Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 (G.U.S.O. n. 223 del 23/09/1996)
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attare nei cantieri temporanei o mobili.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6,
comma 3;
Vista la direttiva 92/57/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1992, concernente
le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili (ottava direttiva particolare, ai sensi dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 12 luglio 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdnza sociale, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita', dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e
gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili
quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di
seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente
legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si
applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni
specifiche contenute nel resente decreto legislativo.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze
minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita' minerarie
esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o
delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della
miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei
prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai
piazzali;
e) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli
idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree
sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.
Art. 2. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono
per:
a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere:
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui
elenco e' riportato all'allegato I;
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene
realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione;
c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal committente per la
progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione
dell'opera;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita' professionale
concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la
progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei
lavori, dell'escuzione dei compiti di cui all'articolo 4;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per
l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5.
Art. 3. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione
esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche,
nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di
cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994; determina altresi', al
fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di
sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi
di lavoro.
2. Il committente o il responsable dei lavori, nella fase di progettazione
esecutiva dell'opera, valuta attentamente, ogni qualvolta cio' risulti
necessario, i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, designa il
coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 10, in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non
contemporanea se l'entita' presunta del cantiere e' pari ad almeno 100
uomini/giorni;
b) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
c) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);
d) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), se l'entita'
presunta del cantiere sia superiore a 300 uomini-giorni;
e) nei cantieri di cui all'articolo 13.
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori,
prima di affidare i lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.
5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 10, puo' svolgere le funzioni sia di
coordinatore per la progettazioe sia di coordinatore per l'esecuzione dei
lavori.
6. il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la
progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali
nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei lavori puo' sostituire in qualsiasi
momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
8. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle ipotesi di cui
all'articolo 11, comma 1:
a) chiede alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore per
l'esecuzione e ferme restando la responsabilita' delle singole imprese
esecutrici, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
Art. 4. Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della
richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:
a) redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 12 e il piano generale di sicurezza di cui all'articolo 13;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo
conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al
documento U.E. 260/5/93.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione
all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di
cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n.
626/1994, in seguito denominata commissione prevenzione infortuni, possono
essere definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).
Art. 5. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori provvede a:
a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione
delle disposizioni contenute nei piani di cui agli articoli 12 e 13 e delle
relative procedure di lavoro;
b) adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 e il fascicolo di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori
e alle eventuali modifiche intervenute;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi,
la cooperazione ed il coordinamento delle attivita' nonche' la loro
reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15;
e) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del
presente decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese
o dei lvoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni
fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la
commissione prevenzione infortuni e' emanato l'elenco delle inosservanze da
ritenersi gravi agli effetti dell'applicazione di quanto previsto al comma
1, lettera e).
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, la proposta di cui al
comma 1, lettera e), e' comunque obbligatoria in caso di reiterata
inosservanza di norme la cui violazione e' punita con la sanzione
dell'arresto fino a sei mesi.
Art. 6. Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori
1. La designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente
dalle responsabilita' connesse all'adempimento degli obblighi di cui
all'articolo 3.
2. La designazione di coordinatori per la progettazione e di coordinatori
per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente e il responsabile
dei lavori dalle responsabilita' connesse alla verifica dell'adempimento
degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 7. Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita'
nei cantieri:
a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformita' alle disposizioni
del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994;
b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a
quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994;
c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione
dei lavori, ai fini dellasicurezza.
Art. 8. Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure
generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.
626/1994, e curano, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente
salubrita';
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle
condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o
di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il
controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i
difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito
dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di
sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dellevoluzione del cantiere, della durata
effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo, all'interno o
in prossimita' del cantiere.
Art. 9. Obblighi dei datori di lavoro
1. I datori di lavoro:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;
b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se
del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie
avvengano correttamente.
2. La redazione ovvero l'accettazione e la gestione da parte dei singoli
datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto
definito dall'articolo 12, costituisce adempimento delle norme previste
dall'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e dall'articolo 7, commi 1, lettera b), 2
del decreto legislativo n.
626/94.
Art. 10. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria o architettura nonche' attestazione da
parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di
attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonche' attestazione
da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di
attivita' lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale, nonche' attestazione da parte
di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita'
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere altresi' in possesso di
attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza
organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel
settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via
alternativa, dall'ISPESL, dagli ordini professionali degli ingegneri o
degli architetti, o dai collegi dei geometri o dal Consiglio nazionale dei
periti industriali, dalle Universita', dalle associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti
nel settore dell'edilizia.
3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare
almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.
4. L'attestato di cui comma 2 non e' richiesto per i dipendenti in servizio
presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse
amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che, non piu'
in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia di sicurezza nelle
costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o di
incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato
universitario attestante il superamento di uno o piu' esami del corso o
dipoma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il
corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di
perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di
equipollenza.
6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a
totale carico dei partecipanti.
7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei
corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei
partecipanti.
Art. 11. Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'organo di
vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la
notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III, e,
successivamente, gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori e' superiore a 30 giorni
lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente piu' di 20 lavoratori;
b) cantieri la cui entita' presunta e' superiore a 500 uomini/giorni;
c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco e'
contenuto nell'allegato II;
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il
cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza
territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in
attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno
accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di
vigilanza.
Art. 12. Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei
rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le
attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto
delle norme per la prevenzion degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori nonche' la stima dei relativi costi. Il piano contiene altresi'
le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza
simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi
ed e' redatto anche al fine di prevedere, quando cio' risulti necessario,
l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e
di protezione collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e
prescrizioni operative correlate alla complessita' dell'opera da realizzare
ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanita', dei lavori pubblici e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti minimi del piano
di sicurezza e di coordinamento; per il settore pubblico, tale decreto si
applica fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 31 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. I datori di lavoro delle imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi
sono tenuti ad attuare quanto previsto nei piani di cui al comma 1 e
all'articolo 13.
4. Copie del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano di cui
all'articolo 13 sono messe a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare al coordinatore per
l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e al
piano di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 13 non si
applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire
incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.
Art. 13. Piano generale di sicurezza
1. Nei lavori la cui entita' complessiva presunta sia superiore a 30.000
uomini/giorni, fermo restando l'obbligo di redazione del piano di cui
all'articolo 12, comma 1, il coordinatore per la progettazione redige o fa
redigere, all'atto della progettazione e comunque prima della fase di
richiesta di presenazione delle offerte per l'esecuzione dei lavori da
parte delle imprese appaltatrici, anche un piano generale di sicurezza nel
quale sono definiti, in relazione al cantiere interessato, almeno i
seguenti elementi:
a) modalita' da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le
segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti
dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del
cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
e) viabilita' principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricita', acqua, gas
ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da
adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta
dall'alto;
m) misure per assicurare la salbrita' dell'aria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e della volta nei
lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni
o manutenzioni, ove le modalita' tecniche di attuazione siano definite in
fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione
connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5,
comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese
prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di
temperatura.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione prevenzione infortuni, puo', con proprio decreto, modificare e
integrare l'elenco degli elementi di cui al comma 1; per il settore
pubblico, tale decreto si applica fino all'emanazione del regolamento di
cui all'articolo 31 dela legge 11 febbraio 1994, n.
109.
3. Il piano generale di sicurezza e' trasmesso a cura del committente a
tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.
Art. 14 Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. Nei casi di cui agli articoli 12 e 13 ciascun datore di lavoro consulta
preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui piani ivi previsti;
tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti
sui contenuti dei piani di cui agli articoli 12 e 13 e di formulare
proposte al riguardo.
2. I rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle
modifiche significative da apportarsi ai piani di cui agli articoli 12 e
13.
Art. 15. Coordinamento della consultazione e partecipazione de lavoratori
1. Nei cantieri ove si svolgono i lavori di cui all'articolo 13, comma 1,
in cui siano presenti piu' imprese, il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.
Art. 16. Modalita' di attuazione della valutazione del rumore
1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore puo'
essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di
esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e
misurazioni la cui validita' e' riconosciuta dalla commissione prevenzione
infortuni.
2. Sul rapporto di valutazione va riportata la fonte documentale a cui si
e' fatto riferimento.
3. Nel caso di lavoratori adibiti lavorazioni e compiti che comportano una
variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata
lavorativa all'altra puo' essere fatto riferimento, ai fini
dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione
settimanale relativa alla settimana di presumibile mag- giore esposizione
nello specifico cantiere, calcolata in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Art. 17. Modalita' attuative di particolari obblighi
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore all'anno,
l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 14 costituisce assolvimento
dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n.
626/1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore a 6 mesi, e
ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del
decreto legislativo n. 626/1994, la visita del medico competente agli
ambienti di lavoro, in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli
gi' visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese,
puo' essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con
l'esame dei piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro
attivita' i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 626/1994, i
criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di
contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei contratti di affidamento dei
lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito
servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori,
sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, lettera a), del
decreto legislativo n.
626/1994.
Art. 18. Aggiornamento degli allegati
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro della sanita', sentita eventualmente la
Commissione prevenzione infortuni, i provvede ad adeguare gli allegati I,
II, III e IV in conformita' a modifiche adottate in sede comunitaria.
Art. 19. Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui
all'articolo 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla
data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in
qualifiche che consentono di sovraintendere altri lavoratori e l'effettivo
svolgimento di attivita' qualificata in materia di sicurezza sul lavoro
nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro
pubblici o privati;
l'attestazione e' accompagnata da idonea documentazione comprovante il
regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di
svolgimento dell'attivita';
b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore
tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici
o privati e in tal caso vidimate dalle autorita' che hanno rilasciato la
concessione o l permesso di esecuzione dei lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui
all'articolo 10, comma 2, la cui durata e' fissata in 60 ore.
3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere
trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente.
Art. 20. Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei
lavori
1. Il committente e il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo
periodo, 3 e 4; 4, comma 1; 5, comma 1, lettere a), b) e c);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni per la violazione degli articoli 3, comma 8; 5, comma
1, lettera d); 11, comma 1; 13, comma 3.
Art. 21. Contravvenzioni commessedai coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione dell'articolo 4, comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e' punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a),
b) c) ed e);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d).
Art. 22. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
1. I datori di lavoro sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a),
e 12, comma 3;
b) con l'arresto da due a quattro esi o con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4, e 14,
commi 1 e 2.
Art. 23. Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con
l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la
violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.
Art. 24. Oneri
1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche
amministrazioni si fara' fronte con le ordinarie risorse di bilancio di
ciascuna amministrazione.
Art. 25. Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato I - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI GENIO CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO
2, LETTERA A).
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali,
comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica,
sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo
smontaggio d elementi prefabbricati, la ristrutturazione o equipaggiamento,
la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il
consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti che
comportano lavori di cui al comma 1 o all'allegato II.
Allegato II - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1.
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di
sprofondamento a profondita' superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da
altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura
dell'attivita' o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni
ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che
presentano rischi particolari per la sicurezza e la sa- lute dei lavoratori
oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone
controllate o sorvegliate quali definite dalla vigente normativa in materia
di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimita' di linee elettriche in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
Allegato III - CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 11.
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori, (nome (i) e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la
progettazione dell'pera (nome (i) e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la
realizzazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione delle imprese gia' selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori.
Allegato IV - PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I CANTIERI.
(Articolo 9)
1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle
norme di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626/1994.
Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri
1. I posti di lavoro in cui si esercita l'attivita' di costruzione devono
soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione vigente e a quelle
indicate nelle Sezioni I e II.
Sezione I Posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali.
1. Porte di emergenza.
1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non
poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia
bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di
emergenza.
2. Areazione.
2.1. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di
ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i
lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste.
2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare
immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa
dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente.
3. Illuminazione naturale e artificiale.
3.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di
sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano
un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute
dei lavoratori.
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.
4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavita' o
piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e
antisdrucciolevoli.
4.2. Le superifici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali
devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere
condizioni appropriate di igiene.
4.3 Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti
interamente vetrate nei locli o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie
di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da
materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e
vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in
contatto con le pareti stesse, ne' essere feriti qualora vadano in
frantumi.
5. Finestre e lucernari dei locali.
5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter
essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura.
Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire
un pericolo per i lavoratori.
5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera
congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne
consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo
lavoro nonche' per i lavoratori presenti.
6. Porte e portoni.
6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle
porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali.
6.2. Un segnale deve essere appost ad altezza d'uomo sulle porte
trasparenti.
6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere
dotati di pannelli trasparenti.
6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei
portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'e' da temere
che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in
frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.
7. Vie di circolazione.
7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare
la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve
essere messo in evidenza.
8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili.
8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.
8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza
facilmente identificabili e accessibili. Sezione II Posti di lavoro nei
cantieri all'esterno dei locali 1. Caduta di oggetti.
1.1. I materiali e le attrezzatur devono essere disposti o accatastati in
modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.
2. Lavori di demolizione.
2.1. Quando la demolizione di un edificio o di una struttura puo'
presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati e intrapresi
soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
3. Paratoie e cassoni.
3.1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza
sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di
ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.
3.2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento
di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la
sorveglianza di una persona competente.
3.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad intervalli
regolari da una persona competente.
Allegato V - CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE
EDILE.
(Articolo 10)
1. Durata del corso 120 ore.
2. Argomenti:
a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro;
b) malattie professionali;
c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;
d) analisi dei rischi;
e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e
l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei DPI,
ponteggi e opere provvisionali etc);
f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.
N O T E.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia egli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio
dlla funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per gli oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: "Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee
- legge comunitaria 1993".
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1994.
L'art. 6, comma 3, cosi' recita: "3. I termini di cui all'art. 34, comma 2,
della legge 22 febbraio 1994, n.
146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive
92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovra' provvedersi con
decreto legislativo da emanare entrosei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di
cui al presente comma sono sottoposti al parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia".
- La direttiva 92/57/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 245 del 26 agosto
1992.
- Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, concerne:
"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro".
- Il D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riguarda: "Modifiche ed integrazioni al
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive
comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro".
Nota all'art. 1:
- Per quanto riguarda il D.Lgs n. 626/1994 vedi nota alle premesse.
- Il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, concerne: "Norme di carattere
legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel
Regno". L'art. 23 cosi' recita: "Art. 23 - Sono pertinenze della miniera
gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie,
nonche' i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione
della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del
minerale.
Sono considerati come mobili i materiali estratti, le provviste, gli
arredi".
Nota all'art. 3:
- L'art. 3 del D.Lgs n. 626/1994 cosi' recita:
"Art. 3 (Misure generali di tutela) - 1. Le misure generali per la
protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico e, ove cio' non e' possibile, loro riduzione al
minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in
modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed
organizzative dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente di
lavoro;
e) sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno
pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro,
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, anche per attenuare il lavoro monotono a quello ripetitivo;
g) priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono
essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi
di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi
sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed
immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti,
con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla
indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori
ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e
la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il
lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i
lavoratori".
Note all'art. 4:
- L'allegato II del docuento U.E. 26 maggio 1993 cosi' recita:
"Allegato II FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DEL CANTIERE.
Modello (settembre 1993).
I. Introduzione.
Il coordinatore designato dal committente, nella fase di allestimento del
cantiere e' tenuto ad approntare un fascicolo in cui vanno registrate le
caratteristiche dell'opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e
di igiene da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori
successivi.
In altre parole, oltre al registro del cantiere. soggetto ad un
aggiornamento permanente, vanno precisate la natura e le modalita di
esecuzione di eventuali lavori successivi all'interno o in prossimita'
dell'area del cantiere, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei
lavoratori ivi operanti. In senso lato si tatta quindi di un piano per la
tutela della sicurezza e dell'igiene, specifica ai lavori di manutenzione e
di riparazione dell'opera, purche' tali lavori non facciano parte
dell'elenco dei "lavori autonomi" concomitanti alla fase di apertura di un
cantiere. Il "fascicolo con le caratteristiche dell'opera" (denominato nel
testo "fascicolo") assumera' la forma di schede di controllo. ripartite in
sezioni che potranno essere modificate a piacere dai singoli Stati membri.
II. Precisazioni sul "fascicolo".
Il "Fascicolo" comprende due capitoli Parte A - Manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'opera;
Parte B - Equipaggiamenti in dotazione dell'opera Nel capitolo A -
manutenzione dell'opera - si elencano sia i pericoli che eventualmente
possono presentarsi nel corso di lavori successivi sia i dispositivi e/o i
provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.
Nella parte B - equipaggiamenti in dotazione dell'opera - compare un
riepilogo della documentazione tecnica a cui si aggiungono istruzioni per
interventi di emergenza.
Il "controllo" viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed
eventualente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione
del cantiere. Dopo la "consegna chiavi in mano" dell'opera il "controllo"
e' aggiornato dal committente, nella fattispecie tutte le modifiche
intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza sono annotate nel
capitolo C - dotazione.
III. Istruzioni per la redazione e la compilazione del "fascicolo".
Per la parte A - "... manutenzione dell'opera":
Per le voci corrispondenti il formulario assume la forma di schede di
controllo, compilate separatamente per i lavori di revisione (parte A.1) e
per i lavori di sanatoria e di riparazione (parte A.2).
Nell'intestazione della scheda e' riportata la denominazione dell'opera.
Generalmente tali schede di controllo si prestano non soltanto per le
costruzioni di edifici ma anche per la costruzione di ponti, dighe e altre
opere di ingegneria civile.
Nella parte A.1 come pure nella parte A.2 le colonne 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8
sono compilate gia' nella fase di pianificazione, mentre la colonna 5 puo'
esserlo anche in tale fase, previo accordo da parte del committente, ma
normalmente va compilata allatto della "consegna chiavi in mano".
Le schede di controllo relative alle parti A.1 e/o A.2 differiscono
unicamente nella colonna 1. Le colonne restanti conservano lo stesso
titolo. Mentre nella parte A.1 - "lavori di revisione" - la colonna 1
riporta l'elenco dei vari compartimenti dell'opera, nella parte A.2 -
"lavori di sanatoria e di riparazione" - vengono indicati tutti i corpi di
mestiere che possono interessare in tale campo i singoli compartimenti.
Questo tipo di elenco dei corpi di mestiere trova la sua logica
giustificazione nella possibilita' di individuare immediatamente gli
eventuali rischi indotti da futuri interventi e nello stesso tempo di
offrire soluzioni specifiche idonee. Contemporaneamente si ottiene un
quadro di insieme piu' rispondente, nel senso che nella colonna 5, alle
voci corrispondenti ai lavori da affidare ai singoli corpi di mestiere si
affianca il nominativo delle imprese incaricate di tali lavori.
Gli elenchi riportati nella colonna 1 del presente documento sono puramente
indicativi e non pretendono affatto di essere esaustivi.
Nella fase di adozione delfascicolo, gli Stati membri hanno la facolta' di
ampliare o di riordinare il testo della colonna 1, qualora ritengano
opportuno adattarlo alle consuetudini locali. Gli elenchi della colonna 1
vanno in ogni caso preordinati.
Per la fase di pianificazione, nelle colonne 2 e 3 occorre indicare gli
eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti
indispensabili.
La colonna 4 riporta la cadenza di tali lavori.
I rischi connessi con tali lavori sono riportati nella colonna 6. Nel caso
in cui i rischi indotti da lavori successivi risultino perfettamente
individuati, sempre nella fase di pianificazione e di intesa con il
progettista e il committente, si procedera' alla definizione delle
soluzioni da adottare per neutralizzare i rischi in oggetto.
Sulla base delle soluzioni adottate si dovranno dedurre idonei orientamenti
e provvedimenti in materia di sicurezza, da registrare nelle colonne 7 e 8.
Nella colonna 7 si riportano le misure atte a neutralizzare i rischi
nonche' la natura degli equipaggiamenti di sicurezza, che verranno
incorporati nell'edificio o diventeranno di proprieta' del committente. La
scelta si effettua nella fase di progettazione. Le voci principali
comprendono tutte le attrezzature di proprieta' attuale o potenziale del
committente, facenti parte di un catalogo di interventi da adottare per
determinati lavori connessi con l'acquisizione di ponteggi, montacarichi,
strutture protettive di volte e vetrate, oltre ad elementi incorporati
quali ballatoi, pannelli per tetti piani o ancoraggi per ponteggi.
Nella colonna 8 sono indicate le attrezzature che il committente non
intende installare od acquistare, ma che sono indispensabili per prevenire
i rischi derivanti da futuri lavori. Anche queste attrezzature vanno
previste in fase di progettazione. In questo caso si dovrebbe elencare
tutta la gamma di prodotti presenti sul mercato, per offrire al committente
una scelta adeguata. Esempi di attrezzature che possono essere ordinate in
locazione sono i montacarichi e le passerele.
Anche se il committente non prevede di effettuare con i propri mezzi i
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nella colonna 8 si
registrano comunque tutte le attrezzature che, pur non essendo di
proprieta' del committente, si ritengono indispensabili per l'esecuzione di
lavori futuri.
Si puo' lasciare alla ditta incaricata dei lavori la responsabilita' di
scegliere le attrezzature ausiliarie da adottare, purche' le loro
caratteristiche corrispondano ai criteri prefigurati nella colonna 8.
Considerando che il progettista e' quello che meglio conosce le
caratteristiche dell'opera, e' preferibile affidare al medesimo la
responsabilita' della scelta dei provvedimenti di salvaguardia, delle
attrezzature e degli elementi ausiliari nonche' della registrazione diretta
o indiretta nelle colonne 7 e 8. Nella colonna 5 si indicano le ditte
incaricate dell'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui l'esecutore dei
lavori sia lo stesso committente, quest'ultimo e' tenuto a registrare il
nominativo del responsabile dei lavori. Questa colonna deve essere
completata all'atto della "consegna chiavi in mano" dell'opera che, fin
dall'inizio della sua utilizzazione rientra nel regime che ne prevede la
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Si consiglia di lasciare spazio sufficiente fra le righe del testo poiche',
in particolare per le colonne 5 e 8 e' prevedibile che nel corso del tempo
occorra portare delle modifiche.
Qualora l'opera subisca delle trasformazioni, con conseguente presenza di
nuovi rischi, il responsabile di quel punto 10 della parte A sara' tenuto a
registrare direttamente o indirettamente i rischi eventuali ed individuare
le soluzioni atte ad eliminare tali pericoli.
Nello stesso tempo occorre registrare le modifiche apportate all'opera
nella parte C - ". . ." - dotazione".
Tale e' la procedura da seguire per garantire un aggiornamento permanente
del "fascicolo".
Parte B - "dati relativi agli equipaggiamenti in dotazione dell'opera".
Anche questa parte assume la forma di schede di controllo. Come nella parte
B nell'intestazione figura la enominazione dell'opera.
Le colonne 1, 2, 3 e 4 sono compilate nella fase di progettazione e di
esecuzione, mentre la colonna 6 e' riservata alla registrazione di
modifiche apportate nel corso della fase di esecuzione e della durata di
vita dell'opera.
La colonna 1 va redatta con uno schema prefissato. Nel presente documento
ad esempio compare una classificazione anche se non esaustiva. E' lasciata
ai singoli Stati membri la facolta' di modificare il testo della colonna 1
all'atto dell'adozione del fascicolo che tuttavia deve essere confermata in
modo tale da riportare chiaramente tutte le documentazioni che interessano
l'opera.
Nelle colonne 2 e 3 vanno spuntate le voci relative ai documenti
effettivamente disponibili per l'opera. Qualora tali documenti non siano
disponibili, occorre apporre una crocetta nella colonna 3. A questo punto
esistono due possibilita. Qualora l'opera non sia corredata di tali
dispositivi, occorre indicare "mancante" nella colonna 6, se invece tali
dispositivi sono disponibili, ma mancano le corrispettive documentazioni,
occorre indicare nella colonna 6 la voce "non disponibile".
Se si spunta la colonna 2, alla stessa altezza va registrato nella colonna
4 il numero del progetto o di repertorio e nella colonna 5 la localita' in
cui si possono ritrovare le documentazioni sulla dotazione del cantiere.
In caso di dislocazione o di trasformazione delle attrezzature, le
documentazioni vanno citate nella colonna 4 e il luogo in cui sono
conservate nella colonna 5. Nella colonna 6 e' registrata la data delle
modifiche con eventuali osservazioni.
Considerando che durante la durata di vita di un'opera in tutti i
compartimenti possono verificarsi delle modifiche, e' consigliabile
prevedere spazio sufficiente per la registrazione.
IV Manutenzione dell'opera
IV A.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'opera ................................ Revisione
_____________________________________________________________________
1 Per il compartimento
2 Indispensabile si
3 Indispensabile no
4 Cadenza
5 Ditta incaricata
6 Rischi potenziali
7 Attrezzature di sicurezza in esercizio
8 Dispositivi ausiliarie in locazione
9 Osservazioni
_____________________________________________________________________
1. Sul terreno del committente per i seguenti impianti
a - gas
b - acqua potabile
c - fognature
d - vapore
e - elettricita'
f - altri impianti di alimentazione e/o di scarico
g - Aria compressa
h - Impianti idraulici
Manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'opera: ................................ Lavori di revisione
_____________________________________________________________________
1 Per il compartimento
2 Indispensabile si
3 Indispensabile no
4 Cadenza
5 Ditta incaricata
6 Rischi potenziali
7 Attrezzature di sicurezza in esercizio
8 Dispositivi ausiliarie in locazione
9 Osservazioni
_____________________________________________________________________
2. Nelle vie di circolazione
a - strade
b - ferrovie
c - idrovie
3. In edifici o parti di edifici (denominazione)
a - verifica di singoli elementi, ad esempio
- cedimenti
- protezione anticorrosiva
b - tetti piani
c - tetti a forte inclinazione
d - facciate
e - locali chiusi che a causa dello spazio ristretto
o della presenza di rischi dovuti a materiale pericolosi, corrente
elettrica o irradiamento esigono criteri particolarmente rigorosi.
Manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'opera: .......................... Lavori di revisione
_____________________________________________________________________
1 Per il compartimento
2 Indispensabile si
3 Indispensabile no
4 Cadenza
5 Ditta incaricata
6 Rischi potenziali
7 Attrezzature di sicurezza in esercizio
8 Dispositivi ausiliarie in locazione
9 Osservazioni
_____________________________________________________________________
f - Attrezzature direttamente collegate con l'edificio, ad es.
- pali per antenne
- colonne montanti sporgenti del tetto
- impianti parafulmine
- elevatori
- serbatoi a pressione
g - camini
h - dispositivi di sicurezza incorporati all'edificio per futuri
lavori ad es.
- ballatoi
- incastellature di sostegno
- ancoraggi per ponteggi
- Dispositivi di sicurezza per lavori futuri non incorporati
all'edificio, ad es.
- montacarichi
- strutture protettive di volte vetrate
- parapetti provvisori
- passarelle
IV. A. 2 Manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'opera: ............ Lavori di sanatoria e di
riparazione
_____________________________________________________________________
1 Compartimenti dell'opera con
indicazione dei corpi di
mestiere interessati
2 Indispensabile si
3 Indispensabile no
4 Cadenza
5 Ditta incaricata
6 Rischi potenziali
7 Attrezzature di sicurezza in esercizio
8 Dispositivi ausiliarie in locazione
9 Osservazioni
_____________________________________________________________________
1. Sul terreno del committente nei seguenti impianti
a - fognature
- lavori di sanatoria
b - altri impianti di alimentazione e di scarico
2. Nelle vie di circolazione
a - strade
- lavori di sanatoria
b - trasporto su rotaie
- binari
- traversine
- segnaletica
c - vie d'acqua
d - uscite di emergenza e di salvataggio
- lavori di sanatoria
- opere esterne
Manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'opera: ............... Lavori di sanatoria e di riparazione
1 Compartimenti dell'opera con
indicazione dei corpi di
mestiere interessati
2 Indispensabile si
3 Indispensabile no
4 Cadenza
5 Ditta incaricata
6 Rischi potenziali
7 Attrezzature di sicurezza in esercizio
8 Dispositivi ausiliarie in locazione
9 Osservazioni
_____________________________________________________________________
3. Nell'edificio o in parti del
medesimo ......................
(denominazione)
a - camini
- pulizia dei camini
- lavori da lattoniera
- lavori in muratura
b - finestre
- pulizia
- pulizia vetri
- lavori da lattoniera
- persiane
- balconi
- imbiancatura
c - facciate
- pulizia
- pulizia vetri
- lastre in pietra naturale
- muratura
- impermeabilizzazione
- imbiancatura
- balconi
d - tetti piani
- impermeabilizzazione
- lavori da lattoniera
- pulizia
- impianti elettrici
- impianti parafulmine
- imbiancatura
e - tetti a forte pendenza
- ricoprimento tetto
- lavori da lattoniera
- impianti elettrici
- impianti parafulmine
f - grondaie nei tetti a forte pendenza
- pulizia
- tinteggiatura
g - locali chiusi che a causa dello spazio ristretto
o della presenza di rischi dovuti a materiali pericolosi,
corrente elettrica, o radiazioni esigono criteri rigorosi
- pulizia
- impianti elettrici
- lavori di saldatura
- impermeabilizzazione
h - attrezzature incorporate all'edificio ad es.
- pali per antenne
- impianti elettrici
- tinteggiatura
- elementi anticorrosione
- colonne montanti sporgenti dal tetto
- elevatori
- serbatoi a pressione
i - dispositivi di sicurezza incorporati
all'edificio per lavori succesivi ad es.
- parapetti provvisori
- impianti elettrici
Manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'opera: .................. Lavori di sanatoria e di riparazione
_____________________________________________________________________
1 Compartimenti dell'opera con
indicazione dei corpi di
mestiere interessati
2 Indispensabile si
3 Indispensabile no
4 Cadenza
5 Ditta incaricata
6 Rischi potenziali
7 Attrezzature di sicurezza in esercizio
8 Dispositivi ausiliarie in locazione
9 Osservazioni
_____________________________________________________________________
- tinteggiatura
- pulizia
- pannelli provvisori
- protezioni anticorrosione
- tinteggiatura
- ancoraggi per ponteggi
l - attrezzature di sicurezza per lavori
successivi, non incorporati all'edificio, ad es.
- montacarichi
- strutture di protezione volte vetrate
- protezioni laterali
- passarelle
IV. D. 2 Dati relativi agli equipaggiamenti
in dotazione all'opera:..........................................
_____________________________________________________________________
1 Documentazione per
2 Disponibile si
3 Disponibile no
4 N. del progetto
e/o di repertorio
5 Posa (sito)
6 Osservazioni
_____________________________________________________________________
1. Attrezzature e impianti in esercizio
sul terreno del committente (schemi
delle dotazioni)
a - gas
b - acqua potabile
c - fognature
d - drenaggi
e - vapore
f - corrente ad alta tensione
g - telecomunicazioni
h - altri impianti di alimentazione e/o di scarico
2. Vie di circolazione ad es.
a - strade
b - ferrovie
c - vie d'acqua
3. Uscite di emergenza e di salvataggio
4. Edificio o parti dell'edificio
(denominazione)
a - struttura portante
- calcolo statico
- progetti esecutivi
b - descrittivi (materiali impiegati)
c - schemi facciate
d - ricoprimento e impermeabilizzazioe tetto
e - protezione anticorrosione
f - impianti di ventilazione
g - impianti di riscaldamento e di acqua potabile
h - impianti del gas all'interno dell'edificio
i - impianti idrici all'interno dell'edificio
j - impianti fognari all'interno dell'edificio
k - antenne incorporate all'edificio
l - antenne incorporate all'edificio
m - impianto parafulmine
n - impianto telefonico
o - sirene antincendio e impianti antincendio
p - schema delle uscite di emergenza e di salvataggio
nell'edificio".
- Il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riguarda: "Norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro". L'art. n. 393
cosi' recita:
"Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
istituita una commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa
e' presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale o dal direttore generale della Direzione generale
dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del
lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e
chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';
d) il direttore generale competente del Ministero della
sanita' ed un funzionario per ciascuno dei seguenti
Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno;
difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali;
ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e degli affari
regionali.
e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome
designati dalla Conferenza Sato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto
nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle
ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;
Istituto italiano di medicina sociale;
g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle organizzazione
sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e
della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative
a livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni
sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di
lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto
del Presidente della Republica 11 gennaio 1956, n. 5, e
successive modificazioni.
2. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un
membro supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione puo'
istituire comitati speciali permanenti dei quali determina
la composizione e la funzione.
4. La commissione puo' chiamare a far parte dei comitati
di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su
designazione delle associazioni professionali,
dell'universita' e degli enti di ricerca, in relazione alle
materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della
commissione sono disimpegnate da due funzionari del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente
ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale su designazione degli
organismi competenti e durano in carica tre anni".
Nota all'art. 7:
- I titoli III e IV del D.Lgs. n. 626/1994 cosi'
recitano:
"Titolo III
Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 34 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato
durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi
operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di
lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio,
l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione,
la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in
prossimita' di una attrezzatura di lavoro nella quale la
presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la sa-
lute o la sicurezza dello stesso.
Art. 35 (Obblighi del datore di lavoro). - 1. Il datore
di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature
adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi
ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed
organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi
connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano
essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per
le quali non sono adatte.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il
datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature
stesse.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinche' le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformita' alle istruzioni del
fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire
nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e
siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni
d'uso.
5. Qualora le attrezzaturerichiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilita' particolari in relazione ai
loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro e' riservato a
lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o
manutenzione, il lavoratore interessato e' qualificato in
maniera specifica per svolgere tali compiti.
Art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di
lavoro). 1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione
dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legisla-
tive e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e
salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Nulla e' innovato nel regime giuridico che regola le
operazioni di verifica periodica delle attrezzature per le
quali tale regime e' obbligatoriamente previsto. In ogni
caso le modalita' e le procedure tecniche delle relative
verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a
quello in base al quale l'attrezzatura e' stata costruita e
messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri ell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', sentita la commissione
consultiva permanente, puo' stabilire modalita' e procedure
per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.
4. ................................
5. ................................
6. ................................
7. ................................
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in
vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 37 (Informazione). - 1. Il datore di lavoro provvede
affinche' ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i
lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di
ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza
e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche
sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle
esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle
attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.
Art. 38 (Formazione ed addestramento). - 1. Il datore di
lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di
lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle
attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature
che richiedono conoscenze e responsabilita' particolari di
cui all'art. 35, com-ma 5, ricevono un addestramento
adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali
attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai
rischi causati ad altre persone.
Art. 39 (Obblighi dei lavoratori). - 1. I lavoratori si
sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento
eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro
messe a loro disposizione conformemente all'informazione,
alla formazione ed all'addesramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente
da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione.
Titolo IV
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art 40 (Definizioni). - 1. Si intende per dispositivo di
protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo
scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili
di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la sa-
lute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze
armate, delle forze di polizia e del personale del servizio
per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei
mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare
rischi e fattori nocivi.
Art. 41 (Obbligo di uso). - 1. I DPI devono essere
impiegati quando i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione,
da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Art. 42 (Requisiti dei DPI). - 1. I DPI devono essere
conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per se' un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo
di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute
del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue
necessita'.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso
simultaneo di piu' DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo,
la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti.
Art. 43 (Obblighi del datore di lavoro). - 1. Il datore
di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che
non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie
affinche' questi siano adeguati ai rischi di cui alla
lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti
di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base dele informazioni a corredo dei
DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui
all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul
mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera
b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una
variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme
d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un
DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata
dell'uso, in funzione di:
a) entita' del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun
lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI
conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto
di cui all'art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le
condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzion necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per
gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le
circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di
piu' persone, prende misure adeguate affinche' tale uso non
ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari
utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai
quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unita'
produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa l'uso
corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento e' indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria
b) per i dispositivi di potezione dell'udito.
Art. 44 (Obblighi dei lavoratori). - 1. I lavoratori si
sottopongono al programma di formazione e addestramento
organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti
necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g) e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro
disposizione conformemente all'informazione e alla
formazione ricevute e all'addestramento eventualmente
organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le pro-
cedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di
lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o
inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro
disposizione.
Art. 45 (Criteri per l'individuazione e l'uso). - 1. Il
contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento
di riferimento per l'applicazione di quanto previsto
all'art. 43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente, tenendo conto della natura; dell'attivita' e
dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando
le priorita' delle misure di protezione collettiva, si
rende necessario l'impiego dei DPI.
Art. 46 (Norma transitoria). - 1. Fino alla data del 31
dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza
destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino
al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:
a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma
1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
b) i DPI gia' in uso alla data di entrata in vigore del
presente decreto prodotti conformemente alle normative
vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunita'
europea".
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994 si veda
in nota all'art. 3.
Nota all'art. 9:
- L'art. 2 del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro
subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci
lavoratori di cooperative o di societa', anche di fatto, e
gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione
scolastica, universitaria e professionale avviati presso
datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro
scelte professionali. Sono altresi' equiparati gli allievi
degli istituti di istruzione ed universitari, e i
partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali
si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici;
b) datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o
giuridica o soggetto pubblico che e' titolare del rapporto
di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilita'
dell'impresa ovvero dello stabilimento;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e
protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero
unita' produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei
seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o specializzazione equipollente;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e
protezione: persona designta dal datore di lavoro in
possesso di attitudini e capacita' adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
persona, ovvero persone, elette o designate per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e sicurezza durante il lavoro;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure
adottate o previste in tutte le fasi dell'attivita'
lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali
nel rispetto della salute della popolazione e
dell'integrita' dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico,
presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la
salute".
Nota all'art. 11:
- L'art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:
"Art. 20 (Organismi paritetici). - 1. A livello
territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di
iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali
organismi sono inoltre prim istanza di riferimento in
merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti
di rappresentanza, informazione e formazione, previsti
dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o
aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono
parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo
articolo".
Nota agli articoli 12 e 13:
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' la legge quadro
in materia di lavori pubblici. L'art. 31 cosi' recita:
"Art. 31 (Piani di sicurezza). - 1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Governo,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanita' e dei lavori pubblici, sentite le
Organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente
rappresentative, emana un egolamento in materia di piani
di sicurezza nei cantieri edili in conformita' alle
direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla
relativa normativa nazionale di recepimento.
2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del
contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute
violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore o del
concessionario, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza del piano
di sicurezza.
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo
la data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 1, se privi del piano di sicurezza, sono nulli. I
contratti in corso alla medesima data, se privi del piano
di sicurezza, sono annullabili qualora non integrati con i
piani medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35
della legge 20 maggio 1970, n. 300 la dimensione numerica
prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali
aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici e'
determinata dal complessivo numero dei lavoratori
mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e
dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e
subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o
delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle
disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
Nota all'art. 16:
- Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, concerne: "Attuazione
delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante
il lavoro a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990,
n. 212". L'art. 39 cosi' recita: "Art. 39 (Definizioni). -
1. Ai sensi delle presenti norme si intende per:
a) esposizione quotidiana personale di un lavoratore al
rumore (LEP, d), l'esposizione quotidiana personale di un
lavoratore al rumore espressa in dB(A) misurata, calcolata
e riferita a 8 ore giornaliere.
Essa si esprime con la formula:
(Omissis)
b) esposizione settimanale professionale di un
lavoratore al rumore (LEP, w) la media settimanale dei
valori quotidiani (LEP, d), valutata sui giorni lavorativi
della settimana.
Essa e' calcolata mediante la formula:
(Omissis)".
Note all'art. 17:
- L'art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:
"Art. 11 (Riunione periodica di prevenzione e protezione
dai rischi). - 1. Nelle aziende, ovvero unita' produttive,
che occupano piu' di 15 dipendenti, il datore di lavoro,
direttamente o tramite il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una
riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone
all'esame dei partecipanti:
a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneita' dei mezzi di protezione individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della
loro salute.
3. La riunione ha altresi' luogo in occasione di
eventuali significative variazioni delle condizioni di
esposizione al rischio, compresa la programmazione e
l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla
sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unita' produttive, che occupano
fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui a comma 3, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza puo'
chiedere la convocazione di na apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla
redazione del verbale della riunione che e' tenuo a
disposizione dei partecipanti per la sua consultazione".
- Il titolo I, capo IV del D.Lgs. n. 626/1994 cosi'
recita:
"Capo IV - Sorveglianza sanitaria
Art. 16 (Contenuto della sorveglianza sanitaria). - 1. La
sorveglianza sanitaria e' effettuata nei casi previsti
dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 e' effettuata dal
medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza
di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono
destinati, ai fini della valutazione della loro idoneita'
alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita'
alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami
clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al
rischio ritenuti necessari dl medico competente.
Art. 17. (Il medico competente). - 1. Il medico
competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio
di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda
ovvero dell'unita' produttiva e delle situazioni di
rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure
per la tutela della salute e dell'integrita' psico-fisica
dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art.
16;
c) esprime i giudizi di idoneita' alla mansione
specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria
responsabilita', per ogni lavoratore sottosto a
sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio
da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia
del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato
degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso
di esposizione ad agenti coneffetti a lungo termine, sulla
necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche
dopo la cessazione dell'attivita' che comporta
l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a
richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati
degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art.
11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi
collettivi degli accertamenti clinici e strumentali
effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di
lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla
programmazione del controllo dell'esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestivita' ai fini delle valutazioni e dei pareri di
competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera
b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore
qualora tale richiesta sia correlata ai rischi
professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla
predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui
all'art. 15;
m) collabora all'attivita' di formazione e informazione
di cui al capo VI.
2. Il medico competente puo' avvalersi, per motivate
ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti
dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli
accertamenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b),
esprima un giudizio sull'inidoneita' parziale o temporanea
o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore
di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in
qualita' di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o
privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore
di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le
condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non puo'
svolgere l'attivita' di medico competente ai sensi del
comma 5, lettera a), qualora esplichi attivita' di
vigilanza".
- L'art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:
"Art. 22. (Formazione dei avoratori). - Il datore di
lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che
ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui
all'art. 1, comma 3, ricevano una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di sicurezza e di salute, con
particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle
proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o
di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza
di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza,
concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e
i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di
rappresentanza, tale da assiurargli adeguate nozioni sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi.
5. Il lavoratore incaricato dell'attivita' di pronto
soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei
lavoratori deve essere adeguatamente formato.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art.
20, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri
economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanita', sentita la commissione consultiva
permanente, possono stabilire i contenuti minimi della
formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la
sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma
3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia
delle imprese".
- L'art. 4, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 626/1994
cosi' recita: "a) designano i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato e di pronto soccoro".
Nota all'allegato IV:
- Il titolo II del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:
"Titolo II
Luoghi di lavoro
Art. 30 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono
per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro,
ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unita'
produttiva, nonche' ogni altro luogo nell'area della
medesima azienda ovvero unita' produttiva comunque
accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una
impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area
edificata dell'azienda.
3. Ferme restando le diposizioni di legge vigenti, le
prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di
lavoro sono specificate nell'allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo
conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di
handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare per
le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i
gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati
direttamente da lavoratori portatori di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai
luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1 gennaio 1993,
ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la
mobilita' e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di
igiene personale.
Art. 31 (Requisiti di sicurezza e di salute). - 1. Ferme
restando le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto
devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e sa-
lute di cui al presente titolo entro il 1 gennaio 1996.
Art. 32 (Obblighi del datoe di lavoro). - 1. Il datore
di lavoro provvede affinche':
a) le vie di circolazione interne o all'aperto che
conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di
emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l'utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e
vengano eliminati, quanto piu' rapidamente possibile, i
difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la
salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare
condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati
alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano
sottoposti a regolare manutenzione e al controllo e loro
funzionamento.
Art. 33. (Adeguamenti di norme). - 1 .............
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14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana".