Decreto Legislativo n. 493 del 14 agosto 1996 (G.U.S.O. n. 223 del 23/09/1996)
Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per
la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6,
comma 3;
Vista la direttiva 92/58/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1992, concernente
le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul
luogo di lavoro (nona direttiva particolare, ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 12 luglio 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita', dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e
gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro nei settori di attivita' privati
o pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996,
n. 242, in seguito complessivamente indicati come decreto legislativo n.
626/1994.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, in seguito
indicata come segnaletica di sicurezza, una segnaletica che, riferita ad un
oggetto, ad una attivita' o ad una situazione determinata, fornisce una
indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul
luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un
colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un
segnale gestuale;
b) segnale di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe
far correre o causare un pericolo;
c) segnale di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o
pericolo;
d) segnale di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato
comportamento;
e) segnale di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce
indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di
salvataggio;
f) segnale di informazione, un segnale che fornisce indicazioni diverse da
quelle specificate alle lettere da b) ad e);
g) cartello, un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica,
di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione
determinata, la cui visibilita' e' garantita da una illuminazione di
intensita' sufficiente;
h) cartello supplementare, un cartello impiegato assieme ad un cartello del
tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
i) colore di sicurezza, un colore al quale e' assegnato un significato
determinato;
j) simbolo o pittogramma, un'immagine che rappresenta una situazione o che
prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una
superficie luminosa;
k) segnale luminoso, un segnale emesso da un dispositivo costituito da
materiale trasparente o semitrasparente, che e' illuminato dall'interno o
dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
l) segnale acustico, un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un
apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
m) comunicazione verbale, un messaggio verbale predeterminato, con impiego
di voce umana o di sintesi vocale;
n) segnale gestuale, un movimento o posizione delle braccia o delle mani in
forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti
un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica
impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale,
marittimo ed aereo.
4. Per i termini non espressamente definiti, valgono le definizioni di cui
al decreto legislativo n. 626/1994, le cui disposizioni si applicano
integralmente, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel
presente decreto legislativo.
Art. 2. Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformita'
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, risultano
rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con
misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici
di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica
di sicurezza, secondo le prescrizioni degli allegati al presente decreto,
allo scopo di:
a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di
soccorso o di salvataggio;
e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza
indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati
al presente decreto, il datore di lavoro, anche in riferimento alla
normativa nazionale di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo
le particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o
dell'unita' produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista
dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario,
fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato V.
Art. 3. Requisiti della segnaletica
1. La segnaletica di sicurezza impiegata per la prima volta a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto deve essere conforme alle
prescrizioni riportate negli allegati.
2. La segnaletica di sicurezza gia' impiegata sui luoghi di lavoro alla
data di cui al comma 1 deve essere resa conforme alle prescrizioni
riportate negli allegati entro 6 mesi da tale data.
Art. 4. Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia informato di tutte
le misure adottate e da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza
impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unita' produttiva;
b) i lavoratori siano informati di tutte le misure adottate riguardo alla
segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero
dell'unita' produttiva.
2. Il datore di lavoro provvede affinche' il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza ed i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in
particolare sottoforma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto
specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto
quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonche' i comportamenti
generici e specifici da seguire.
Art. 5. Adeguamento degli allegati
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale si
provvede agli adeguamenti di natura tecnica degli allegati al presente
decreto adottati in sede comunitaria, sentita eventualmente la Commissione
consultiva di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'articolo 26 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e modificato dall'articolo
13 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
Art. 6. Modifica della normativa vigente
1. L'articolo 355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, e' sostituito dal seguente:
"Art. 355. (Indicazioni per i recipienti). - I recipienti nei quali sono
conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi devono, allo scopo di
rendere nota la natura e la pericolosita' del loro contenuto, portare le
indicazioni i contrassegni prescritti per ciascuno di essi dalla normativa
che li disciplina.".
Art. 7. Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
524.
2. E' soppressa la tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Art. 8. Sanzioni
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione degli articoli 2, 3 e 4, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1.
2. Il preposto e' punito:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire due milioni per la violazione degli articoli 2 e 3;
b) con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a
lire un milione per la violazione dell'articolo 4, comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato I PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA.
1. Considerazioni preliminari 1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere
conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati da II a IX.
1.2. Il presente allegato stabilisce tali requisiti, descrive le diverse
utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza ed enuncia norme generali
sull'intercambiabilita' o complementarieta' di tali segnaletiche.
1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate solo per
trasmettere il messaggio o l'informazione precisati all'articolo 1, comma
2.
2. Modi di segnalazione
2.1. Segnalazione permanente
2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un
obbligo ed altresi' quella che serve ad indicare l'ubicazione e ad
identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di
tipo permanente e costituita da cartelli.
La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i
materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e
costituita da cartelli o da un colore di sicurezza.
2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo
previsto nell'allegato III.
2.1.3. La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta
delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di
sicurezza o da cartelli.
2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo
permanente e costituita da un colore di sicurezza.
2.2. Segnalazione occasionale
2.2.1. La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un'azione
specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere fatti in modo
occasionale e, tenuto conto del principio dell'intercambiabilita' e
complementarita' previsto al paragrafo 3, per mezzo di segnali luminosi,
acustici o di comunicazioni verbali.
2.2.2. La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio
o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo di segnali
gestuali o comunicazioni verbali.
3. Intercambiabilita' e complementarita' della segnaletica
3.1. A parita' di efficacia e a condizione che si provveda ad una azione
specifica di informazione e formazione al riguardo, e' ammessa liberta' di
scelta fra: - un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un
rischio di inciampo o caduta con dislivello; - segnali luminosi, segnali
acustici o comunicazione verbale; - segnali gestuali o comunicazione
verbale.
3.2. Determinate modalita' di segnalazione possono essere utilizzate
assieme, nelle combinazioni specificate di seguito: - segnali luminosi e
segnali acustici; - segnali luminosi e comunicazione verbale; - segnali
gestuali e comunicazione verbale.
4. Colori di sicurezza
4.1. Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le
segnalazioni per le quali e' previsto l'uso di un colore di sicurezza.
(omesso)
5. L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da:
5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso
tipo che turbino la visibilita' o l'udibilita'; cio' comporta, in
particolare, la necessita' di:
5.1.1. evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini
gli uni agli altri;
5.1.2. non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano
confondersi;
5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra
emissione luminosa poco distinta;
5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;
5.1.5. non utilizzare un segnale onoro se il rumore di fondo e' troppo
intenso;
5.2. cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale,
cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di
segnalazione.
6. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere
regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e riparati e,
se necessario, sostituiti, affinche' conservino le loro proprieta'
intrinseche o di funzionamento.
7. Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da
sistemare e' in funzione dell'entita' dei rischi, dei pericoli o delle
dimensioni dell'area da coprire
8. Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, deve
essere garantita un'alimentazione di emergenza nell'eventualita' di
un'interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio venga
meno con l'interruzione stessa.
9. Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento, l'inizio di
un'azione che si richiede di effettuare; esso deve avere una durata pari a
quella richiesta dall'azione.
I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo
ogni utilizzazione.
10. Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una
verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale prima di essere
messe in servizio e, in seguito, con periodicita' sufficiente.
11. Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacita'
uditive o visive, eventualmente a causa dell'uso di mezzi di protezione
personale, devono essere adottate adeguate misure supplementari o
sostitutive.
12. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di
quantitativi notevoli di sostanze o preparati pericolosi devono essere
segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente
all'allegato II, punto 3.2, o indicati conformemente all'allegato III,
punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o
recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.
Allegato II PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI.
1. Caratteristiche intrinseche
1.1. Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti al punto 3, in
funzione del loro oggetto specifico (cartelli di divieto, di avvertimento,
di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio).
1.2. I pittogrammi devono essere il piu' possibile semplici, con omissione
dei particolari di difficile comprensione.
1.3. I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure
riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di
particolari, purche' il significato sia equivalente e non sia reso equivoco
da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati.
1.4. I cartelli devono essere costituiti di materiale il piu' possibile
resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori
ambientali.
1.5. Le dimensioni e le proprieta' colorimetriche e fotometriche dei
cartelli devono essere tali da garantirne una buona visibilita' e
comprensione.
1.5.1. Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula:
A > L2/2000
Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m2 ed L e' la
distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora
riconoscibile. La formula e' applicabile fino ad una distanza di circa 50
metri.
1.5.2. Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si
rinvia alla normativa di buona tecnica dell'UNI.
2. Condizioni d'impiego
2.1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad
un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale,
all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle
immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende
segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e
visibile.
Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 626/1994, in caso di
cattiva illuminazione naturale sara' opportuno utilizzare colori
fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.
2.2. Il cartello va rimosso quando non sussiste piu' la situazione che ne
giustificava la presenza.
3. Cartelli da utilizzare
3.1 Cartelli di divieto
- Caratteristiche intrinseche:
- forma rotonda;
- pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da
sinistra a destra lungo il simbolo, con un inclinazione di 45) rossi (il
rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).
(segnali omessi)
Allegato III PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE
TUBAZIONI.
1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o
preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e al decreto
ministeriale 28 gennaio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, i
recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati
pericolosi nonche' le tubazioni visibili che servono a contenere o a
trasportare dette sostanze o preparati pericolosi, vanno muniti
dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) prevista
dalle disposizioni citate.
Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro
per una breve durata ne' a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a
condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare
azioni di informazione o di formazioni, che garantiscano un livello
identico di protezione.
L'etichettatura di cui al primo comma puo' essere:
- sostituita da cartelli di avvertimento previsti all'allegato II che
riportino lo stesso pittogramma o simbolo;
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome o la formula della
sostanza o del preparato pericoloso, e da dettagli sui rischi connessi;
- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti
sul luogo di lavoro, da cartelli utilizzati a livello comunitario per il
trasporto di sostanze o preparati pericolosi.
2. La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue:
- sul lato visibile o sui lati visibili;
- in forma rigida, autoadesiva o verniciata.
3. All'etichettatura di cui al punto 1 che precede si applicano, se del
caso, i criteri in materia di caratteristiche intrinseche previsti
all'allegato II, punto 1.4 e le condizioni di impiego all'allegato II,
punto 2, riguardanti i cartelli di segnalazione.
4. L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere applicata, fatte
salvi i punti 1, 2 e 3, in modo visibile vicino ai punti che presentano
maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve comparire
ripetute volte.
5. Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito di sostanze o
preparati pericolosi in quantita' ingenti devono essere segnalati con un
cartello di avvertimento appropriato scelto tra quelli elencati
nell'allegato II, punto 3.2 o essere identificati conformemente
all'allegato III, punto 1, a meno che l'etichettatura dei vari imballaggi o
recipienti sia sufficiente a tale scopo, in funzione dell'allegato II,
punto 1.5 relativo alle dimensioni.
Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati pericolosi
puo' essere indicato con il cartello di avvertimento "pericolo generico".
I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso,
nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di
magazzinaggio.
Allegato IV PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD
INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO.
1. Premessa Il presente allegato si applica alle attrezzature destinate in
via esclusiva alla lotta antincendio.
2. Le attrezzature antincendio devono essere identificate mediante apposita
colorazione ed un cartello indicante la loro ubicazione o mediante
colorazione delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali
posizioni.
3. Il colore d'identificazione di queste attrezzature e' il rosso.
La superficie in rosso dovra' avere ampiezza sufficiente per consentire
un'agevole identificazione.
4. I cartelli descritti all'allegato II, punto 3.5 devono essere utilizzati
per indicare l'ubicazione delle attrezzature in questione.
allegato V PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI
PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE.
1. Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo
1.1. Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e
di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate
dell'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il
giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.
1.2. Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni
dell'ostacolo o del punto pericoloso che s'intende segnalare.
1.3. Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere
un'inclinazione di circa 45 e dimensioni piu' o meno uguali fra loro.
1.4. Esempio:
(segnale omesso)
2. Segnalazione delle vie di circolazione
2.1. Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la
tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli devono essere
chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile,
preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento.
2.2. L'ubicazione delle strisce dovra' tenere conto delle distanze di
sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto cio' che
puo' trovarsi nelle loro vicinanze nonche' tra i pedoni e i veicoli.
2.3. Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone edificate vanno
parimenti segnalate, nella misura in cui cio' si renda necessario, a meno
che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate.
Allegato VI PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI.
1. Proprieta' intrinseche
1.1. La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso
adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d'impiego previste,
senza provocare abbagliamento per intensita' eccessiva o cattiva
visibilita' per intensita' insufficiente.
1.2. La superficie luminosa emettitrice del segnale puo' essere di colore
uniforme o recare un simbolo su un fondo determinato.
1.3. Il colore uniforme deve corrispondere alla tabella dei significati dei
colori riportata all'allegato I, punto 4.
1.4. Quando il segnale reca un simbolo, quest'ultimo dovra' rispettare, per
analogia, le regole ad esso applicabili, riportate all'allegato II.
2. Regole particolari d'impiego
2.1. Se un dispositivo puo' emettere un segnale continuo ed uno
intermittente, il segnale intermittente sara' impiegato per indicare,
rispetto a quello continuo, un livello piu' elevato di pericolo o una
maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione richiesta od imposta.
La durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti di un segnale
luminoso andranno calcolate in modo
- da garantire una buona percezione del messaggio, e
- da evitare confusioni sia con differenti segnali luminosi che con un
segnale luminoso continuo.
2.2. Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico si utilizza un
segnale luminoso intermittente, il codice del segnale dovra' essere
identico.
2.3. Un dispositivo destinato ad emettere un segnale luminoso utilizzabile
in caso di pericolo grave andra' munito di comandi speciali o di lampada
ausiliaria.
Allegato VII PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI.
1. Proprieta' intrinseche
1.1. Un segnale acustico deve:
a) avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo
da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso;
b) essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla durata
degli impulsi ed alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e
distinguersi nettamente, da una parte, da un altro segnale acustico e,
dall'altra, dai rumori di fondo.
1.2. Nei casi in cui un dispositivo puo' emettere un segnale acustico con
frequenza costante e variabile, la frequenza variabile andra' impiegata per
segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un livello piu' elevato di
pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione sollecitata o
prescritta.
2. Codice da usarsi Il suono di un segnale di sgombero deve essere
continuo.
Allegato VIII PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE.
1. Proprieta intrinseche
1.1. La comunicazione verbale s'instaura fra un parlante o un emettitore e
uno o piu' ascoltatori, in forma di testi brevi, di frasi, di gruppi di
parole o di parole isolate, eventualmente in codice.
1.2. I messaggi verbali devono essere il piu' possibile brevi, semplici e
chiari; la capacita' verbale del parlante e le facolta' uditive di chi
ascolta devono essere sufficienti per garantire una comunicazione verbale
sicura.
1.3. La comunicazione verbale puo' essere diretta (impiego della voce
umana) o indiretta (voce umana o sintesi vocale diffusa da un mezzo
appropriato).
2. Regole particolari d'impiego
2.1. Le persone interessate devono conoscere bene il linguaggio utilizzato
per essere in grado di pronunciare e comprendere correttamente il messaggio
verbale e adottare, in funzione di esso, un comportamento adeguato nel
campo della sicurezza e della salute.
2.2. Se la comunicazione verbale e' impiegata in sostituzione o ad
integrazione dei segnali gestuali, si dovra' far uso di parole chiave,
come:
- via: per indicare che si e' assunta la direzione
dell'operazione;
- alt: per interrompere o terminare un movimento;
- ferma: per arrestare le operazioni;
- solleva: per far salire un carico;
- abbassa: per far scendere un carico;
- avanti |
- indietro | (se necessario, questi ordini andranno coordinati co
> codici gestuali corrispondenti);
- a destra |
- a sinistra:|
- attenzione: per ordinare un alt o u arresto d'urgenza;
- presto: per accelerare un movimento per motivi di sicurezza.
Allegato IX PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI.
1. Proprieta' Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio,
facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro
segnale gestuale.
L'impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico e
per un singolo segnale gestuale.
I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate,
potranno variare leggermente o essere piu' particolareggiati rispetto alle
figurazioni riportate al punto 3, purche' il significato e la comprensione
siano per lo meno equivalenti.
2. Regole particolari d'impiego
2.1. La persona che emette i segnali, detta "segnalatore", impartisce, per
mezzo di segnali gestuali, le istruzioni di manovra al destinatario dei
segnali, detto "operatore".
2.2. Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la
totalita' delle manovre, senza essere esposto a rischi a causa di esse.
2.3. Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al
comando delle manovre e alla sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle
vicinanze.
2.4 Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2.2, occorrera'
prevedere uno o piu' segnalatori ausiliari.
2.5. Quando l'operatore non puo' eseguire con le dovute garanzie di
sicurezza gli ordini ricevuti, deve sospendere la manovra in corso e
chiedere nuove istruzioni.
2.6. Accessori della segnalazione gestuale Il segnalatore deve essere
individuato agevolmente dall'operatore.
Il segnalatore deve indossare o impugnare uno o piu' elementi di
riconoscimento adatti, come giubbotto, casco, manicotti, bracciali,
palette.
Gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente unico,
e riservato esclusivamente al segnalatore.
3. Gesti convenzionali da utilizzare Premessa:
La serie dei gesti convenzionali che si riporta di seguito non pregiudica
la possibilita' di impiego di altri sistemi di codici applicabili a livello
comunitario, in particolare in certi settori nei quali si usino le stesse
manovre.
(omesso)
N O T E.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi dell'art. 10, commi
2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio
della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per gli oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- Le legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: "Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee
- legge comunitaria 1993".
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1994. L'art. 6, comma 3, cosi' recita: "3. I termini di
cui all'art. 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n.
146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive
92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovra' provvedersi con
decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di
cui al presente comma sono sottoposti al parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia".
- La direttiva 92/58/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 245 del 26 agosto
1992.
- Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, concerne:
"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro". L'art.
1, comma 1, del suddetto decreto legislativo cosi' recita:
"1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i
settori di attivita' privati o pubblici".
- Il D. Lgs. 19 marzo 199, n. 242, riguarda: "Modifiche ed integrazioni al
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive
comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro".
Nota all'art. 2:
- L'art. 4 comma 1, del D.Lgs n. 626/1994 cosi' recita:
"Art. 4. (Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto). - 1.
Il datore di lavoro e' tenuto all'osservanza delle misure generali di
tutela previste dall'art. 3 e, in relazione alla natura dell'attivita'
dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, deve valutare, nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari".
Nota all'art. 5:
- Per quanto concerne il D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, vedi note alle
premesse.