema dei  vie di esodo non
rispetta  le  misure  indicate  nel  presente allegato,  si  può  prevedere
l'installazione  di  un  sistema  automatico di  rivelazione  quale  misura
compensativa. Un impianto automatico  di rivelazione può essere previsto in
aree  non  frequentate  ove  un  incendio potrebbe  svilupparsi  ed  essere
scoperto solo dopo che ha interessato le vie di esodo.






Se  un  allarme viene  attivato,  sia  tramite un  impianto di  rivelazione
automatica che  un sistema a  comando manuale, i due  sistemi devono essere
tra loro integrati.














4.6.   IMPIEGO   DEI   SISTEMI   DI  ALLARME   COME   MISURE   COMPENSATIVE






Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, un pericolo importante non
possa essere  eliminato o ridotto oppure le  persone siano esposte a rischi
particolari, possono  essere previste  le seguenti misure  compensative per
quanto attiene gli allarmi:


   * installazione di un impianto di allarme elettrico in sostituzione di
     un allarme di tipo manuale;


   * installazione di ulteriori pulsanti di allarme in un impianto di
     allarme elettrico, per ridurre la distanza reciproca tra i pulsanti;


   * miglioramento dell'impianto di allarme elettrico, prevedendo un
     sistema di altoparlanti o allarmi luminosi;


   * installazione di un impianto automatico di rivelazione ed allarme.


















                                 Allegato V


            Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi










5.1. CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI






Ai  fini del  presene decreto,  gli incendi  sono classificati  come segue:


   * incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura
     organica, che portano alle formazioni di braci


   * incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi
     liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.;


   * incendi di classe C: incendi di gas;


   * incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche.


Incendi di classe A


L'acqua,  la  schiuma  e  la  polvere  sono  le  sostanze  estinguenti  più
comunemente utilizzate  per tali  incendi. Le attrezzature  utilizzanti gli
estinguenti  citati sono  estintori, naspi,  idranti, od altri  impianti di
estinzione ad acqua.


Incendi di classe B


Per questo tipo di  incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono
costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica.


Incendi di classe C


L'intervento principale contro tali  incendi è quello di bloccare il flusso
di gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla. A tale
proposito si  richiama il fatto che  esiste il rischio di  esplosione se un
incendio  di gas  viene estinto  prima di  intercettare il flusso  del gas.


Incendi di classe D


Nessuno degli estinguenti normalmente  utilizzati per gli incendi di classe
A e B è  idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio,
magnesio,  potassio,  sodio).  In  tali incendi  occorre  utilizzare  delle
polveri  speciali  ed  operare  con personale  particolarmente  addestrato.


Incendi   di   impianti   ed   attrezzature  elettriche   sotto   tensione.


Gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti
da polveri dielettriche e da anidride carbonica.










5.2. ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI






La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in
funzione della  classe di  incendio e del  livello di rischio  del luogo di
lavoro.  Il  numero e  la  capacità estinguente  degli estintori  portatili
devono rispondere  ai valori  indicati nella tabella 1,  per quanto attiene
gli  incendi  di  classe   A  e  B  ed  ai  criteri  di  seguito  indicati:


   * il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);


   * la superficie in pianta;


   * lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);


   * la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un
     estintore (non superiore a 30 m).


Per  quanto attiene  gli estintori  carrellati, la  scelta del loro  tipo e
numero deve  essere fatta in funzione della  classe di incendio, livello di
rischio e del personale addetto al loro uso.


                                 Tabella I


                                             Superficie protetta da un estintore


 Tipo   di   estintore       Rischio basso              Rischio medio            Rischio elevato


 13A-89B                         100 m2                       -                         -


 21A-113B                        150 m2                    100 m2                       -


 34A-144B                        200 m2                    150 m2                    100 m2


 55A-233B                        250 m2                    200 m2                    200 m2






5.3. IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO MANUALI ED AUTOMATICI






In relazione alla valutazione dei rischi, ed in particolare quando esistono
particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti, in
aggiunta agli  estintori occorre  prevedere impianti di  spegnimento fissi,
manuali od automatici.


In ogni caso, occorre  prevedere l'installazione di estintori portatili per
consentire   al   personale  di   estinguere   i   principi  di   incendio.


L'impiego dei mezzi od  impianti di spegnimento non deve comportare ritardi
per quanto  concerne l'allarme  e la chiamata  dei Vigili del  fuoco né per
quanto  attiene l'evacuazione  da parte  di coloro  che non  sono impegnati
nelle operazioni di spegnimento.






Impianti  di  spegnimento  di   tipo  fisso  (sprinkler  o  altri  impianti
automatici)  possono  essere  previsti  nei  luoghi  di  lavoro  di  grandi
dimensioni  o complessi  od  a protezione  di  aree ad  elevato rischio  di
incendio


La  presenza di  impianti  automatici riduce  la probabilità  di  un rapido
sviluppo  dell'incendio  e  pertanto  ha rilevanza  nella  valutazione  del
rischio globale.


Qualora sia presente un impianto di allarme, a questo deve essere collegato
l'impianto automatico di spegnimento.










5.4. UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SPEGNIMENTO






Gli estintori portatili devono  essere ubicati preferibilmente lungo le vie
di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro.






Gli idranti ed i  naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili
ed accessibili lungo le  vie di uscita, con esclusione delle scale. La loro
distribuzione deve  consentire di  raggiungere ogni punto  della superficie
protetta almeno con il getto di una lancia.






In ogni caso, l'installazione  di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve
essere evidenziata con apposita segnaletica.






















                                Allegato VI


      Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio










6.1. GENERALITÀ






Tutte le misure di protezione antincendio previste:


   * per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;


   * per l'estinzione degli incendi;


   * per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio;


devono essere  oggetto di sorveglianza, controlli  periodici e mantenute in
efficienza.










6.2. DEFINIZIONI






Ai fini del presente decreto si definisce:


   * Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e
     gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative,
     siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali
     accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere
     effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo
     aver ricevuto adeguate istruzioni.


   * Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con
     frequenza almeno semestrale, per verificare la compieta e corretta
     funzionalità delle attrezzature e degli impianti.


   * Manutenzione: operazione od intervento finalizzato a mantenere in
     efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.


   * Manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti
     ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve
     entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di
     materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di
     modesto valore espressamente previste.


   * Manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può
     essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede
     mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni
     particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o
     la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia
     possibile o conveniente la riparazione.














6.3. VIE DI USCITA






Tutte quelle  parti del  luogo di lavoro  destinate a via  di uscita, quali
passaggi, corridoi, scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine
di  assicurare che  siano libere  da ostruzioni  e da pericoli  che possano
comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo.






Tutte le  porte sulle vie di  uscita devono essere regolarmente controllate
per assicurare che si  aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato
il  più  presto possibile  ed  ogni ostruzione  deve essere  immediatamente
rimossa.






Particolare  attenzione deve  essere  dedicata ai  serramenti delle  porte.






Tutte le  porte resistenti al fuoco  devono essere regolarmente controllate
per  assicurarsi   che  non   sussistano  danneggiamenti  e   che  chiudano
regolarmente.  Qualora  siano  previsti  dispositivi  di  autochiusura,  il
controllo  dove  assicurare  che  la  porta  ruoti  liberamente  e  che  il
dispositivo di autochiusura operi effettivamente.






Le  porte  munite  di  dispositivi  di chiusura  automatici  devono  essere
controllate   periodicamente  per   assicurare  che  i   dispositivi  siano
efficienti  e che  le porte  si chiudano  perfettamente. Tali  porte devono
essere  tenute libere  da  ostruzioni. La  segnaletica direzionale  e delle
uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in
caso di emergenza.






Tutte le misure antincendio  previste per migliorare la sicurezza delle vie
di  uscita, quali  per  esempio gli  impianti di  evacuazione  fumo, devono
essere  verificati secondo le  norme di  buona tecnica e  manutenzionati da
persona competente.














6.4. ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO






Il  datore di lavoro  è responsabile  del mantenimento delle  condizioni di
efficienza  delle  attrezzature  ed  impianti  di  protezione  antincendio.






Il  datore  di lavoro  deve  attuare  la sorveglianza,  il  controllo e  la
manutenzione delle  attrezzature ed  impianti di protezione  antincendio in
conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti.






Scopo dell'attività  di sorveglianza, controllo e  manutenzione è quello di
rilevare e rimuovere qualunque  causa, deficienza, danno od impedimento che
possa   pregiudicare  il   corretto  funzionamento   ed  uso   dei  presidi
antincendio.






L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da
personale competente e qualificato.






















                                Allegato VII


                   Informazione e formazione antincendio










7.1. GENERALITÀ






É  obbligo  del  datore  di  lavoro  fornire  ai  lavoratori  una  adeguata
informazione e formazione sui  principi di base della prevenzione incendi e
sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.










7.2. INFORMAZIONE ANTINCENDIO






Il  datore di lavoro  deve provvedere  affinché ogni lavoratore  riceva una
adeguata informazione su:


  a. rischi di incendio legati all'attività svolta;


  b. rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;


  c. misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di
     lavoro con particolare riferimento a:


   * osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo
     corretto comportamento negli ambienti di lavoro


   * divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di
     incendio;


   * importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;


   * modalità di apertura delle porte delle uscite;


  a. ubicazione delle vie di uscita;


  b. procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:


   * azioni da attuare in caso di incendio;


   * azionamento dell'allarme;


   * procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione
     fino al punto di raccolta in luogo sicuro:


   * modalità di chiamata dei vigili del fuoco.


  a. i nominativi dei lavoratori incaricati dl applicare le misure di
     prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e
     pronto soccorso;


  b. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
     protezione dell'azienda.






L'informazione  deve essere  basata  sulla valutazione  dei rischi,  essere
fornita  al lavoratore  all'atto dell'assunzione  ed essere  aggiornata nel
caso in cui si  verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro
che comporti una variazione della valutazione stessa.






L'informazione deve  essere fornita in maniera  tale che il personale possa
apprendere facilmente.






Adeguate informazioni devono essere  fornite agli addetti alla manutenzione
e agli  appaltatori per garantire che essi  siano a conoscenza delle misure
generali  di sicurezza  antincendio nel  luogo di  lavoro, delle  azioni da
adottare   in  caso   di  incendio   e  delle  procedure   di  evacuazione.






Nei piccoli  luoghi di lavoro l'informazione  può limitarsi ad avvertimenti
antincendio riportati tramite apposita cartellonistica.










7.3. FORMAZIONE ANTINCENDIO






Tutti i  lavoratori esposti  a particolari rischi di  incendio correlati al
posto  di lavoro, quali  per esempio  gli addetti all'utilizzo  di sostanze
infiammabili  o  di  attrezzature  a  fiamma libera,  devono  ricevere  una
specifica formazione antincendio.






Tutti  i  lavoratori  che  svolgono  incarichi  relativi  alla  prevenzione
incendi, lotta antincendio o  gestione delle emergenze, devono ricevere una
specifica formazione  antincendio i cui contenuti  minimi sono riportati in
allegato IX.














7.4. ESERCITAZIONI ANTINCENDIO






Nei  luoghi di  lavoro  ove, ai  sensi  dell'art. 5  del presente  decreto,
ricorre l'obbligo  della redazione  del piano di emergenza  connesso con la
valutazione dei  rischi, i  lavoratori devono partecipare  ad esercitazioni
antincendio, effettuate almeno una  volta l'anno, per mettere in pratica le
procedure di esodo e di primo intervento.






Nei  luoghi  di  lavoro  di  piccole dimensioni,  tale  esercitazione  deve
semplicemente   coinvolgere   il  personale   nell'attuare  quanto   segue:


   * percorrere le vie di uscita;


   * identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;


   * identificare la posizione dei dispositivi di allarme;


   * identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.






L'allarme dato  per esercitazione  non deve essere segnalato  ai vigili del
fuoco.






I  lavoratori  devono  partecipare  all'esercitazione  e  qualora  ritenuto
opportuno, anche  il pubblico. Tali esercitazioni  non devono essere svolte
quando siano  presenti notevoli affollamenti o  persone anziane od inferme.


Devono essere  esclusi dalle  esercitazioni i lavoratori la  cui presenza è
essenziale alla sicurezza del luogo di lavoro.






Nei  luoghi di  lavoro di  grandi dimensioni,  in genere, non  dovrà essere
messa  in  atto  un'evacuazione  simultanea dell'intero  luogo  di  lavoro.


In tali situazioni l'evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro
deve procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di
individuare il percorso fino ad un luogo sicuro.






Nei  luoghi  di  lavoro  di  grandi dimensioni,  occorre  incaricare  degli
addetti,    opportunamente   informati,    per    controllare   l'andamento
dell'esercitazione  e riferire  al datore  di lavoro su  eventuali carenze.






Una  successiva  esercitazione  deve  essere  messa  in  atto  non  appena:


   * una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati
     presi i necessari provvedimenti


   * si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori;


   * siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle
     vie di esodo.






Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l'amministratore
condominiale promuove  la collaborazione  tra di essi  per la realizzazione
delle esercitazioni antincendio.














7.5. INFORMAZIONE SCRITTA SULLE MISURE ANTINCENDIO






L'informazione  e  le  istruzioni  antincendio possono  essere  fornite  ai
lavoratori predisponendo avvisi scritti  che riportino le azioni essenziali
che   devono  essere   attuate   in  caso   di  allarme   o   di  incendio.






Tali  istruzioni, cui  possono essere  aggiunte delle  semplici planimetrie
indicanti le vie di  uscita, devono essere installate in punti opportuni ed
essere  chiaramente  visibili.  Qualora  ritenuto  necessario,  gli  avvisi
debbono essere riportati anche in lingue straniere.














                               Allegato VIII


       Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio










8.1. GENERALITÀ






In tutti  i luoghi di lavoro  dove ricorra l'obbligo di  cui all'art. 5 del
presente decreto,  deve essere predisposto e  tenuto aggiornato un piano di
emergenza, che deve con tenere nei dettagli:


  a. le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;


  b. le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere
     attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;


  c. le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per
     fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;


  d. specifiche misure per assistere le persone disabili.






Il  piano di  emergenza  deve identificare  un adeguato  numero  di persone
incaricate  di  sovrintendere e  controllare  l'attuazione delle  procedure
previste.














8.2. CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA






I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da
includere nella stesura dello stesso sono:


   * le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di
     esodo;


   * il sistema di rivelazione e di allarme incendio;


   * il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;


   * i lavoratori esposti a rischi particolari;


   * il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché
     all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle
     emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);


   * il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.






Il piano  di emergenza  deve essere basato  su chiare istruzioni  scritte e
deve includere:


  a. i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche
     mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per
     esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla
     manutenzione, personale di sorveglianza;


  b. i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in
     caso di incendio


  c. i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia
     informato sulle procedure da attuare;


  d. le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori
     esposti a rischi particolari


  e. le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio; le
     procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro
     arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.






Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli
avvisi scritti contenenti norme comportamentali.






Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo
a titolari diversi, il  piano deve essere elaborato in collaborazione tra i
vari datori di lavoro.






Per  i luoghi  di lavoro di  grandi dimensioni  o complessi, il  piano deve
includere   anche   una    planimetria   nella   quale   siano   riportati:


   * le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento
     alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alla
     compartimentazione antincendio;


   * il tipo, numero di ubicazione delle attrezzature ed impianti di
     estinzione;


   * l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;


   * l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica,
     delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di
     altri fluidi combustibili.














8.3.   ASSISTENZA    ALLE   PERSONE   DISABILI   IN    CASO   DI   INCENDIO










8.3.1. Generalità






Il  datore  di  lavoro   deve  individuare  le  necessità  particolari  dei
lavoratori disabili nelle fasi  di pianificazione delle misure di sicurezza
antincendio  e  delle  procedure   di  evacuazione  del  luogo  di  lavoro.






Occorre  altresì considerare  le altre  persone disabili che  possono avere
accesso nel  luogo di lavoro. Al riguardo  occorre anche tenere presente le
persone  anziane, le  donne  in stato  di gravidanza,  le persone  con arti
fratturati  ed i  bambini. Qualora  siano presenti lavoratori  disabili, il
piano  di  emergenza  deve  essere  predisposto tenendo  conto  delle  loro
invalidità.










8.3.2. Assistenza  alle persone che utilizzano sedie  a rotelle ed a quelle
con mobilità ridotta






Nel predisporre  il piano di emergenza, il  datore di lavoro deve prevedere
una  adeguata  assistenza  alle persone  disabili  che  utilizzano sedie  a
rotelle  ed  a  quelle  con  mobilità.  Gli  ascensori  non  devono  essere
utilizzati per l'esodo, salvo  che siano stati appositamente realizzati per
tale scopo. Quando, non sono installate idonee misure per il superamento di
barriere   architettoniche   eventualmente  presenti   oppure  qualora   il
funzionamento di  tali misure non sia assicurato  anche in caso di incendio
occorre  che alcuni  lavoratori,  fisicamente idonei,  siano addestrati  al
trasporto delle persone disabili.










8.3.3. Assistenza  alle persone con visibilità  o udito menomato o limitato






Il  datore  di  lavoro  deve assicurare  che  i  lavoratori con  visibilità
limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita.






In  caso di  evacuazione  del luogo  di lavoro,  occorre che  i lavoratori,
fisicamente  idonei ed  appositamente  incaricati, guidino  le persone  con
visibilità menomata o limitata.






Durante  tutto  il  periodo   dell'emergenza  occorre  che  un  lavoratore,
appositamente  incaricato, assista  le  persone con  visibilità menomata  o
limitata.






Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che
non sia  percepito il segnale  di allarme. In tali  circostanze occorre che
una  persona   appositamente  incaricata,   allerti  l'individuo  menomato.










8.3.4. Utilizzo di ascensori






Persone  disabili possono utilizzare  un ascensore  solo se è  un ascensore
predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio' ed inoltre tale
impiego  deve avvenire solo  sotto il  controllo di personale  pienamente a
conoscenza delle procedure di evacuazione














                                Allegato IX






            Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti


                         alla prevenzione incendi,


                             lotta antincendio


                        e gestione delle emergenze,


              in relazione al livello di rischio dell'attività










9.1. GENERALITÀ






I  contenuti minimi dei  corsi di  formazione per addetti  alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e  gestione delle emergenze in caso di incendio,
devono  essere correlati  alla tipologia  delle attività  ed al  livello di
rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai
lavoratori.






Tenendo conto dei suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo una
elencazione di attività inquadrabili  nei livelli di rischio elevato, medio
e basso  nonché i contenuti minimi  e le durate dei  corsi di formazione ad
esse correlati.






I  contenuti  previsti  nel presente  allegato  possono  essere oggetto  di
adeguata  integrazione in  relazione  a specifiche  situazioni di  rischio.






9.2 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO






La  classificazione  di  tali  luoghi  avviene  secondo i  criteri  di  cui
all'allegato I al presente decreto.






A titolo  esemplificativo e non esaustivo si  riporta un elenco di attività
da considerare ad elevato rischio di incendio:


  a. industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e
     successive modifiche ed integrazioni;


  b. fabbriche e depositi di esplosivi;


  c. centrali termoelettriche;


  d. aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili;


  e. impianti e laboratori nucleari;


  f. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie
     superiore a 20.000 m2;


  g. attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico
     superiore a 10.000 m2;


  h. scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;


  i. alberghi con oltre 200 posti letto;


  l. ospedali e case di cura;


  m. case di ricovero per anziani con oltre 100 posti letto;


  n. uffici con oltre 1000 dipendenti;


  o. cantieri temporanei e mobili in sotterraneo per la co struzione,
     manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili
     di lunghezza superiore a 50m


  p. cantieri temporanei e mobili ove si impiegano esplosivi






I corsi di formazione  per gli addetti nelle sovrariportate attività devono
essere   basati   sui   contenuti  e   durate   riportate   nel  corso   C.










9.3. ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO






Rientrano in tale categoria di attività:


  a. i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e
     nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione
     delle attività considerate a rischio elevato;


  b. i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze
     infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente
     all'aperto.






La formazione  dei lavoratori  addetti in tali attività  deve essere basata
sui contenuti del corso B.






9.4. ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO










Rientrano in  tale categoria di attività  quelle non classificabili a medio
ed elevato rischio e  dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente
infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di
sviluppo di focolai e  ove non sussistono probabilità di propagazione delle
fiamme.






La formazione  dei lavoratori  addetti in tali attività  deve essere basata
sui contenuti del corso A.


















9.5. CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE










Corso A:  corso per addetti  antincendio in attività a  rischio di incendio
basso (durata 4 ore)






  1. L'incendio e la prevenzione (1 ora).


   * Principi della combustione;


   * prodotti della combustione;


   * sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;


   * effetti dell'incendio sull'uomo;


   * divieti e limitazioni di esercizio;


   * misure comportamentali.






  1. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1
     ora).


   * Principali misure di protezione antincendio;


   * evacuazione in caso di incendio;


   * chiamata dei soccorsi.






  1. Esercitazioni pratiche (2 ore).


   * Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili


   * esercitazioni sull'uso degli estintori portatili.














Corso B:  corso per  addetti antincendio in attività  a rischio di incendio
medio (durata 8 ore).






  1. L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore).


   * Principi sulla combustione e l'incendio;


   * le sostanze estinguenti;


   * triangolo della combustione;


   * le principali cause di un incendio;


   * rischi alle persone in caso di incendio;


   * principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.






  1. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3
     ore).


   * Le principali misure di protezione contro gli incendi;


   * vie di esodo;


   * procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di
     allarme


   * procedure per l'evacuazione;


   * rapporti con i vigili del fuoco;


   * attrezzature ed impianti di estinzione;


   * sistemi di allarme;


   * segnaletica di sicurezza;


   * illuminazione di emergenza.






  1. Esercitazioni pratiche (3 ore).


   * Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi


   * presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione
     individuale


   * esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di
     utilizzo di naspi e idranti.






Corso C:  corso per addetti  antincendio in attività a  rischio di incendio
elevato (durata 16 ore).






  1. L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)


   * Principi sulla combustione;


   * le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente
     di lavoro;


   * le sostanze estinguenti;


   * i rischi alle persone ed all'ambiente;


   * specifiche misure di prevenzione incendi;


   * accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;


   * l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro


   * l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi
     antincendio.






  1. La protezione antincendio (4 ore)


   * Misure di protezione passiva;


   * vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;


   * attrezzature ed impianti di estinzione;


   * sistemi di allarme;


   * segnaletica di sicurezza;


   * impianti elettrici di sicurezza;


   * illuminazione di sicurezza.






  1. Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)


   * Procedure da adottare quando si scopre un incendio;


   * procedure da adottare in caso di allarme;


   * modalità di evacuazione;


   * modalità di chiamata dei servizi di soccorso;


   * collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;


   * esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità
     procedurali-operative.






  1. Esercitazioni pratiche (4 ore).


   * Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti
     di spegnimento;


   * presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere,
     autorespiratore, tute, etc.);


   * esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di
     protezione individuale.






















                                 Allegato X


                              Luoghi di lavoro


         ove si svolgono attività previste dall'articolo 6, comma 3










Si riporta  l'elenco dei luoghi di  lavoro ove si svolgono  attività per le
quali,  ai sensi  dell'articolo  6, comma  3, è  previsto che  i lavoratori
incaricati  dell'attuazione  delle  misure  di prevenzione  incendi,  lotta
antincendio e gestione delle  emergenze, conseguano l'attestato di idoneità
tecnica  di  cui all'articolo  3  della  legge 28  novembre  1996, n.  609:






  a. industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988 e
     successive modifiche e integrazioni;


  b. fabbriche e depositi di esplosivi;


  c. centrali termoelettriche;


  d. impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;


  e. impianti e laboratori nucleari;


  f. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie
     superiore a 10.000 m2;


  g. attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico
     superiore a 5.000 m2;


  h. scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;


  i. alberghi con oltre 100 posti letto;


  l. ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;


  m. scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;


  n. uffici con oltre 500 dipendenti;


  o. locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100
     posti;


  p. edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello
     Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei,
     gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta al
     pubblico superiore a 1.000 m2;


  q. cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione,
     manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili
     di lunghezza superiore a 50 m;


  r. cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.


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