Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 (G.U.S.O. n. 223 del 23/09/1996)


Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attare nei cantieri temporanei o mobili.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6,

comma 3;

Vista la direttiva 92/57/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1992, concernente

le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri

temporanei o mobili (ottava direttiva particolare, ai sensi dell'articolo

16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal

decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata

nella riunione del 12 luglio 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione

dell'8 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del

lavoro e della previdnza sociale, di concerto con i Ministri degli affari

esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita', dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e

gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della

salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili

quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.

626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di

seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente

legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si

applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni

specifiche contenute nel resente decreto legislativo.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze

minerali;

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita' minerarie

esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o

delle autorizzazioni;

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della

miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n.

1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei

prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai

piazzali;

e) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli

idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare

territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree

sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.

Art. 2. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono

per:

a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere:

qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui

elenco e' riportato all'allegato I;

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene

realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua

realizzazione;

c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal committente per la

progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione

dell'opera;

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita' professionale

concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la

progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la

progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei

lavori, dell'escuzione dei compiti di cui all'articolo 4;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la

realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per

l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal

responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5.

Art. 3. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione

esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche,

nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di

cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui

all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994; determina altresi', al

fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di

sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere

simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi

di lavoro.

2. Il committente o il responsable dei lavori, nella fase di progettazione

esecutiva dell'opera, valuta attentamente, ogni qualvolta cio' risulti

necessario, i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

3. Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente

all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, designa il

coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei

requisiti di cui all'articolo 10, in ognuno dei seguenti casi:

a) nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non

contemporanea se l'entita' presunta del cantiere e' pari ad almeno 100

uomini/giorni;

b) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);

c) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);

d) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), se l'entita'

presunta del cantiere sia superiore a 300 uomini-giorni;

e) nei cantieri di cui all'articolo 13.

4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori,

prima di affidare i lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei

lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei

requisiti di cui all'articolo 10, puo' svolgere le funzioni sia di

coordinatore per la progettazioe sia di coordinatore per l'esecuzione dei

lavori.

6. il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese

esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la

progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali

nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

7. Il committente o il responsabile dei lavori puo' sostituire in qualsiasi

momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui

all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

8. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle ipotesi di cui

all'articolo 11, comma 1:

a) chiede alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio,

industria e artigianato;

b) chiede alle imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore per

l'esecuzione e ferme restando la responsabilita' delle singole imprese

esecutrici, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori

dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Art. 4. Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della

richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la

progettazione:

a) redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui

all'articolo 12 e il piano generale di sicurezza di cui all'articolo 13;

b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della

prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo

conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al

documento U.E. 260/5/93.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione

all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva

permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di

cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile

955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n.

626/1994, in seguito denominata commissione prevenzione infortuni, possono

essere definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).

Art. 5. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione

dei lavori provvede a:

a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione

delle disposizioni contenute nei piani di cui agli articoli 12 e 13 e delle

relative procedure di lavoro;

b) adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 e il fascicolo di cui

all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori

e alle eventuali modifiche intervenute;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi,

la cooperazione ed il coordinamento delle attivita' nonche' la loro

reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15;

e) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del

presente decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese

o dei lvoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni

fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle

imprese interessate.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la

commissione prevenzione infortuni e' emanato l'elenco delle inosservanze da

ritenersi gravi agli effetti dell'applicazione di quanto previsto al comma

1, lettera e).

3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, la proposta di cui al

comma 1, lettera e), e' comunque obbligatoria in caso di reiterata

inosservanza di norme la cui violazione e' punita con la sanzione

dell'arresto fino a sei mesi.

Art. 6. Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. La designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente

dalle responsabilita' connesse all'adempimento degli obblighi di cui

all'articolo 3.

2. La designazione di coordinatori per la progettazione e di coordinatori

per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente e il responsabile

dei lavori dalle responsabilita' connesse alla verifica dell'adempimento

degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 7. Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita'

nei cantieri:

a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformita' alle disposizioni

del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994;

b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a

quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994;

c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione

dei lavori, ai fini dellasicurezza.

Art. 8. Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure

generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.

626/1994, e curano, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente

salubrita';

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle

condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o

di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il

controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i

difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito

dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di

sostanze pericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dellevoluzione del cantiere, della durata

effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo, all'interno o

in prossimita' del cantiere.

Art. 9. Obblighi dei datori di lavoro

1. I datori di lavoro:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;

b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se

del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie

avvengano correttamente.

2. La redazione ovvero l'accettazione e la gestione da parte dei singoli

datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto

definito dall'articolo 12, costituisce adempimento delle norme previste

dall'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e dall'articolo 7, commi 1, lettera b), 2

del decreto legislativo n.

626/94.

Art. 10. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e

del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione

dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria o architettura nonche' attestazione da

parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di

attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonche' attestazione

da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di

attivita' lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale, nonche' attestazione da parte

di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita'

lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere altresi' in possesso di

attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza

organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel

settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via

alternativa, dall'ISPESL, dagli ordini professionali degli ingegneri o

degli architetti, o dai collegi dei geometri o dal Consiglio nazionale dei

periti industriali, dalle Universita', dalle associazioni sindacali dei

datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti

nel settore dell'edilizia.

3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare

almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.

4. L'attestato di cui comma 2 non e' richiesto per i dipendenti in servizio

presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse

amministrazioni le funzioni di coordinatore.

5. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che, non piu'

in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia di sicurezza nelle

costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o di

incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato

universitario attestante il superamento di uno o piu' esami del corso o

dipoma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il

corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di

perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di

equipollenza.

6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a

totale carico dei partecipanti.

7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei

corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei

partecipanti.

Art. 11. Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'organo di

vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la

notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III, e,

successivamente, gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:

a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori e' superiore a 30 giorni

lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente piu' di 20 lavoratori;

b) cantieri la cui entita' presunta e' superiore a 500 uomini/giorni;

c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco e'

contenuto nell'allegato II;

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il

cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza

territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in

attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno

accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di

vigilanza.

Art. 12. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei

rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le

attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto

delle norme per la prevenzion degli infortuni e la tutela della salute dei

lavoratori nonche' la stima dei relativi costi. Il piano contiene altresi'

le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza

simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi

ed e' redatto anche al fine di prevedere, quando cio' risulti necessario,

l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e

di protezione collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e

prescrizioni operative correlate alla complessita' dell'opera da realizzare

ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, di concerto con i Ministri della sanita', dei lavori pubblici e

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione

prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti minimi del piano

di sicurezza e di coordinamento; per il settore pubblico, tale decreto si

applica fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 31 della

legge 11 febbraio 1994, n. 109.

3. I datori di lavoro delle imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi

sono tenuti ad attuare quanto previsto nei piani di cui al comma 1 e

all'articolo 13.

4. Copie del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano di cui

all'articolo 13 sono messe a disposizione dei rappresentanti per la

sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare al coordinatore per

l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e al

piano di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza

nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le

eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei

prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 13 non si

applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire

incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

Art. 13. Piano generale di sicurezza

1. Nei lavori la cui entita' complessiva presunta sia superiore a 30.000

uomini/giorni, fermo restando l'obbligo di redazione del piano di cui

all'articolo 12, comma 1, il coordinatore per la progettazione redige o fa

redigere, all'atto della progettazione e comunque prima della fase di

richiesta di presenazione delle offerte per l'esecuzione dei lavori da

parte delle imprese appaltatrici, anche un piano generale di sicurezza nel

quale sono definiti, in relazione al cantiere interessato, almeno i

seguenti elementi:

a) modalita' da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le

segnalazioni;

b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti

dall'ambiente esterno;

c) servizi igienico-assistenziali;

d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del

cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

e) viabilita' principale di cantiere;

f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricita', acqua, gas

ed energia di qualsiasi tipo;

g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da

adottare negli scavi;

i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;

l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta

dall'alto;

m) misure per assicurare la salbrita' dell'aria nei lavori in galleria;

n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e della volta nei

lavori in galleria;

o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni

o manutenzioni, ove le modalita' tecniche di attuazione siano definite in

fase di progetto;

p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione

connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;

r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5,

comma 1, lettera c);

s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese

prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;

t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di

temperatura.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la

commissione prevenzione infortuni, puo', con proprio decreto, modificare e

integrare l'elenco degli elementi di cui al comma 1; per il settore

pubblico, tale decreto si applica fino all'emanazione del regolamento di

cui all'articolo 31 dela legge 11 febbraio 1994, n.

109.

3. Il piano generale di sicurezza e' trasmesso a cura del committente a

tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

Art. 14 Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

1. Nei casi di cui agli articoli 12 e 13 ciascun datore di lavoro consulta

preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui piani ivi previsti;

tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti

sui contenuti dei piani di cui agli articoli 12 e 13 e di formulare

proposte al riguardo.

2. I rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle

modifiche significative da apportarsi ai piani di cui agli articoli 12 e

13.

Art. 15. Coordinamento della consultazione e partecipazione de lavoratori

1. Nei cantieri ove si svolgono i lavori di cui all'articolo 13, comma 1,

in cui siano presenti piu' imprese, il coordinatore per l'esecuzione dei

lavori verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti

sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la

sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

Art. 16. Modalita' di attuazione della valutazione del rumore

1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore puo'

essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di

esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e

misurazioni la cui validita' e' riconosciuta dalla commissione prevenzione

infortuni.

2. Sul rapporto di valutazione va riportata la fonte documentale a cui si

e' fatto riferimento.

3. Nel caso di lavoratori adibiti lavorazioni e compiti che comportano una

variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata

lavorativa all'altra puo' essere fatto riferimento, ai fini

dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione

settimanale relativa alla settimana di presumibile mag- giore esposizione

nello specifico cantiere, calcolata in conformita' a quanto previsto

dall'articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Art. 17. Modalita' attuative di particolari obblighi

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore all'anno,

l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 14 costituisce assolvimento

dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n.

626/1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore a 6 mesi, e

ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del

decreto legislativo n. 626/1994, la visita del medico competente agli

ambienti di lavoro, in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli

gi' visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese,

puo' essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con

l'esame dei piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro

attivita' i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

3. Fermo restando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 626/1994, i

criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro

rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di

contrattazione nazionale di categoria.

4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei contratti di affidamento dei

lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito

servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori,

sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, lettera a), del

decreto legislativo n.

626/1994.

Art. 18. Aggiornamento degli allegati

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di

concerto con il Ministro della sanita', sentita eventualmente la

Commissione prevenzione infortuni, i provvede ad adeguare gli allegati I,

II, III e IV in conformita' a modifiche adottate in sede comunitaria.

Art. 19. Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui

all'articolo 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla

data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in

qualifiche che consentono di sovraintendere altri lavoratori e l'effettivo

svolgimento di attivita' qualificata in materia di sicurezza sul lavoro

nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro

pubblici o privati;

l'attestazione e' accompagnata da idonea documentazione comprovante il

regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di

svolgimento dell'attivita';

b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore

tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici

o privati e in tal caso vidimate dalle autorita' che hanno rilasciato la

concessione o l permesso di esecuzione dei lavori.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui

all'articolo 10, comma 2, la cui durata e' fissata in 60 ore.

3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere

trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente.

Art. 20. Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei

lavori

1. Il committente e il responsabile dei lavori sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a

lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo

periodo, 3 e 4; 4, comma 1; 5, comma 1, lettere a), b) e c);

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a

lire cinque milioni per la violazione degli articoli 3, comma 8; 5, comma

1, lettera d); 11, comma 1; 13, comma 3.

Art. 21. Contravvenzioni commessedai coordinatori

1. Il coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da tre a

sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la

violazione dell'articolo 4, comma 1.

2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e' punito:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a

lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a),

b) c) ed e);

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a

lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d).

Art. 22. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro

1. I datori di lavoro sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a

lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a),

e 12, comma 3;

b) con l'arresto da due a quattro esi o con l'ammenda da lire un milione a

lire cinque milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4, e 14,

commi 1 e 2.

Art. 23. Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con

l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la

violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.

Art. 24. Oneri

1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche

amministrazioni si fara' fronte con le ordinarie risorse di bilancio di

ciascuna amministrazione.

Art. 25. Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la

data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto

obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI GENIO CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO

2, LETTERA A).

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,

conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in

muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali,

comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali,

ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica,

sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo

smontaggio d elementi prefabbricati, la ristrutturazione o equipaggiamento,

la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il

consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti che

comportano lavori di cui al comma 1 o all'allegato II.

Allegato II - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1.

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di

sprofondamento a profondita' superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da

altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura

dell'attivita' o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni

ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che

presentano rischi particolari per la sicurezza e la sa- lute dei lavoratori

oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone

controllate o sorvegliate quali definite dalla vigente normativa in materia

di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

4. Lavori in prossimita' di linee elettriche in tensione.

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

7. Lavori subacquei con respiratori.

8. Lavori in cassoni ad aria compressa.

9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Allegato III - CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 11.

1. Data della comunicazione.

2. Indirizzo del cantiere.

3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).

4. Natura dell'opera.

5. Responsabile (i) dei lavori, (nome (i) e indirizzo (i)).

6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la

progettazione dell'pera (nome (i) e indirizzo (i)).

7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la

realizzazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)).

8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.

9. Durata presunta dei lavori in cantiere.

10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.

11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.

12. Identificazione delle imprese gia' selezionate.

13. Ammontare complessivo presunto dei lavori.

Allegato IV - PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I CANTIERI.

(Articolo 9)

1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle

norme di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626/1994.

Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri

1. I posti di lavoro in cui si esercita l'attivita' di costruzione devono

soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione vigente e a quelle

indicate nelle Sezioni I e II.

Sezione I Posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali.

1. Porte di emergenza.

1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.

1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non

poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia

bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di

emergenza.

2. Areazione.

2.1. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di

ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i

lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste.

2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare

immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa

dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente.

3. Illuminazione naturale e artificiale.

3.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di

sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano

un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute

dei lavoratori.

4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.

4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavita' o

piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e

antisdrucciolevoli.

4.2. Le superifici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali

devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere

condizioni appropriate di igiene.

4.3 Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti

interamente vetrate nei locli o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie

di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da

materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e

vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in

contatto con le pareti stesse, ne' essere feriti qualora vadano in

frantumi.

5. Finestre e lucernari dei locali.

5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter

essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura.

Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire

un pericolo per i lavoratori.

5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera

congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne

consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo

lavoro nonche' per i lavoratori presenti.

6. Porte e portoni.

6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle

porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali.

6.2. Un segnale deve essere appost ad altezza d'uomo sulle porte

trasparenti.

6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere

dotati di pannelli trasparenti.

6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei

portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'e' da temere

che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in

frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

7. Vie di circolazione.

7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare

la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve

essere messo in evidenza.

8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili.

8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.

8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.

8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza

facilmente identificabili e accessibili. Sezione II Posti di lavoro nei

cantieri all'esterno dei locali 1. Caduta di oggetti.

1.1. I materiali e le attrezzatur devono essere disposti o accatastati in

modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.

2. Lavori di demolizione.

2.1. Quando la demolizione di un edificio o di una struttura puo'

presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati e intrapresi

soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.

3. Paratoie e cassoni.

3.1. Paratoie e cassoni devono essere:

a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza

sufficiente;

b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di

ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.

3.2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento

di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la

sorveglianza di una persona competente.

3.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad intervalli

regolari da una persona competente.

Allegato V - CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE

EDILE.

(Articolo 10)

1. Durata del corso 120 ore.

2. Argomenti:

a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di

lavoro;

b) malattie professionali;

c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;

d) analisi dei rischi;

e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e

l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei DPI,

ponteggi e opere provvisionali etc);

f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.

N O T E.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10,

commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle

leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di

facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia egli atti

legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio

dlla funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non

con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo

limitato e per gli oggetti definiti.

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente

della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti

aventi valore di legge e i regolamenti.

- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: "Disposizioni per l'adempimento

di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee

- legge comunitaria 1993".

- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -

legge comunitaria 1994.

L'art. 6, comma 3, cosi' recita: "3. I termini di cui all'art. 34, comma 2,

della legge 22 febbraio 1994, n.

146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in

vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive

92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovra' provvedersi con

decreto legislativo da emanare entrosei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di

cui al presente comma sono sottoposti al parere delle Commissioni

parlamentari competenti per materia".

- La direttiva 92/57/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 245 del 26 agosto

1992.

- Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, concerne:

"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,

90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di

lavoro".

- Il D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riguarda: "Modifiche ed integrazioni al

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive

comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei

lavoratori sul luogo di lavoro".

Nota all'art. 1:

- Per quanto riguarda il D.Lgs n. 626/1994 vedi nota alle premesse.

- Il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, concerne: "Norme di carattere

legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel

Regno". L'art. 23 cosi' recita: "Art. 23 - Sono pertinenze della miniera

gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie,

nonche' i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione

della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del

minerale.

Sono considerati come mobili i materiali estratti, le provviste, gli

arredi".

Nota all'art. 3:

- L'art. 3 del D.Lgs n. 626/1994 cosi' recita:

"Art. 3 (Misure generali di tutela) - 1. Le misure generali per la

protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base

al progresso tecnico e, ove cio' non e' possibile, loro riduzione al

minimo;

c) riduzione dei rischi alla fonte;

d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in

modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed

organizzative dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente di

lavoro;

e) sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno

pericoloso;

f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro,

nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e

produzione, anche per attenuare il lavoro monotono a quello ripetitivo;

g) priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di

protezione individuale;

h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono

essere, esposti al rischio;

i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi

di lavoro;

l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi

sanitari inerenti la sua persona;

n) misure igieniche;

o) misure di protezione collettiva ed individuale;

p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta

antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed

immediato;

q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti,

con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla

indicazione dei fabbricanti;

s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori

ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e

la salute sul luogo di lavoro;

t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il

lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i

lavoratori".

Note all'art. 4:

- L'allegato II del docuento U.E. 26 maggio 1993 cosi' recita:

"Allegato II FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DEL CANTIERE.

Modello (settembre 1993).

I. Introduzione.

Il coordinatore designato dal committente, nella fase di allestimento del

cantiere e' tenuto ad approntare un fascicolo in cui vanno registrate le

caratteristiche dell'opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e

di igiene da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori

successivi.

In altre parole, oltre al registro del cantiere. soggetto ad un

aggiornamento permanente, vanno precisate la natura e le modalita di

esecuzione di eventuali lavori successivi all'interno o in prossimita'

dell'area del cantiere, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei

lavoratori ivi operanti. In senso lato si tatta quindi di un piano per la

tutela della sicurezza e dell'igiene, specifica ai lavori di manutenzione e

di riparazione dell'opera, purche' tali lavori non facciano parte

dell'elenco dei "lavori autonomi" concomitanti alla fase di apertura di un

cantiere. Il "fascicolo con le caratteristiche dell'opera" (denominato nel

testo "fascicolo") assumera' la forma di schede di controllo. ripartite in

sezioni che potranno essere modificate a piacere dai singoli Stati membri.

II. Precisazioni sul "fascicolo".

Il "Fascicolo" comprende due capitoli Parte A - Manutenzione ordinaria e

straordinaria dell'opera;

Parte B - Equipaggiamenti in dotazione dell'opera Nel capitolo A -

manutenzione dell'opera - si elencano sia i pericoli che eventualmente

possono presentarsi nel corso di lavori successivi sia i dispositivi e/o i

provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.

Nella parte B - equipaggiamenti in dotazione dell'opera - compare un

riepilogo della documentazione tecnica a cui si aggiungono istruzioni per

interventi di emergenza.

Il "controllo" viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed

eventualente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione

del cantiere. Dopo la "consegna chiavi in mano" dell'opera il "controllo"

e' aggiornato dal committente, nella fattispecie tutte le modifiche

intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza sono annotate nel

capitolo C - dotazione.

III. Istruzioni per la redazione e la compilazione del "fascicolo".

Per la parte A - "... manutenzione dell'opera":

Per le voci corrispondenti il formulario assume la forma di schede di

controllo, compilate separatamente per i lavori di revisione (parte A.1) e

per i lavori di sanatoria e di riparazione (parte A.2).

Nell'intestazione della scheda e' riportata la denominazione dell'opera.

Generalmente tali schede di controllo si prestano non soltanto per le

costruzioni di edifici ma anche per la costruzione di ponti, dighe e altre

opere di ingegneria civile.

Nella parte A.1 come pure nella parte A.2 le colonne 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8

sono compilate gia' nella fase di pianificazione, mentre la colonna 5 puo'

esserlo anche in tale fase, previo accordo da parte del committente, ma

normalmente va compilata allatto della "consegna chiavi in mano".

Le schede di controllo relative alle parti A.1 e/o A.2 differiscono

unicamente nella colonna 1. Le colonne restanti conservano lo stesso

titolo. Mentre nella parte A.1 - "lavori di revisione" - la colonna 1

riporta l'elenco dei vari compartimenti dell'opera, nella parte A.2 -

"lavori di sanatoria e di riparazione" - vengono indicati tutti i corpi di

mestiere che possono interessare in tale campo i singoli compartimenti.

Questo tipo di elenco dei corpi di mestiere trova la sua logica

giustificazione nella possibilita' di individuare immediatamente gli

eventuali rischi indotti da futuri interventi e nello stesso tempo di

offrire soluzioni specifiche idonee. Contemporaneamente si ottiene un

quadro di insieme piu' rispondente, nel senso che nella colonna 5, alle

voci corrispondenti ai lavori da affidare ai singoli corpi di mestiere si

affianca il nominativo delle imprese incaricate di tali lavori.

Gli elenchi riportati nella colonna 1 del presente documento sono puramente

indicativi e non pretendono affatto di essere esaustivi.

Nella fase di adozione delfascicolo, gli Stati membri hanno la facolta' di

ampliare o di riordinare il testo della colonna 1, qualora ritengano

opportuno adattarlo alle consuetudini locali. Gli elenchi della colonna 1

vanno in ogni caso preordinati.

Per la fase di pianificazione, nelle colonne 2 e 3 occorre indicare gli

eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti

indispensabili.

La colonna 4 riporta la cadenza di tali lavori.

I rischi connessi con tali lavori sono riportati nella colonna 6. Nel caso

in cui i rischi indotti da lavori successivi risultino perfettamente

individuati, sempre nella fase di pianificazione e di intesa con il

progettista e il committente, si procedera' alla definizione delle

soluzioni da adottare per neutralizzare i rischi in oggetto.

Sulla base delle soluzioni adottate si dovranno dedurre idonei orientamenti

e provvedimenti in materia di sicurezza, da registrare nelle colonne 7 e 8.

Nella colonna 7 si riportano le misure atte a neutralizzare i rischi

nonche' la natura degli equipaggiamenti di sicurezza, che verranno

incorporati nell'edificio o diventeranno di proprieta' del committente. La

scelta si effettua nella fase di progettazione. Le voci principali

comprendono tutte le attrezzature di proprieta' attuale o potenziale del

committente, facenti parte di un catalogo di interventi da adottare per

determinati lavori connessi con l'acquisizione di ponteggi, montacarichi,

strutture protettive di volte e vetrate, oltre ad elementi incorporati

quali ballatoi, pannelli per tetti piani o ancoraggi per ponteggi.

Nella colonna 8 sono indicate le attrezzature che il committente non

intende installare od acquistare, ma che sono indispensabili per prevenire

i rischi derivanti da futuri lavori. Anche queste attrezzature vanno

previste in fase di progettazione. In questo caso si dovrebbe elencare

tutta la gamma di prodotti presenti sul mercato, per offrire al committente

una scelta adeguata. Esempi di attrezzature che possono essere ordinate in

locazione sono i montacarichi e le passerele.

Anche se il committente non prevede di effettuare con i propri mezzi i

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nella colonna 8 si

registrano comunque tutte le attrezzature che, pur non essendo di

proprieta' del committente, si ritengono indispensabili per l'esecuzione di

lavori futuri.

Si puo' lasciare alla ditta incaricata dei lavori la responsabilita' di

scegliere le attrezzature ausiliarie da adottare, purche' le loro

caratteristiche corrispondano ai criteri prefigurati nella colonna 8.

Considerando che il progettista e' quello che meglio conosce le

caratteristiche dell'opera, e' preferibile affidare al medesimo la

responsabilita' della scelta dei provvedimenti di salvaguardia, delle

attrezzature e degli elementi ausiliari nonche' della registrazione diretta

o indiretta nelle colonne 7 e 8. Nella colonna 5 si indicano le ditte

incaricate dell'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui l'esecutore dei

lavori sia lo stesso committente, quest'ultimo e' tenuto a registrare il

nominativo del responsabile dei lavori. Questa colonna deve essere

completata all'atto della "consegna chiavi in mano" dell'opera che, fin

dall'inizio della sua utilizzazione rientra nel regime che ne prevede la

manutenzione ordinaria e straordinaria.

Si consiglia di lasciare spazio sufficiente fra le righe del testo poiche',

in particolare per le colonne 5 e 8 e' prevedibile che nel corso del tempo

occorra portare delle modifiche.

Qualora l'opera subisca delle trasformazioni, con conseguente presenza di

nuovi rischi, il responsabile di quel punto 10 della parte A sara' tenuto a

registrare direttamente o indirettamente i rischi eventuali ed individuare

le soluzioni atte ad eliminare tali pericoli.

Nello stesso tempo occorre registrare le modifiche apportate all'opera

nella parte C - ". . ." - dotazione".

Tale e' la procedura da seguire per garantire un aggiornamento permanente

del "fascicolo".

Parte B - "dati relativi agli equipaggiamenti in dotazione dell'opera".

Anche questa parte assume la forma di schede di controllo. Come nella parte

B nell'intestazione figura la enominazione dell'opera.

Le colonne 1, 2, 3 e 4 sono compilate nella fase di progettazione e di

esecuzione, mentre la colonna 6 e' riservata alla registrazione di

modifiche apportate nel corso della fase di esecuzione e della durata di

vita dell'opera.

La colonna 1 va redatta con uno schema prefissato. Nel presente documento

ad esempio compare una classificazione anche se non esaustiva. E' lasciata

ai singoli Stati membri la facolta' di modificare il testo della colonna 1

all'atto dell'adozione del fascicolo che tuttavia deve essere confermata in

modo tale da riportare chiaramente tutte le documentazioni che interessano

l'opera.

Nelle colonne 2 e 3 vanno spuntate le voci relative ai documenti

effettivamente disponibili per l'opera. Qualora tali documenti non siano

disponibili, occorre apporre una crocetta nella colonna 3. A questo punto

esistono due possibilita. Qualora l'opera non sia corredata di tali

dispositivi, occorre indicare "mancante" nella colonna 6, se invece tali

dispositivi sono disponibili, ma mancano le corrispettive documentazioni,

occorre indicare nella colonna 6 la voce "non disponibile".

Se si spunta la colonna 2, alla stessa altezza va registrato nella colonna

4 il numero del progetto o di repertorio e nella colonna 5 la localita' in

cui si possono ritrovare le documentazioni sulla dotazione del cantiere.

In caso di dislocazione o di trasformazione delle attrezzature, le

documentazioni vanno citate nella colonna 4 e il luogo in cui sono

conservate nella colonna 5. Nella colonna 6 e' registrata la data delle

modifiche con eventuali osservazioni.

Considerando che durante la durata di vita di un'opera in tutti i

compartimenti possono verificarsi delle modifiche, e' consigliabile

prevedere spazio sufficiente per la registrazione.

IV Manutenzione dell'opera

IV A.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria

dell'opera ................................ Revisione

_____________________________________________________________________

1 Per il compartimento

2 Indispensabile si

3 Indispensabile no

4 Cadenza

5 Ditta incaricata

6 Rischi potenziali

7 Attrezzature di sicurezza in esercizio

8 Dispositivi ausiliarie in locazione

9 Osservazioni

_____________________________________________________________________

1. Sul terreno del committente per i seguenti impianti

a - gas

b - acqua potabile

c - fognature

d - vapore

e - elettricita'

f - altri impianti di alimentazione e/o di scarico

g - Aria compressa

h - Impianti idraulici

Manutenzione ordinaria e straordinaria

dell'opera: ................................ Lavori di revisione

_____________________________________________________________________

1 Per il compartimento

2 Indispensabile si

3 Indispensabile no

4 Cadenza

5 Ditta incaricata

6 Rischi potenziali

7 Attrezzature di sicurezza in esercizio

8 Dispositivi ausiliarie in locazione

9 Osservazioni

_____________________________________________________________________

2. Nelle vie di circolazione

a - strade

b - ferrovie

c - idrovie

3. In edifici o parti di edifici (denominazione)

a - verifica di singoli elementi, ad esempio

- cedimenti

- protezione anticorrosiva

b - tetti piani

c - tetti a forte inclinazione

d - facciate

e - locali chiusi che a causa dello spazio ristretto

o della presenza di rischi dovuti a materiale pericolosi, corrente

elettrica o irradiamento esigono criteri particolarmente rigorosi.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

dell'opera: .......................... Lavori di revisione

_____________________________________________________________________

1 Per il compartimento

2 Indispensabile si

3 Indispensabile no

4 Cadenza

5 Ditta incaricata

6 Rischi potenziali

7 Attrezzature di sicurezza in esercizio

8 Dispositivi ausiliarie in locazione

9 Osservazioni

_____________________________________________________________________

f - Attrezzature direttamente collegate con l'edificio, ad es.

- pali per antenne

- colonne montanti sporgenti del tetto

- impianti parafulmine

- elevatori

- serbatoi a pressione

g - camini

h - dispositivi di sicurezza incorporati all'edificio per futuri

lavori ad es.

- ballatoi

- incastellature di sostegno

- ancoraggi per ponteggi

- Dispositivi di sicurezza per lavori futuri non incorporati

all'edificio, ad es.

- montacarichi

- strutture protettive di volte vetrate

- parapetti provvisori

- passarelle

IV. A. 2 Manutenzione ordinaria e straordinaria

dell'opera: ............ Lavori di sanatoria e di

riparazione

_____________________________________________________________________

1 Compartimenti dell'opera con

indicazione dei corpi di

mestiere interessati

2 Indispensabile si

3 Indispensabile no

4 Cadenza

5 Ditta incaricata

6 Rischi potenziali

7 Attrezzature di sicurezza in esercizio

8 Dispositivi ausiliarie in locazione

9 Osservazioni

_____________________________________________________________________

1. Sul terreno del committente nei seguenti impianti

a - fognature

- lavori di sanatoria

b - altri impianti di alimentazione e di scarico

2. Nelle vie di circolazione

a - strade

- lavori di sanatoria

b - trasporto su rotaie

- binari

- traversine

- segnaletica

c - vie d'acqua

d - uscite di emergenza e di salvataggio

- lavori di sanatoria

- opere esterne

Manutenzione ordinaria e straordinaria

dell'opera: ............... Lavori di sanatoria e di riparazione

1 Compartimenti dell'opera con

indicazione dei corpi di

mestiere interessati

2 Indispensabile si

3 Indispensabile no

4 Cadenza

5 Ditta incaricata

6 Rischi potenziali

7 Attrezzature di sicurezza in esercizio

8 Dispositivi ausiliarie in locazione

9 Osservazioni

_____________________________________________________________________

3. Nell'edificio o in parti del

medesimo ......................

(denominazione)

a - camini

- pulizia dei camini

- lavori da lattoniera

- lavori in muratura

b - finestre

- pulizia

- pulizia vetri

- lavori da lattoniera

- persiane

- balconi

- imbiancatura

c - facciate

- pulizia

- pulizia vetri

- lastre in pietra naturale

- muratura

- impermeabilizzazione

- imbiancatura

- balconi

d - tetti piani

- impermeabilizzazione

- lavori da lattoniera

- pulizia

- impianti elettrici

- impianti parafulmine

- imbiancatura

e - tetti a forte pendenza

- ricoprimento tetto

- lavori da lattoniera

- impianti elettrici

- impianti parafulmine

f - grondaie nei tetti a forte pendenza

- pulizia

- tinteggiatura

g - locali chiusi che a causa dello spazio ristretto

o della presenza di rischi dovuti a materiali pericolosi,

corrente elettrica, o radiazioni esigono criteri rigorosi

- pulizia

- impianti elettrici

- lavori di saldatura

- impermeabilizzazione

h - attrezzature incorporate all'edificio ad es.

- pali per antenne

- impianti elettrici

- tinteggiatura

- elementi anticorrosione

- colonne montanti sporgenti dal tetto

- elevatori

- serbatoi a pressione

i - dispositivi di sicurezza incorporati

all'edificio per lavori succesivi ad es.

- parapetti provvisori

- impianti elettrici

Manutenzione ordinaria e straordinaria

dell'opera: .................. Lavori di sanatoria e di riparazione

_____________________________________________________________________

1 Compartimenti dell'opera con

indicazione dei corpi di

mestiere interessati

2 Indispensabile si

3 Indispensabile no

4 Cadenza

5 Ditta incaricata

6 Rischi potenziali

7 Attrezzature di sicurezza in esercizio

8 Dispositivi ausiliarie in locazione

9 Osservazioni

_____________________________________________________________________

- tinteggiatura

- pulizia

- pannelli provvisori

- protezioni anticorrosione

- tinteggiatura

- ancoraggi per ponteggi

l - attrezzature di sicurezza per lavori

successivi, non incorporati all'edificio, ad es.

- montacarichi

- strutture di protezione volte vetrate

- protezioni laterali

- passarelle

IV. D. 2 Dati relativi agli equipaggiamenti

in dotazione all'opera:..........................................

_____________________________________________________________________

1 Documentazione per

2 Disponibile si

3 Disponibile no

4 N. del progetto

e/o di repertorio

5 Posa (sito)

6 Osservazioni

_____________________________________________________________________

1. Attrezzature e impianti in esercizio

sul terreno del committente (schemi

delle dotazioni)

a - gas

b - acqua potabile

c - fognature

d - drenaggi

e - vapore

f - corrente ad alta tensione

g - telecomunicazioni

h - altri impianti di alimentazione e/o di scarico

2. Vie di circolazione ad es.

a - strade

b - ferrovie

c - vie d'acqua

3. Uscite di emergenza e di salvataggio

4. Edificio o parti dell'edificio

(denominazione)

a - struttura portante

- calcolo statico

- progetti esecutivi

b - descrittivi (materiali impiegati)

c - schemi facciate

d - ricoprimento e impermeabilizzazioe tetto

e - protezione anticorrosione

f - impianti di ventilazione

g - impianti di riscaldamento e di acqua potabile

h - impianti del gas all'interno dell'edificio

i - impianti idrici all'interno dell'edificio

j - impianti fognari all'interno dell'edificio

k - antenne incorporate all'edificio

l - antenne incorporate all'edificio

m - impianto parafulmine

n - impianto telefonico

o - sirene antincendio e impianti antincendio

p - schema delle uscite di emergenza e di salvataggio

nell'edificio".

- Il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riguarda: "Norme per

la prevenzione degli infortuni sul lavoro". L'art. n. 393

cosi' recita:

"Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'

istituita una commissione consultiva permanente per la

prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa

e' presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza

sociale o dal direttore generale della Direzione generale

dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da:

a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del

lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del

lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e

chirurgia e uno in chimica o fisica;

b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore

per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';

d) il direttore generale competente del Ministero della

sanita' ed un funzionario per ciascuno dei seguenti

Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno;

difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali;

ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della funzione pubblica e degli affari

regionali.

e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome

designati dalla Conferenza Sato-regioni;

f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto

nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo

nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle

ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;

Istituto italiano di medicina sociale;

g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della

previdenza sociale su designazione delle organizzazioni

sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a

livello nazionale;

h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della

previdenza sociale su designazione delle organizzazione

sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e

della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative

a livello nazionale;

i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della

previdenza sociale su designazione delle organizzazioni

sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente

rappresentative a livello nazionale.

Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di

lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto

del Presidente della Republica 11 gennaio 1956, n. 5, e

successive modificazioni.

2. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un

membro supplente.

3. All'inizio di ogni mandato la commissione puo'

istituire comitati speciali permanenti dei quali determina

la composizione e la funzione.

4. La commissione puo' chiamare a far parte dei comitati

di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su

designazione delle associazioni professionali,

dell'universita' e degli enti di ricerca, in relazione alle

materie trattate.

5. Le funzioni inerenti alla segreteria della

commissione sono disimpegnate da due funzionari del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. I componenti della commissione consultiva permanente

ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale su designazione degli

organismi competenti e durano in carica tre anni".

Nota all'art. 7:

- I titoli III e IV del D.Lgs. n. 626/1994 cosi'

recitano:

"Titolo III

Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 34 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle

disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,

apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato

durante il lavoro;

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi

operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di

lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio,

l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione,

la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in

prossimita' di una attrezzatura di lavoro nella quale la

presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la sa-

lute o la sicurezza dello stesso.

Art. 35 (Obblighi del datore di lavoro). - 1. Il datore

di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature

adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi

ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.

2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed

organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi

connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei

lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano

essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per

le quali non sono adatte.

3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il

datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del

lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature

stesse.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie

affinche' le attrezzature di lavoro siano:

a) installate in conformita' alle istruzioni del

fabbricante;

b) utilizzate correttamente;

c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire

nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e

siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni

d'uso.

5. Qualora le attrezzaturerichiedano per il loro impiego

conoscenze o responsabilita' particolari in relazione ai

loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro e' riservato a

lavoratori all'uopo incaricati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o

manutenzione, il lavoratore interessato e' qualificato in

maniera specifica per svolgere tali compiti.

Art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di

lavoro). 1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione

dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legisla-

tive e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e

salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.

2. Nulla e' innovato nel regime giuridico che regola le

operazioni di verifica periodica delle attrezzature per le

quali tale regime e' obbligatoriamente previsto. In ogni

caso le modalita' e le procedure tecniche delle relative

verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a

quello in base al quale l'attrezzatura e' stata costruita e

messa in servizio.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

concerto con i Ministri ell'industria, del commercio e

dell'artigianato e della sanita', sentita la commissione

consultiva permanente, puo' stabilire modalita' e procedure

per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.

4. ................................

5. ................................

6. ................................

7. ................................

8. Le disposizioni del presente articolo entrano in

vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 37 (Informazione). - 1. Il datore di lavoro provvede

affinche' ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i

lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di

ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza

e relativa:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche

sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle

esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle

attrezzature di lavoro;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare

comprensibili ai lavoratori interessati.

Art. 38 (Formazione ed addestramento). - 1. Il datore di

lavoro si assicura che:

a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di

lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle

attrezzature di lavoro;

b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature

che richiedono conoscenze e responsabilita' particolari di

cui all'art. 35, com-ma 5, ricevono un addestramento

adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali

attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai

rischi causati ad altre persone.

Art. 39 (Obblighi dei lavoratori). - 1. I lavoratori si

sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento

eventualmente organizzati dal datore di lavoro.

2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro

messe a loro disposizione conformemente all'informazione,

alla formazione ed all'addesramento ricevuti.

3. I lavoratori:

a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro

disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;

c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al

dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente

da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro

disposizione.

Titolo IV

Uso dei dispositivi di protezione individuale

Art 40 (Definizioni). - 1. Si intende per dispositivo di

protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura

destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo

scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili

di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,

nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale

scopo.

2. Non sono dispositivi di protezione individuale:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non

specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la sa-

lute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di

salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze

armate, delle forze di polizia e del personale del servizio

per il mantenimento dell'ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei

mezzi di trasporto stradali;

e) i materiali sportivi;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare

rischi e fattori nocivi.

Art. 41 (Obbligo di uso). - 1. I DPI devono essere

impiegati quando i rischi non possono essere evitati o

sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione,

da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o

procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Art. 42 (Requisiti dei DPI). - 1. I DPI devono essere

conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4

dicembre 1992, n. 475.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza

comportare di per se' un rischio maggiore;

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo

di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute

del lavoratore;

d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue

necessita'.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso

simultaneo di piu' DPI, questi devono essere tra loro

compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo,

la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi

corrispondenti.

Art. 43 (Obblighi del datore di lavoro). - 1. Il datore

di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che

non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie

affinche' questi siano adeguati ai rischi di cui alla

lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti

di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

c) valuta, sulla base dele informazioni a corredo dei

DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui

all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul

mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera

b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una

variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme

d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un

DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata

dell'uso, in funzione di:

a) entita' del rischio;

b) frequenza dell'esposizione al rischio;

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun

lavoratore;

d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI

conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto

di cui all'art. 45, comma 2.

4. Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le

condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le

riparazioni e le sostituzion necessarie;

b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per

gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,

conformemente alle informazioni del fabbricante;

c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le

circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di

piu' persone, prende misure adeguate affinche' tale uso non

ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari

utilizzatori;

e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai

quali il DPI lo protegge;

f) rende disponibile nell'azienda ovvero unita'

produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

g) assicura una formazione adeguata e organizza, se

necessario, uno specifico addestramento circa l'uso

corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento e' indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4

dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria

b) per i dispositivi di potezione dell'udito.

Art. 44 (Obblighi dei lavoratori). - 1. I lavoratori si

sottopongono al programma di formazione e addestramento

organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti

necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g) e 5.

2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro

disposizione conformemente all'informazione e alla

formazione ricevute e all'addestramento eventualmente

organizzato.

3. I lavoratori:

a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le pro-

cedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di

lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o

inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro

disposizione.

Art. 45 (Criteri per l'individuazione e l'uso). - 1. Il

contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento

di riferimento per l'applicazione di quanto previsto

all'art. 43, commi 1 e 4.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di

concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, sentita la commissione consultiva

permanente, tenendo conto della natura; dell'attivita' e

dei fattori specifici di rischio, indica:

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando

le priorita' delle misure di protezione collettiva, si

rende necessario l'impiego dei DPI.

Art. 46 (Norma transitoria). - 1. Fino alla data del 31

dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza

destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino

al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:

a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma

1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;

b) i DPI gia' in uso alla data di entrata in vigore del

presente decreto prodotti conformemente alle normative

vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunita'

europea".

Nota all'art. 8:

- Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994 si veda

in nota all'art. 3.

Nota all'art. 9:

- L'art. 2 del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:

"Art. 2 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle

disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle

dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai

servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro

subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci

lavoratori di cooperative o di societa', anche di fatto, e

gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione

scolastica, universitaria e professionale avviati presso

datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro

scelte professionali. Sono altresi' equiparati gli allievi

degli istituti di istruzione ed universitari, e i

partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali

si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed

attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e

biologici;

b) datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o

giuridica o soggetto pubblico che e' titolare del rapporto

di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilita'

dell'impresa ovvero dello stabilimento;

c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi:

insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni

all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e

protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero

unita' produttiva;

d) medico competente: medico in possesso di uno dei

seguenti titoli:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in

medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in

tossicologia industriale o specializzazione equipollente;

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in

medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in

tossicologia industriale o in igiene industriale o in

fisiologia ed igiene del lavoro;

3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto

legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

e) responsabile del servizio di prevenzione e

protezione: persona designta dal datore di lavoro in

possesso di attitudini e capacita' adeguate;

f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

persona, ovvero persone, elette o designate per

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti

della salute e sicurezza durante il lavoro;

g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure

adottate o previste in tutte le fasi dell'attivita'

lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali

nel rispetto della salute della popolazione e

dell'integrita' dell'ambiente esterno;

h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico,

presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la

salute".

Nota all'art. 11:

- L'art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:

"Art. 20 (Organismi paritetici). - 1. A livello

territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei

lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di

iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali

organismi sono inoltre prim istanza di riferimento in

merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti

di rappresentanza, informazione e formazione, previsti

dalle norme vigenti.

2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi

bilaterali o partecipativi previsti da accordi

interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o

aziendali.

3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono

parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo

articolo".

Nota agli articoli 12 e 13:

- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' la legge quadro

in materia di lavori pubblici. L'art. 31 cosi' recita:

"Art. 31 (Piani di sicurezza). - 1. Entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge il Governo,

su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza

sociale, della sanita' e dei lavori pubblici, sentite le

Organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente

rappresentative, emana un egolamento in materia di piani

di sicurezza nei cantieri edili in conformita' alle

direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,

92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla

relativa normativa nazionale di recepimento.

2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del

contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute

violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore o del

concessionario, previa formale costituzione in mora

dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del

contratto.

Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza del piano

di sicurezza.

3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo

la data di entrata in vigore del regolamento di cui al

comma 1, se privi del piano di sicurezza, sono nulli. I

contratti in corso alla medesima data, se privi del piano

di sicurezza, sono annullabili qualora non integrati con i

piani medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore del regolamento di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35

della legge 20 maggio 1970, n. 300 la dimensione numerica

prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali

aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici e'

determinata dal complessivo numero dei lavoratori

mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e

dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e

subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o

delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai

contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle

disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

Nota all'art. 16:

- Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, concerne: "Attuazione

delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.

83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di

protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da

esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante

il lavoro a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990,

n. 212". L'art. 39 cosi' recita: "Art. 39 (Definizioni). -

1. Ai sensi delle presenti norme si intende per:

a) esposizione quotidiana personale di un lavoratore al

rumore (LEP, d), l'esposizione quotidiana personale di un

lavoratore al rumore espressa in dB(A) misurata, calcolata

e riferita a 8 ore giornaliere.

Essa si esprime con la formula:

(Omissis)

b) esposizione settimanale professionale di un

lavoratore al rumore (LEP, w) la media settimanale dei

valori quotidiani (LEP, d), valutata sui giorni lavorativi

della settimana.

Essa e' calcolata mediante la formula:

(Omissis)".

Note all'art. 17:

- L'art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:

"Art. 11 (Riunione periodica di prevenzione e protezione

dai rischi). - 1. Nelle aziende, ovvero unita' produttive,

che occupano piu' di 15 dipendenti, il datore di lavoro,

direttamente o tramite il servizio di prevenzione e

protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una

riunione cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

b) il responsabile del servizio di prevenzione e

protezione dai rischi;

c) il medico competente ove previsto;

d) il rappresentante per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone

all'esame dei partecipanti:

a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;

b) l'idoneita' dei mezzi di protezione individuale;

c) i programmi di informazione e formazione dei

lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della

loro salute.

3. La riunione ha altresi' luogo in occasione di

eventuali significative variazioni delle condizioni di

esposizione al rischio, compresa la programmazione e

l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla

sicurezza e salute dei lavoratori.

4. Nelle aziende, ovvero unita' produttive, che occupano

fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui a comma 3, il

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza puo'

chiedere la convocazione di na apposita riunione.

5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di

prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla

redazione del verbale della riunione che e' tenuo a

disposizione dei partecipanti per la sua consultazione".

- Il titolo I, capo IV del D.Lgs. n. 626/1994 cosi'

recita:

"Capo IV - Sorveglianza sanitaria

Art. 16 (Contenuto della sorveglianza sanitaria). - 1. La

sorveglianza sanitaria e' effettuata nei casi previsti

dalla normativa vigente.

2. La sorveglianza di cui al comma 1 e' effettuata dal

medico competente e comprende:

a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza

di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono

destinati, ai fini della valutazione della loro idoneita'

alla mansione specifica;

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di

salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita'

alla mansione specifica.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami

clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al

rischio ritenuti necessari dl medico competente.

Art. 17. (Il medico competente). - 1. Il medico

competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio

di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base

della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda

ovvero dell'unita' produttiva e delle situazioni di

rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure

per la tutela della salute e dell'integrita' psico-fisica

dei lavoratori;

b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art.

16;

c) esprime i giudizi di idoneita' alla mansione

specifica al lavoro, di cui all'art. 16;

d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria

responsabilita', per ogni lavoratore sottosto a

sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio

da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia

del segreto professionale;

e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato

degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso

di esposizione ad agenti coneffetti a lungo termine, sulla

necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche

dopo la cessazione dell'attivita' che comporta

l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a

richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza;

f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati

degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a

richiesta dello stesso, gli rilascia copia della

documentazione sanitaria;

g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art.

11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi

collettivi degli accertamenti clinici e strumentali

effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti

risultati;

h) congiuntamente al responsabile del servizio di

prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di

lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla

programmazione del controllo dell'esposizione dei

lavoratori i cui risultati gli sono forniti con

tempestivita' ai fini delle valutazioni e dei pareri di

competenza;

i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera

b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore

qualora tale richiesta sia correlata ai rischi

professionali;

l) collabora con il datore di lavoro alla

predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui

all'art. 15;

m) collabora all'attivita' di formazione e informazione

di cui al capo VI.

2. Il medico competente puo' avvalersi, per motivate

ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti

dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

3. Qualora il medico competente, a seguito degli

accertamenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b),

esprima un giudizio sull'inidoneita' parziale o temporanea

o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore

di lavoro e il lavoratore.

4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 e' ammesso

ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione

del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza

territorialmente competente che dispone, dopo eventuali

ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la

revoca del giudizio stesso.

5. Il medico competente svolge la propria opera in

qualita' di:

a) dipendente da una struttura esterna pubblica o

privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento

dei compiti di cui al presente capo;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore

di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le

condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

7. Il dipendente di una struttura pubblica non puo'

svolgere l'attivita' di medico competente ai sensi del

comma 5, lettera a), qualora esplichi attivita' di

vigilanza".

- L'art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:

"Art. 22. (Formazione dei avoratori). - Il datore di

lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle

rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che

ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui

all'art. 1, comma 3, ricevano una formazione sufficiente ed

adeguata in materia di sicurezza e di salute, con

particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle

proprie mansioni.

2. La formazione deve avvenire in occasione:

a) dell'assunzione;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o

di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati

pericolosi.

3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in

relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza

di nuovi rischi.

4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una

formazione particolare in materia di salute e sicurezza,

concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e

i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di

rappresentanza, tale da assiurargli adeguate nozioni sulle

principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi

stessi.

5. Il lavoratore incaricato dell'attivita' di pronto

soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei

lavoratori deve essere adeguatamente formato.

6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro

rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in

collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art.

20, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri

economici a carico dei lavoratori.

7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e

della sanita', sentita la commissione consultiva

permanente, possono stabilire i contenuti minimi della

formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la

sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma

3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia

delle imprese".

- L'art. 4, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 626/1994

cosi' recita: "a) designano i lavoratori incaricati

dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di

evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed

immediato e di pronto soccoro".

Nota all'allegato IV:

- Il titolo II del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:

"Titolo II

Luoghi di lavoro

Art. 30 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione

delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono

per luoghi di lavoro:

a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro,

ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unita'

produttiva, nonche' ogni altro luogo nell'area della

medesima azienda ovvero unita' produttiva comunque

accessibile per il lavoro.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci;

e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una

impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area

edificata dell'azienda.

3. Ferme restando le diposizioni di legge vigenti, le

prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di

lavoro sono specificate nell'allegato II.

4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo

conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di

handicap.

5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare per

le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i

gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati

direttamente da lavoratori portatori di handicap.

6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai

luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1 gennaio 1993,

ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la

mobilita' e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di

igiene personale.

Art. 31 (Requisiti di sicurezza e di salute). - 1. Ferme

restando le disposizioni legislative e regolamentari

vigenti, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati

anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto

devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e sa-

lute di cui al presente titolo entro il 1 gennaio 1996.

Art. 32 (Obblighi del datoe di lavoro). - 1. Il datore

di lavoro provvede affinche':

a) le vie di circolazione interne o all'aperto che

conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di

emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne

l'utilizzazione in ogni evenienza;

b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi

vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e

vengano eliminati, quanto piu' rapidamente possibile, i

difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la

salute dei lavoratori;

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi

vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare

condizioni igieniche adeguate;

d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati

alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano

sottoposti a regolare manutenzione e al controllo e loro

funzionamento.

Art. 33. (Adeguamenti di norme). - 1 .............

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14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano

in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente

decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana".


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