Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996. (G.U. n. 209 del 06/09/1996)


Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE,

93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri relative alle macchine.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 4 e gli

allegati C e D;

Viste le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, 91/368/CEE

del Consiglio del 20 giugno 1991, 93/44/CEE del Consiglio del 14 giugno

1993, e 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 - art. 6 - concernenti

il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle

macchine;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata

nella riunione del 20 giugno 1995;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del

21 marzo 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione

del 12 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1. - Campo di applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano alle macchine, nonché ai

componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato, così come

definiti al comma 2.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) macchina:

1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra

loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o

altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione

ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo

spostamento o il condizionamento di materiali;

2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato

determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento

solidale;

3) un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una

macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una

serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei

limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile;

b) componente di sicurezza:

un componente, purché non sia un'attrezzatura intercambiabile, che il

costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea immette sul

mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di

sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o

la salute delle persone esposte.

3. Si intende per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul

mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o

di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si

considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di

sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non

rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione.

4. Si intende per messa in servizio:

a) la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul

territorio dell'Unione europea;

b) l'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti

sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di

entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano stati

assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste

direttamente dal costruttore.

5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) le macchine la cui unica fonte di energia sia quella prodotta dalla

forza umana direttamente applicata, ad eccezione delle macchine per il

sollevamento di carichi ovvero di persone;

b) le macchine per uso medico destinate all'impiego diretto sul paziente;

c) le attrezzature specifiche per i parchi di divertimento;

d) le caldaie a vapore e i recipienti a pressione;

e) le macchine specificamente progettate o destinate ad uso nucleare che,

se difettose, possono provocare emissioni di radioattività;

f) le fonti radioattive incorporate in una macchina;

g) le armi da fuoco;

h) i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per il trasporto di

benzina, gasolio per autotrazione, liquidi infiammabili e sostanze

pericolose;

i) i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o per via d'acqua

destinati unicamente al trasporto di persone e quelli destinati al

trasporto delle merci per la sola parte inerente la funzione del trasporto.

Non sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i

veicoli destinati all'industria estrattiva;

l) le navi e le unità mobili off-shore, nonché le attrezzature destinate ad

essere utilizzate a bordo di tali navi o unità;

m) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o

non pubblico di persone;

n) i trattori agricoli e forestali quali definiti al paragrafo 1 dell'art.

1 della direttiva 74/150/CEE, concernente il ravvicinamento delle

legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori

agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva

86/297/CEE;

o) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di

mantenimento dell'ordine;

p) gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di edifici

e costruzioni mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide la cui

inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al

trasporto:

1) di persone;

2) di persone e cose;

3) soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può

penetrarvi senza difficoltà, e attrezzata con elementi di comando situati

al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno;

q) i mezzi destinati al trasporto di persone che utilizzano veicoli a

cremagliera;

r) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

s) gli elevatori di scenotecnica;

t) gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e

materiale.

6. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto

con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le

modifiche del presente regolamento concernenti modalità esecutive e

caratteristiche di ordine tecnico.

Art. 2. - Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza

1. Possono essere immessi sul mercato o messi in servizio le macchine ed i

componenti di sicurezza conformi alle disposizioni del presente regolamento

ed ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, purché debitamente

installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro

destinazione, non pregiudichino la sicurezza e la salute.

2. Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il

costruttore o il suo mandatario residente nell'Unione europea deve

attestare la conformità ai requisiti essenziali di cui al comma 1:

a) per le macchine, mediante la dichiarazione CE di conformità di cui

all'allegato II, punto A, e l'apposizione della marcatura di conformità CE

di cui all'art. 5;

b) per i componenti di sicurezza, mediante la dichiarazione CE di

conformità di cui all'allegato II, punto C.

3. Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di cui al comma 1 le

macchine ed i componenti di sicurezza costruiti in conformità alle norme

armonizzate di cui all'art. 3. che li riguardano.

4. Le macchine che, per dichiarazione del costruttore o di un suo

mandatario residente nell'Unione europea, sono destinate ad essere

incorporate od assemblate con altre macchine per costituire una macchina ai

sensi del presente regolamento possono circolare sul mercato prive della

marcatura di conformità CE, purché corredate della dichiarazione del

fabbricante di cui al punto B dell'allegato II, salvo il caso in cui esse

possano funzionare in modo indipendente.

5. Le macchine per le quali i rischi sono principalmente di origine

elettrica devono rispondere in via prioritaria alle disposizioni di cui

alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva

73/23/CEE, ed alle successive modifiche.

6. L'installatore della macchina o del componente di sicurezza deve

procedere secondo le istruzioni fornite dal costruttore a corredo della

stessa, avendo la piena responsabilità della corretta esecuzione.

7. Nel caso di componenti di sicurezza destinati ad essere incorporati o

assemblati con altri componenti di sicurezza per costituire un altro

componente di sicurezza ai sensi del presente regolamento si applica il

comma 2, lettera b).

Art. 3. - Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per norme armonizzate le

disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione

europea su mandato della Commissione dell'Unione europea e da quest'ultima

approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della

stessa e trasposte in una norma nazionale.

2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate

sono pubblicati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. In assenza di norme armonizzate, con decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i riferimenti delle norme

nazionali che soddisfano a tutti o parte dei requisiti essenziali di

sicurezza di cui all'allegato I.

4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317,

adottano le procedure necessarie per consentire alle parti sociali la

partecipazione nel processo di elaborazione delle norme armonizzate in

materia di macchine.

Art. 4. - Procedura di certificazione

1. Prima di redigere la dichiarazione di conformità di cui all'art. 2,

comma 2, lettera a), il costruttore o un suo mandatario residente

nell'Unione europea, deve:

a) se la macchina non è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV,

costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato V ed osservare gli

adempimenti previsti dallo stesso allegato;

b) se la macchina è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV ed è

fabbricata senza rispettare o rispettando soltanto parzialmente le norme di

cui all'art. 3, comma 2, o in mancanza di queste, sottoporre il modello

della macchina all'esame per la certificazione CE secondo le procedure

previste dall'allegato VI;

c) se la macchina è compresa tra quelle elencante nell'allegato IV ed è

fabbricata conformemente alle norme di cui all'art. 3, comma 2, il

costruttore o il suo mandatario residente nell'Unione europea deve

effettuare, a sua scelta, uno dei seguenti adempimenti:

1) costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato VI e trasmetterlo

ad un organismo di certificazione notificato che lo conserva agli atti e ne

rilascia ricevuta;

2) sottoporre il fascicolo tecnico di cui all'allegato VI all'organismo di

certificazione notificato il quale si limita a verificare che sono state

correttamente utilizzate le norme di cui all'art. 3, comma 2, e rilasciare

un attestato di adeguatezza del fascicolo;

3) sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE

previsto dall'allegato VI.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), punto 1), si applicano altresì

le disposizioni di cui al numero 5, primo periodo, e di cui al numero 7

dell'allegato VI.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), punto 2), si applicano altresì

le disposizioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'allegato VI.

4. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a) e lettera c), punti 1) e 2),

la dichiarazione CE di conformità deve attestare unicamente la conformità

ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.

5. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b) e lettera c) punto 3), la

dichiarazione CE di conformità deve attestare la conformità dell'esemplare

cui si riferisce al modello sottoposto all'esame per la certificazione CE.

6. Prima di redigere la dichiarazione di conformità di cui all'art. 2,

comma 2, lettera b), il costruttore od un suo mandatario residente

nell'Unione europea deve sottoporre i componenti di sicurezza alle

procedure di certificazione di cui ai commi 1, 3, 4 e 5. Inoltre, qualora

si proceda ad un esame per la certificazione CE, l'organismo di

certificazione di cui all'art. 8 verifica l'idoneità del componente di

sicurezza a svolgere le funzioni di sicurezza dichiarate dal costruttore.

7. Nei casi in cui né il costruttore né alcun mandatario residente

nell'Unione europea abbiano ottemperato agli obblighi di cui ai commi 1, 2,

3, 4 e 5, tali obblighi incombono su chiunque immetta la macchina o il

componente di sicurezza sul mercato o assembli macchine o parti di macchine

o componenti di sicurezza di origini diverse per la successiva immissione

sul mercato o costruisca la macchina o il componente di sicurezza per uso

proprio.

8. Non è soggetto agli obblighi di cui al comma 7 colui che installa su una

macchina o su un trattore attrezzature intercambiabili, a condizione che

gli elementi siano compatibili e che ciascuna parte costituente la macchina

montata sia munita della marcatura CE e corredata della dichiarazione CE di

conformità.

9. Le revoche degli attestati di certificazione CE da parte degli organismi

che li hanno rilasciati devono essere motivate e comunicate immediatamente

agli interessati e ai Ministeri dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del

Ministero degli affari esteri, informa gli altri Stati membri e la

Commissione dell'Unione europea delle revoche stesse.

10. Le revoche degli attestati di certificazione CE contengono le

indicazioni dei mezzi di ricorso possibili ed il termine entro cui è

possibile ricorrere.

11. Qualora le macchine siano disciplinate da altre norme relative ad

aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE,

quest'ultima indica che le macchine si presumono conformi a tali norme;

tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facoltà di

scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la

marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le norme

applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze

o nei fogli di istruzione, che devono accompagnare le macchine, sono

riportati i riferimenti normativi applicati.

Art. 5. - Marcatura «CE»

1. La marcatura CE, il cui modello è riportato nell'allegato III, è

costituita dalla sigla «CE».

2. La marcatura CE è apposta sulla macchina in modo visibile e deve essere

leggibile per tutto il prevedibile periodo di durata della stessa,

conformemente al punto 1.7.3. dell'allegato I.

3. Fino alla data del 1° gennaio 1997 è consentita la commercializzazione

di macchine che riportano di seguito alla sigla «CE» le ultime due cifre

dell'anno di apposizione della marcatura di cui al presente articolo.

4. E' vietato apporre sulle macchine marcature che possano indurre in

errore circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE;

possono essere apposti altri marchi, purché non limitino la visibilità e la

leggibilità della marcatura CE.

Art. 6. - Rappresentanza nel Comitato permanente

1. La rappresentanza italiana in seno al Comitato permanente previsto

dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 89/392/CEE, è composta da un

rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e da un rappresentante del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale.

Art. 7. - Ritiro dal mercato e clausola di salvaguardia

1. Per le macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato muniti

della marcatura CE, il controllo della conformità ai requisiti essenziali

di sicurezza di cui all'allegato I è operato dal Ministero dell'industria,

del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della

previdenza sociale, attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento

permanente fra loro al fine di evitare duplicazioni dei controlli.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi, in conformità

alla legislazione vigente, per gli accertamenti di carattere tecnico,

dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e

degli altri uffici tecnici dello Stato.

3. Qualora gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e

sicurezza accertino la non conformità di una macchina o di un componente di

sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, ne

danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Qualora sia constatato che una macchina o un componente di sicurezza,

pur accompagnati dalla dichiarazione di conformità ed utilizzati

conformemente alla loro destinazione, rischiano di pregiudicare la

sicurezza delle persone o, eventualmente, degli animali domestici o dei

beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa

verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro

temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione, con provvedimento

motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di

ricorso e del termine entro cui è possibile ricorrere.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la

Commissione dell'Unione europea dei provvedimenti di cui al comma 4,

precisando se il provvedimento è motivato da:

a) non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato

I;

b) carenza ovvero applicazione non corretta delle norme di cui all'art. 3,

comma 2.

6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla

Commissione dell'Unione europea in seno al Comitato permanente di cui

all'art. 6, i provvedimenti di cui al comma 4 possono essere

definitivamente confermati, modificati o revocati.

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica i

provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 al Ministero del lavoro e della

previdenza sociale ed agli organi di vigilanza.

8. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe

manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di macchine o di

componenti di sicurezza che non sono conformi alle disposizioni del

presente regolamento, purché un apposito cartello indichi chiaramente la

non conformità di dette macchine e di detti componenti di sicurezza e la

impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante

o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle

dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per

assicurare la protezione delle persone.

9. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o dei componenti

di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a carico del costruttore o

del suo mandatario residente nell'Unione europea.

Art. 8. - Organismi di certificazione

1. Le attività di certificazione di cui all'art. 4, relative a macchine o

componenti di sicurezza di cui all'allegato IV, sono effettuate da

organismi autorizzati e notificati ai sensi del presente articolo.

2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di

cui all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel decreto

ministeriale 22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del decreto

legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. La domanda di autorizzazione deve

essere presentata, nelle forme del citato decreto ministeriale 22 marzo

1993, all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato.

3. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni con decreto del

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, agli organismi di cui al

comma 2 con organizzazione conforme alle norme UNI-EN 45011; trascorsi

novanta giorni l'autorizzazione s'intende negata.

4. Le spese relative alla certificazione sono a totale carico del

costruttore o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea. Le spese

relative ai controlli preliminari connessi alla procedura di autorizzazione

degli organismi sono a totale carico del richiedente.

5. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione determinano gli

indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneità dell'attività di

certificazione, vigilano sull'attività degli organismi autorizzati e hanno

facoltà di procedere, attraverso tecnici dei propri uffici centrali e

periferici, ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei

requisiti e il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente

regolamento, operando in coordinamento permanente fra loro.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite

il Ministero degli affari esteri, notifica tempestivamente alla Commissione

dell'Unione europea e agli Stati membri l'elenco degli organismi

autorizzati ed ogni sua successiva modificazione, anche al fine della

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Il Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura periodicamente la

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli

elenchi aggiornati degli organismi autorizzati di cui al presente articolo.

7. Nei casi di certificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lettera c),

punto 2), l'organismo autorizzato ha la responsabilità della corretta

valutazione dell'adeguatezza del fascicolo tecnico.

8. Nei casi di certificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lettera b) e

lettera c), punto 3), l'organismo autorizzato ha la responsabilità della

corretta valutazione della conformità del modello di macchina o di

componente di sicurezza esaminato ai requisiti essenziali di sicurezza di

cui all'allegato I.

Art. 9. - Conferma degli organismi di certificazione

1. Gli organismi già autorizzati in via provvisoria ai sensi della

circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25

febbraio 1993, n. 159258, possono richiedere all'ispettorato tecnico del

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la relativa

riconferma, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del

presente regolamento. Decorso tale termine in mancanza della domanda di

riconferma le autorizzazioni si intendono decadute.

2. L'istanza di cui al comma 1, in regola con il bollo, deve indicare le

eventuali modificazioni intervenute ed ogni elemento utile a completare la

documentazione presentata in sede di istanza provvisoria, secondo le

prescrizioni del presente regolamento.

3. La decisione sulla domanda di riconferma dell'autorizzazione, previa

verifica delle certificazioni rilasciate in via provvisoria, è adottata con

le procedure di cui all'art. 8, entro il termine di centottanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10. - Norma di rinvio

1. Alle procedure relative all'attività di certificazione di conformità

delle macchine e dei componenti di sicurezza e a quelle finalizzate alla

autorizzazione degli organismi di certificazione, alla vigilanza sugli

organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si

applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 11. - Norme finali e transitorie

1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive,

chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria

macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in

servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di

marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli

stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in

uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla

data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le macchine o i componenti di sicurezza già immessi sul mercato o messi

in servizio, per i quali, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1993 e la

data di entrata in vigore del presente regolamento, è stata presentata

all'ISPESL domanda di omologazione non ancora respinta, si intendono

legittimamente immessi sul mercato o messi in servizio se:

a) l'ISPESL conclude positivamente il procedimento di omologazione;

b) l'interessato trasmette la dichiarazione di conformità ed il fascicolo

tecnico di cui al presente regolamento, nel termine di sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, all'ISPESL che

procede alla archiviazione della istanza di omologazione, previa verifica

della completezza della documentazione e, nel caso di macchine o di

componenti indicati nell'allegato IV, previa verifica della sussistenza dei

requisiti di cui all'allegato I o della relativa certificazione rilasciata

da uno degli organismi di cui all'art. 9. La trasmissione all'ISPESL della

documentazione produce gli effetti di cui al comma 3.

3. Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al

decreto ministeriale 12 settembre 1959, messe in servizio successivamente

all'entrata in vigore del presente regolamento, ha l'obbligo di denuncia al

dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPESL dell'avvenuta

installazione della macchina.

4. Le macchine di sollevamento o di spostamento di persone ed i componenti

di sicurezza costruiti in conformità alla legislazione previgente alla data

di entrata in vigore del presente regolamento possono essere immessi sul

mercato e messi in servizio fino al 31 dicembre 1996.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto

obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO I - REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVI ALLA

PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE DELLE MACCHINE E DEI COMPONENTI DI

SICUREZZA.

(previsto dall'art. 2, comma 1)

Ai fini del presente allegato, il termine «macchina» designa sia la

«macchina», quale definita all'articolo 1, comma 2, lettera a), sia il

«componente di sicurezza», quale definito allo stesso comma 2, lettera b).

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute

si applicano soltanto se sussiste il rischio corrispondente per la macchina

in questione allorché viene utilizzata alle condizioni previste dal

fabbricante. In ogni caso i requisiti 1.1.2, 1.7.3 e 1.7.4 si applicano

all'insieme delle macchine oggetto del presente allegato.

2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nel presente

allegato sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della

tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In

questo caso e nella misura del possibile la macchina deve essere progettata

e costruita per tendere verso tali obiettivi.

3. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono stati raggruppati

in funzione dei rischi che coprono.

Le macchine presentano un insieme di rischi che possono essere esposti in

vari capitoli del presente allegato.

Il fabbricante ha l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per cercare

tutti quelli che concernono la sua macchina; deve inoltre progettare e

costruire la macchina tenendo presente l'analisi.

1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE

1.1. Considerazioni generali

1.1.1. Definizioni

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

1. «Zone pericolose», qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una

macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio

per la sicurezza e la salute di detta persona.

2. «Persona esposta», qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte

in una zona pericolosa.

3. «Operatore», la o le persone incaricate di installare, di far

funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di

riparare e di trasportare una macchina.

1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza

a) Per costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere

regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni, se

effettuate nelle condizioni previste dal fabbricante, espongano a rischi le

persone.

Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare il rischio di

infortuni durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi

di montaggio e smontaggio anche se tale rischio fosse la conseguenza di una

situazione anormale prevedibile.

b) Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante deve

applicare i seguenti principi, nell'ordine indicato:

- eliminare o ridurre i rischi nel miglior modo possibile (integrazione

della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina);

- adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che

non possono essere eliminati;

- informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta

efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una

formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo

di protezione individuale.

c) In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché

all'atto della redazione delle istruzioni per l'uso, il fabbricante deve

considerare non soltanto l'uso normale della macchina, ma anche l'uso della

macchina ragionevolmente prevedibile.

La macchina deve essere progettata in modo da evitare che sia utilizzata

anormalmente, se ciò può comportare un rischio. Negli altri casi le

istruzioni per l'uso devono richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sulle

controindicazioni nell'uso della macchina che potrebbero, in base

all'esperienza, presentarsi.

d) Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo

possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche (stress)

dell'operatore, tenuto conto dei principi dell'ergonomia.

e) All'atto della progettazione e della costruzione il fabbricante deve

tener conto degli obblighi imposti all'operatore dall'uso necessario o

prevedibile delle attrezzature di protezione individuali (ad esempio:

calzature, guanti, ecc.).

f) La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli

accessori speciali essenziali per poterla regolare, eseguirne la

manutenzione e utilizzarla senza alcun rischio.

1.1.3. Materiali e prodotti

I materiali utilizzati per la costruzione della macchina o i prodotti

impiegati ed originati durante la sua utilizzazione non devono presentare

rischi per la sicurezza e la salute delle persone esposte.

In particolare, se vengono usati dei fluidi, la macchina deve essere

progettata e costruita in modo da poter essere utilizzata senza rischi

dovuti al riempimento, all'utilizzazione, al recupero e all'evacuazione.

1.1.4. Illuminazione

Il fabbricante fornisce un'illuminazione incorporata adeguata alle

operazioni dove, malgrado un'illuminazione ambiente avente un valore

normale, la mancanza di tale dispositivo potrebbe determinare rischi.

Il fabbricante deve avere cura che non vi siano zone d'ombra, abbaglianti

fastidiosi, né effetti stroboscopici pericolosi dovuti all'illuminazione

fornita dal fabbricante.

Gli organi interni che devono essere ispezionati frequentemente devono

essere muniti di opportuni dispositivi di illuminazione; lo stesso dicasi

per le zone di regolazione e di manutenzione.

1.1.5. Progettazione della macchina ai fini di trasporto

La macchina o ciascuno dei suoi diversi elementi deve:

- poter essere trasportata in modo sicuro

- essere imballata o progettata per essere immagazzinata in modo sicuro e

senza deterioramenti (per esempio: sufficiente stabilità, supporti

speciali, ecc.).

Se la massa, le dimensioni o la forma della macchina o dei suoi vari

elementi non ne consentono lo spostamento a mano, la macchina o ciascuno

dei suoi vari elementi deve essere:

- munita di accessori che consentano di afferrarla con un mezzo di

sollevamento;

- progettata in modo da consentire il fissaggio di detti accessori (ad

esempio: fori filettati),

- di forma tale che i normali mezzi di sollevamento possano adattarvisi

facilmente.

Se la macchina o uno dei suoi elementi possono essere trasportati a mano,

essa deve essere:

- facilmente spostabile,

- munita di dispositivi di presa (ad esempio: maniglie, ecc.) che ne

consentano il trasporto in tutta sicurezza.

Sono necessarie disposizioni speciali per il trasporto di utensili e/o di

parti di macchine, anche leggeri, potenzialmente pericolosi (forma,

materia, ecc.).

1.2. Comandi

1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando

I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da essere

tanto sicuri ed affidabili da evitare qualsiasi situazione pericolosa. Essi

devono in particolare essere progettati e costruiti in modo:

- che resistano alle sollecitazioni normali di servizio e agli agenti

esterni,

- che non si producano situazioni pericolose in caso di errori di logica

nelle manovre.

1.2.2. Dispositivi di comando

I dispositivi di comando devono essere:

- chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati da

una marcatura adatta,

- disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida,

- progettati in modo tale che il movimento del dispositivo di comando sia

coerente con l'azione del comando,

- situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all'occorrenza, di

taluni organi, come un arresto di emergenza, una console di apprendimento

per i robot,

- sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi supplementari,

- progettati o protetti in modo che l'azione comandata, se comporta un

rischio, non possa aver luogo senza una manovra intenzionale,

- fabbricati in modo da resistere agli sforzi prevedibili; particolare

attenzione sarà data ai dispositivi di arresto di emergenza che possono

essere soggetti a grossi sforzi.

Se un dispositivo di comando è progettato e costruito per consentire varie

azioni differenti, vale a dire se la sua azione è univoca (ad esempio:

utilizzazione di tasti, ecc.), l'azione comandata deve essere chiaramente

indicata e, all'occorrenza, confermata.

La posizione e la corsa dei dispositivi di comando, nonché lo sforzo

richiesto devono essere compatibili con l'azione comandata, tenendo conto

dei principi ergonomici. Si deve tener conto degli obblighi dovuti all'uso

necessario e prevedibile di dispositivi di protezione individuale (ad

esempio: calzature, guanti, ecc.).

La macchina deve essere munita di dispositivi di segnalazione (quadranti,

segnali, ecc.) e indicazioni la cui conoscenza è necessaria per un

funzionamento sicuro. Dal posto di comando l'operatore deve poter vedere

l'indicazione dei suddetti dispositivi.

Dal posto di comando principale l'operatore deve poter essere in grado di

assicurarsi dell'assenza di persone esposte nelle zone di rischio.

Se ciò fosse impossibile, il sistema di comando deve essere progettato e

costruito in modo che ogni messa in marcia sia preceduta da un segnale di

avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo e i

mezzi per impedire rapidamente l'avviamento della macchina.

1.2.3. Avviamento

L'avviamento di una macchina deve essere possibile soltanto con una azione

volontaria su un dispositivo di comando previsto a tal fine.

Lo stesso dicasi

- per la rimessa in marcia dopo un arresto, indipendentemente dall'origine,

- per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di

funzionamento (ad esempio: velocità, pressione, ecc.),

salvo se questa rimessa in marcia o questa modifica delle condizioni di

funzionamento non presenti alcun rischio per le persone esposte.

La rimessa in marcia o la modifica delle condizioni di funzionamento

risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico non riguarda

questo requisito essenziale.

Se una macchina dispone di più dispositivi di comando dell'avviamento e se,

di conseguenza, gli operatori possono mettersi reciprocamente in pericolo,

devono essere previsti dispositivi complementari per escludere questo

rischio (ad esempio: dispositivi di convalida o selettori che consentono il

funzionamento di un solo dispositivo di avviamento per volta).

La rimessa in funzionamento automatico di un impianto automatizzato dopo un

arresto deve poter essere effettuata facilmente, dopo che sono soddisfatte

le condizioni di sicurezza.

1.2.4. Dispositivo di arresto

Arresto normale

Ogni macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta

l'arresto generale in condizioni di sicurezza.

Ogni posto di lavoro deve essere munito di un dispositivo di comando che

consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutti gli elementi

mobili della macchina o unicamente parti di essi, in modo che la macchina

sia in situazione di sicurezza. L'ordine di arresto della macchina deve

essere prioritario rispetto agli ordini di avviamento.

Ottenuto l'arresto della macchina o dei suoi elementi pericolosi, si deve

interrompere l'alimentazione degli azionatori.

Arresto di emergenza

Ogni macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di

emergenza che consentano di evitare situazioni di pericolo che rischino di

prodursi imminentemente o che si stiano producendo. Sono escluse da

quest'obbligo:

- le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può

ridurre il rischio perché non riduce il tempo per ottenere l'arresto

normale oppure perché non permette di prendere le misure specifiche che il

rischio richiede,

- le macchine portatili e quelle a guida manuale.

Detto dispositivo deve:

- comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben

visibili e rapidamente accessibili,

- provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve

possibile, senza creare rischi supplementari,

- eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di

salvaguardia.

Quando si smette di azionare il comando dell'arresto di emergenza dopo un

ordine di arresto, detto ordine deve essere mantenuto da un blocco del

dispositivo di arresto di emergenza, sino al suo sblocco; non deve essere

possibile ottenere il blocco del dispositivo senza che quest'ultimo generi

un ordine di arresto; lo sblocco del dispositivo deve essere possibile

soltanto con una apposita manovra e non deve riavviare la macchina, ma

soltanto autorizzarne la rimessa in funzione.

Impianti complessi

Nel caso di macchine o di elementi di macchine progettati per lavorare

assemblati, il fabbricante deve progettare e controllare la macchina in

modo tale che i dispositivi di arresto, compreso l'arresto di emergenza,

possano bloccare non soltanto la macchina ma anche tutte le attrezzature a

valle e/o a monte qualora il loro mantenimento in funzione costituisse un

pericolo.

1.2.5. Selettore modale di funzionamento

Il modo di comando selezionato deve avere la priorità su tutti gli altri

sistemi di comando, salvo l'arresto di emergenza.

Se la macchina è stata progettata e costruita per consentire il

funzionamento o il comando multimodale e presenta diversi livelli di

sicurezza (ad esempio: per consentire la regolazione, la manutenzione,

l'ispezione, ecc.), essa deve essere equipaggiata di un selettore modale

che possa essere bloccato in ciascuna posizione di funzionamento. A

ciascuna posizione del selettore corrisponderà un solo modo di comando o di

funzionamento.

Il selettore può essere sostituito da altri mezzi di selezione che

consentano di limitare l'utilizzazione di talune funzioni della macchina ad

alcune categorie di operatori (ad esempio: codici di accesso a talune

funzioni di comandi numerici, ecc.).

Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con i

dispositivi di protezione neutralizzati, il selettore modale deve

simultaneamente:

- escludere il comando automatico,

- autorizzare i movimenti soltanto mediante dispositivi di comando che

necessitano un'azione continuata,

- autorizzare il funzionamento degli elementi mobili pericolosi soltanto in

condizioni di sicurezza migliorate (ad esempio, velocità ridotta, sforzo

ridotto, a intermittenza o altre disposizioni adeguate) evitando i rischi

derivanti dalle sequenze collegate;

- vietare qualsiasi movimento che potrebbe presentare un pericolo, se

volontariamente o involontariamente agisse sui sensori interni della

macchina.

Inoltre al posto di manovra, l'operatore deve avere la padronanza del

funzionamento degli elementi sui quali agisce.

1.2.6. Avaria del circuito di alimentazione di energia

L'interruzione, il ripristino dopo un'interruzione o la variazione,

indipendentemente dal senso, dell'alimentazione di energia della macchina

non deve creare situazioni pericolose.

In particolare occorre evitare:

- l'avviamento intempestivo,

- l'impedimento dell'arresto della macchina se l'ordine è già stato dato,

- la caduta o l'espulsione di un elemento mobile della macchina o di un

pezzo della macchina,

- l'impedimento dell'arresto automatico o manuale degli elementi mobili di

qualsiasi tipo,

- l'inefficienza dei dispositivi di protezione.

1.2.7. Avaria del circuito di comando

Un'anomalia della logica del circuito di comando, un'avaria o un

deterioramento del circuito di comando non devono creare situazioni

pericolose.

In particolare occorre evitare:

- l'avviamento intempestivo,

- l'impedimento dell'arresto della macchina se l'ordine è già stato dato,

- la caduta o l'espulsione di un elemento mobile della macchina o di un

pezzo della macchina,

- l'impedimento dell'arresto automatico o manuale degli elementi mobili di

qualsiasi tipo,

- l'inefficacia dei dispositivi di protezione.

1.2.8. Software

Il «software» di dialogo tra operatore e sistema di comando o di controllo

di una macchina deve essere progettato in modo che sia di facile impiego.

1.3. Misure di protezione contro i rischi meccanici

1.3.1. Stabilità

La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve essere progettata e

costruita in modo che, nelle condizioni di funzionamento previste

(eventualmente tenendo conto delle condizioni climatiche), la sua stabilità

sia tale da consentirne l'utilizzazione senza rischio di rovesciamento, di

caduta o di spostamento intempestivo.

Se la forma stessa della macchina o la sua installazione non garantiscono

sufficiente stabilità, devono essere previsti ed indicati nelle istruzioni

per l'uso appositi mezzi di fissaggio.

1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento

Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento devono

resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l'utilizzazione

prevista dal fabbricante.

I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza

sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione previsto dal

fabbricante, in particolare per quanto concerne i fenomeni di fatica, di

invecchiamento, di corrosione e di abrasione.

Il fabbricante indicherà nelle istruzioni per l'uso i tipi e le frequenze

delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Egli

indicherà eventualmente i pezzi soggetti ad usura, nonché i criteri di

sostituzione.

Se, nonostante le precauzioni prese (ad esempio nel caso delle mole),

sussistono rischi di esplosione o di rottura, gli elementi mobili in

questione devono essere montati e protetti in modo che i loro eventuali

frammenti vengano trattenuti.

Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta

pressione, dovranno poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne

previste e saranno solidamente fissate e/o protette da qualsiasi tipo di

danneggiamento esterno; opportune precauzioni saranno prese affinché, in

caso di rottura, esse non presentino rischi (movimenti bruschi, getti ad

alta pressione, ecc.).

In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso

l'utensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare

rischi per le persone esposte (ad esempio: rottura dell'utensile):

- al momento del contatto utensili/pezzo, l'utensile deve aver raggiunto le

sue normali condizioni di lavoro,

- al momento dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile (volontario o

accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell'utensile

debbono essere coordinati.

1.3.3. Rischi dovuti alla caduta e alla proiezione di oggetti

Devono essere prese precauzioni per evitare la caduta o la proiezione di

oggetti (pezzi lavorati, utensili, trucioli, frammenti, residui ecc.) che

possono presentare un rischio.

1.3.4. Rischi dovuti a superfici, spigoli ed angoli

Gli elementi accessibili della macchina devono essere privi, entro i limiti

consentiti dalle loro funzioni, di angoli acuti e di spigoli vivi, nonché

di superfici rugose che possono causare lesioni.

1.3.5. Rischi dovuti alle macchine combinate

Quando la macchina è prevista per poter eseguire diversi tipi di operazioni

con ripresa manuale del pezzo fra ogni operazione (macchina combinata),

essa deve essere progettata e costruita in modo che ciascun elemento possa

essere utilizzato separatamente senza che gli altri elementi costituiscano

un pericolo o un impedimento per la persona esposta.

A tal fine gli elementi che non siano protetti devono poter essere messi in

moto o arrestati individualmente.

1.3.6. Rischi dovuti alle variazioni di velocità di rotazione degli

utensili

Quando la macchina è progettata per effettuare operazioni in condizioni di

impiego diverse (ad esempio: in materia di velocità e di alimentazione),

deve essere progettata e costruita in modo che la scelta e la regolazione

di tali condizioni possano essere effettuate in modo sicuro e affidabile.

1.3.7. Prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili

Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati, costruiti e

disposti per evitare i rischi oppure, se sussistono rischi, essere muniti

di protezioni o dispositivi di protezione in modo tale da prevenire

qualsiasi rischio di contatto che possa provocare infortuni.

Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un

blocaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro. Nei casi in cui,

malgrado le precauzioni prese, può verificarsi un bloccaggio, mezzi di

protezione specifici, utensili specifici, le istruzioni per l'uso ed,

eventualmente, un'indicazione sulla macchina stessa dovranno essere forniti

dal fabbricante per permettere di sbloccare la macchina senza rischi

1.3.8. Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili

Le protezioni o dispositivi di protezione usati contro i rischi dovuti agli

elementi mobili devono essere scelti in funzione del rischio effettivo. Per

la scelta si deve ricorrere alle seguenti indicazioni:

A. Elementi mobili di trasmissione

Le protezioni progettate per proteggere le persone esposte ai rischi dovuti

agli elementi mobili di trasmissione (ad esempio: pulegge, cinghie,

ingranaggi, cremagliere, alberi di trasmissione, ecc.) devono essere:

- sia delle protezioni fisse, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.1;

- sia delle protezioni mobili, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.2.A.

Se si prevedono frequenti interventi deve essere scelta quest'ultima

soluzione.

B. Elementi mobili che partecipano alla lavorazione

Le protezioni o i dispositivi di protezione progettati per proteggere le

persone esposte ai rischi provocati dagli elementi mobili che concorrono al

lavoro (quali, ad esempio, utensili da taglio, elementi mobili delle

presse, cilindri, pezzi in corso di lavorazione, ecc.) devono essere:

- possibilmente delle protezioni fisse, conformi ai requisiti 1.4.1 e

1.4.2.1;

- oppure protezioni mobili conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.2.B o

dispositivi di protezione quali i dispositivi sensibili (ad esempio: relé

immateriali, commutatori a tappeto), i dispositivi di protezione che

mantengono l'operatore a distanza (ad esempio: comandi a due mani), i

dispositivi di protezione destinati a impedire automaticamente l'accesso di

tutto o parte del corpo dell'operatore alla zona pericolosa, conformemente

ai requisiti 1.4.1 e 1.4.3.

Tuttavia, se taluni elementi mobili che partecipano alla lavorazione non

possono essere resi inaccessibili, interamente o in parte, durante il loro

funzionamento a causa delle operazioni che richiedono l'intervento

dell'operatore in loro prossimità, detti elementi, per quanto tecnicamente

possibile, devono essere muniti:

- di protezioni fisse, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.1 che

impediscano l'accesso alle parti degli elementi non utilizzate per la

lavorazione,

- e di protezioni regolabili, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.3 che

limitino l'accesso alle parti degli elementi mobili indispensabili alla

lavorazione.

1.4. Caratteristiche richieste per le protezioni ed i dispositivi di

protezione

1.4.1. Requisiti generali

Le protezioni e i dispositivi di protezione:

- devono essere di costruzione robusta,

- non devono provocare rischi supplementari,

- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,

- devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa,

- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di

lavoro,

- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o

la sostituzione degli attrezzi nonché per i lavori di manutenzione,

limitando però l'accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato

il lavoro e se possibile, senza smontare la protezione o il dispositivo di

protezione.

1.4.2. Requisiti particolari per le protezioni

1.4.2.1. Protezioni fisse

Le protezioni fisse devono essere fissate solidamente.

Il loro fissaggio deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di

utensili per la loro apertura.

Per quanto possibile, esse non devono poter rimanere al loro posto in

mancanza dei loro mezzi di fissaggio.

1.4.2.2. Protezioni mobili

A. Le protezioni mobili del tipo A devono:

- per quanto possibile, restare unite alla macchina quando siano aperte;

- essere munite di un dispositivo di bloccaggio che impedisca l'avviamento

degli elementi mobili sino a quando esse consentono l'accesso a detti

elementi e inserisca l'arresto non appena esse non sono più in posizione di

chiusura.

B. Le protezioni mobili del tipo B devono essere progettate ed inserite nel

sistema di comando in modo che:

- la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fin tanto che

l'operatore può raggiungerli,

- la persona esposta non possa accedere agli elementi mobili in movimento,

- la loro regolazione richieda un intervento volontario, ad esempio, l'uso

di un attrezzo, di una chiave, ecc.,

- la mancanza o il mancato funzionamento di uno dei loro elementi impedisca

l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili,

- un ostacolo di natura adeguata garantisca una protezione in caso di

rischio di proiezione.

1.4.2.3. Protezioni regolabili che limitano l'accesso

Le protezioni regolabili che limitano l'accesso alle parti degli elementi

mobili indispensabili alla lavorazione devono:

- potersi regolare manualmente o automaticamente a seconda del tipo di

lavorazione da eseguire;

- potersi regolare facilmente senza l'uso di un attrezzo;

- ridurre per quanto possibile il rischio di proiezione.

1.4.3. Requisiti particolari per i dispositivi di protezione

I dispositivi di protezione devono essere concepiti ed inseriti nel sistema

di comando in modo che:

- la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintantoché

l'operatore può raggiungerli,

- la persona esposta non possa accedere agli elementi mobili in movimento,

- la loro regolazione richieda un intervento volontario, ad esempio l'uso

di un attrezzo, di una chiave, ecc.,

- la mancanza o il mancato funzionamento di uno dei loro elementi impedisca

l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili.

1.5. Misure di protezione contro altri rischi

1.5.1. Rischi dovuti all'energia elettrica

Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere

progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire

di prevenire tutti i rischi dovuti all'energia elettrica.

La specifica normativa vigente relativa al materiale elettrico destinato

all'impiego entro determinati limiti di tensione deve essere applicata alle

macchine che vi sono soggette.

1.5.2. Rischi dovuti all'elettricità statica

La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare o da

ridurre la formazione di cariche elettrostatiche pericolose e/o deve essere

munita di mezzi che consentano di scaricarle.

1.5.3. Rischi dovuti a energie diverse dall'energia elettrica

Se la macchina è alimentata con energia diversa da quella elettrica (ad

esempio idraulica, pneumatica o termica ecc.), essa deve essere progettata,

costruita ed equipaggiata in modo da prevenire tutti i rischi che possono

derivare da questi tipi di energia.

1.5.4. Rischi dovuti a errori di montaggio

Gli errori commessi al montaggio o al rimontaggio di taluni pezzi, che

potrebbero essere all'origine di rischi, devono essere resi impossibili

dalla progettazione degli stessi oppure mediante indicazioni figuranti sui

pezzi e/o sui carter. Le stesse indicazioni devono figurare sui pezzi

mobili e/o sul loro carter qualora occorra conoscere il senso del moto per

evitare rischi. Raccomandazioni supplementari devono eventualmente figurare

nelle istruzioni per l'uso.

Se l'origine dei rischi può essere dovuta ad un collegamento difettoso, la

progettazione o le indicazioni figuranti sulle tabulazioni e/o sulle

morsetterie devono rendere impossibili i raccordi errati di fluidi,

compresi quelli dei conduttori elettrici.

1.5.5. Rischi dovuti a temperature estreme

Devono essere prese opportune disposizioni per evitare qualsiasi pericolo

di lesioni, per contatto o a distanza, dovute a pezzi o materiali a

temperatura elevata o molto bassa.

Devono essere studiati i rischi di proiezione di materiali caldi o molto

freddi. Qualora sussista tale possibilità si devono prendere le misure

necessarie per impedirli e, se tecnicamente non fattibile, per renderli

meno pericolosi.

1.5.6. Rischi d'incendio

La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi

rischio d'incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o

da gas, liquidi, polveri, vapori ed altre sostanze, prodotti o utilizzati

dalla macchina.

1.5.7. Rischi di esplosione

La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi

rischio di esplosione provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi,

polveri, vapori ed altre sostanze prodotti o utilizzati dalla macchina.

A tal fine il fabbricante prenderà le misure necessarie per

- evitare una concentrazione pericolosa dei prodotti,

- impedire l'infiammazione dell'atmosfera esplosiva,

- ridurre le conseguenze di un'eventuale esplosione in modo che non abbia

effetti pericolosi sull'ambiente circostante.

Se il fabbricante prevede l'utilizzazione della macchina in un'atmosfera

esplosiva, saranno prese le stesse precauzioni.

Il materiale elettrico di queste macchine deve essere conforme, per i

rischi di esplosione, alle vigenti direttive specifiche.

1.5.8. Rischi dovuti al rumore

La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi

dovuti all'emissione di rumore aereo siano ridotti al livello minimo,

tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità di disporre di mezzi

atti a limitare il rumore, in particolare alla fonte.

1.5.9. Rischi dovuti alle vibrazioni

La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi

dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello

minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi

atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte.

1.5.10. Rischi dovuti alle radiazioni

La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che qualsiasi

emissione di radiazioni da parte della macchina sia limitata a quanto

necessario al suo funzionamento e i suoi effetti sulle persone esposte

siano nulli o ridotti a proporzioni non pericolose.

1.5.11. Rischi dovuti alle radiazioni esterne

La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che il suo

funzionamento non sia perturbato dalle radiazioni esterne.

1.5.12. Rischi dovuti a dispositivi laser

In caso di impiego di dispositivi laser va tenuto conto delle seguenti

disposizioni:

- i dispositivi laser montati su macchine devono essere progettati e

costruiti in modo da evitare qualsiasi radiazione involontaria,

- i dispositivi laser montati su macchine debbono essere protetti in modo

tale che né le radiazioni utili, né la radiazione prodotta da riflessione o

da diffusione e la radiazione secondaria possano nuocere alla salute,

- i dispositivi ottici per l'osservazione o la regolazione di dispositivi

laser montati su macchine devono essere tali che i raggi laser non creino

alcun rischio per la salute.

1.5.13. Rischi dovuti alla emissioni di polveri, gas, ecc.

La macchina deve essere progettata, costruita e/o equipaggiata in modo tale

da evitare i rischi dovuti a gas, liquidi, polveri, vapori ed altri residui

prodotti.

Se il rischio esiste, la macchina deve essere equipaggiata in modo tale da

poter captare e/o aspirare i suddetti prodotti.

Se la macchina non è chiusa durante il normale funzionamento, i dispositivi

di captazione e/o di aspirazione di cui al comma precedente devono essere

situati il più vicino possibile al luogo di emissione.

1.5.14. Rischio di restare imprigionati in una macchina.

Le macchine devono essere progettate, costruite o dotate di mezzi che

consentano di evitare ad una persona esposta di restarvi chiusa dentro o,

in caso di impossibilità, di chiedere aiuto.

1.5.15. Rischio di caduta.

Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo

stazionamento delle persone devono essere progettate e costruite in modo da

evitare che esse scivolino, inciampino o cadano su tali parti o fuori di

esse.

1.6. Manutenzione

1.6.1. Manutenzione della macchina

I punti di regolazione, di lubrificazione e di manutenzione devono essere

situati fuori dalle zone pericolose. Gli interventi di regolazione, di

manutenzione, di riparazione e di pulitura della macchina devono poter

essere eseguiti sulla macchina ferma.

Se per motivi tecnici non è possibile soddisfare una delle precedenti

condizioni, dette operazioni devono poter essere eseguite senza rischi

(vedi in particolare il punto 1.2.5).

Per le macchine automatizzate e se del caso, per altre macchine, il

fabbricante prevedrà eventualmente un dispositivo di connessione che

consenta di montare un dispositivo di diagnosi di ricerca delle avarie.

Gli elementi delle macchine automatizzate che devono essere sostituiti

frequentemente, soprattutto in seguito a un cambiamento della fabbricazione

o quando sono sensibili agli effetti dell'usura o soggetti a deterioramento

in seguito ad un incidente, devono essere facilmente smontabili e

rimontabili in condizioni di sicurezza. L'accesso a questi elementi deve

consentire di svolgere questi compiti con i mezzi tecnici necessari

(attrezzi, strumenti di misura, ecc.) secondo il metodo operativo definito

dal costruttore.

1.6.2. Mezzi di accesso al posto di lavoro o ai punti d'intervento

Il fabbricante deve prevedere mezzi di accesso (scale, passerelle, ecc.)

che consentano di raggiungere in completa sicurezza tutti i punti in cui

devono avvenire le operazioni di produzione, di regolazione e di

manutenzione.

Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo

stazionamento delle persone devono essere progettate e costruite in modo da

evitare cadute.

1.6.3. Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia

Ogni macchina deve essere munita di dispositivi che consentono di isolarla

da ciascuna delle sue fonti di alimentazione di energia. Questi dispositivi

debbono essere chiaramente individuati e potersi bloccare qualora il

collegamento rischi di presentare un pericolo per le persone esposte. Nel

caso di macchine alimentate ad energia elettrica mediante una spina ad

innesto, è sufficiente la separazione della spina.

Il dispositivo deve essere parimenti bloccato nel caso in cui l'operatore

non possa verificare l'effettivo costante isolamento da tutte le posizioni

che deve occupare.

L'eventuale energia residua o immagazzinata dopo l'isolamento della

macchina deve poter essere dissipata senza pericolo per le persone esposte.

In deroga al requisito precedente, taluni circuiti possono non essere

separati dalla loro fonte di energia onde consentire, ad esempio, il

supporto di pezzi, la tutela di informazioni, l'illuminazione delle parti

interne, ecc. In questo caso devono essere prese disposizioni particolari

per garantire la sicurezza degli operatori.

1.6.4. Intervento dell'operatore

Le macchine devono essere progettate, costruite ed equipaggiate in modo

tale da limitare le cause d'intervento degli operatori.

L'intervento di un operatore, ogniqualvolta non potrà essere evitato, dovrà

poter essere effettuato facilmente, in condizioni di sicurezza.

1.6.5. Pulitura delle parti interne

La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la pulitura

delle parti interne della macchina che ha contenuto sostanze o preparazioni

pericolose sia possibile senza penetrare in tali parti interne; lo stesso

dicasi per l'eventuale svuotamento completo che deve poter essere fatto

dall'esterno. Se è assolutamente impossibile evitare di penetrarvi, il

fabbricante deve prendere all'atto della costruzione misure atte a

consentire di effettuare la pulitura con il minimo rischio possibile.

1.7. Segnalazioni

1.7.0. Dispositivi di informazione

Le informazioni necessarie alla guida di una macchina devono essere chiare

e facilmente comprensibili.

Non devono essere in quantità tale da accavallarsi nella mente

dell'operatore.

Quando la sicurezza e la salute delle persne esposte possono essere messe

in pericolo da un funzionamento difettoso di una macchina che funziona

senza sorveglianza, la macchina deve essere attrezzata in modo da emettere

un segnale sonoro o luminoso adeguato

1.7.1. Dispositivi di allarme

Se la macchina è munita di dispositivi di allarme (ad esempio: mezzi di

segnalazione, ecc.), essi devono poter essere compresi senza ambiguità e

facilmente percepiti.

Devono essere prese misure opportune per consentire all'operatore di

verificare la costante efficienza di questi dispositivi di allarme.

Devono essere applicate le disposizioni delle direttive specifiche

concernenti i colori ed i segnali di sicurezza.

1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi residui

Nel caso in cui permangano dei rischi malgrado tutte le disposizioni

adottate oppure quando si tratta di rischi potenziali non evidenti (ad

esempio: armadio elettrico, sorgenti radioattive, spurgo di circuito

idraulico, rischio in una parte non visibile, ecc.), il fabbricante deve

prevedere delle avvertenze.

Dette avvertenze devono utilizzare preferibilmente dei simboli

comprensibili a tutti e/o essere redatte in una delle lingue del paese di

utilizzazione corredata, su richiesta, dalle lingue conosciute dagli

operatori.

1.7.3. Marcatura

Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le

seguenti indicazioni:

- nome del fabbricante e suo indirizzo;

- la marcatura CE (Cfr. allegato III);

- designazione della serie o del tipo;

- eventualmente, numero di serie;

- l'anno di costruzione.

Se il fabbricante costruisce una macchina destinata all'utilizzazione in

atmosfera esplosiva, essa deve recare anche l'apposita indicazione.

In funzione della sua caratteristica, la macchina deve recare anche tutte

le indicazioni indispensabili alla sicurezza d'esercizio (ad esempio:

frequenza massima di rotazione di taluni organi, diametro massimo degli

utensili che possono essere montati, massa, ecc.).

Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante

l'utilizzazione con mezzi di sollevamento, la sua massa deve essere

indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo.

Le attrezzature intercambiabili di cui all'art. 1, paragrafo 2, terzo comma

devono recare le stesse indicazioni.

1.7.4. Istruzioni per l'uso

a) Ogni macchina deve essere accompagnata da un'istruzione per l'uso che

fornisca almeno le seguenti informazioni:

- riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura, escluso il numero

di serie (vedi punto 1.7.3), eventualmente completate dalle indicazioni

atte a facilitare la manutenzione (ad esempio: indirizzo dell'importatore,

dei riparatori, ecc.),

- le condizioni di utilizzazione previste, ai sensi del punto 1.1.2 c),

- il o i posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori,

- le istruzioni per eseguire senza alcun rischio:

- la messa in funzione,

- l'utilizzazione,

- il trasporto, indicando la massa della macchina e dei suoi vari elementi

allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente,

- l'installazione,

- il montaggio e lo smontaggio,

- la regolazione,

- la manutenzione e la riparazione,

- se necessario, istruzioni per l'addestramento,

- se necessario, le caratteristiche essenziali degli utensili che possono

essere montati sulla macchina.

Qualora necessario, in tale istruzione per l'uso deve essere richiamata

l'attenzione sulle controindicazioni di utilizzazione.

b) Le istruzioni per l'uso sono redatte in una delle lingue comunitarie dal

fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. All'atto della

messa in servizio, ogni macchina deve essere accompagnata da una traduzione

delle istruzioni nella o nelle lingue del paese di utilizzazione e dalle

istruzioni originali. La traduzione è fatta dal fabbricante o dal suo

mandatario stabilito nella Comunità, oppure da chi introduce la macchina

nella zona linguistica in questione. In deroga a quanto sopra, le

istruzioni per la manutenzione destinate ad essere applicate da un

personale specializzato che dipende dal fabbricante o dal suo mandatario

stabilito nella Comunità, possono essere redatte in una sola lingua

comunitaria compresa da detto personale.

c) Alle istruzioni per l'uso saranno allegati gli schemi della macchina

necessari per la messa in funzione, la manutenzione, l'ispezione, il

controllo del buon funzionamento e, all'occorrenza, la riparazione della

macchina ed ogni altra avvertenza utile soprattutto in materia di

sicurezza.

d) Qualsiasi documentazione che presenta la macchina non deve contenere

elementi in contrasto con quanto specificato nelle istruzioni per l'uso per

quanto concerne gli aspetti della sicurezza.

La documentazione tecnica che descrive la macchina deve fornire le

informazioni concernenti l'emissione di rumore aereo di cui alla lettera f)

e, per le macchine portatili e/o a conduzione manuale, le informazioni

concernenti le vibrazioni di cui al punto 2.2.

e) Se necessario, nelle istruzioni per l'uso devono essere indicate le

prescrizioni di montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni

prodotti (ad esempio, impiego di ammortizzatori, natura e massa del

basamento, ecc .).

f) Le istruzioni per l'uso devono fornire le indicazioni seguenti sul

rumore aereo prodotto dalla macchina, valore reale o valore stabilito in

base alla misurazione eseguita su una macchina identica:

- il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei

posti di lavoro se supera 70 dB (A); se tale livello è inferiore o pari a

70 dB (A), deve essere indicato;

- il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei

posti di lavoro se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 mPa);

- il livello di potenza acustica emesso dalla macchina se il livello di

pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei posti di lavoro

supera 85 dB (A).

Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni l'indicazione

del livello di potenza acustica è sostituito dall'indicazione dei livelli

di pressione acustica continui equivalenti in appositi punti intorno alla

macchina.

Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici devono

essere misurati utilizzando il codice di misurazione più appropriato

adeguato alla macchina.

Il fabbricante deve indicare le condizioni di funzionamento della macchina

durante la misurazione e i metodi di misurazione seguiti.

Se il posto o i posti di lavoro non sono o non possono essere definiti, la

misurazione del livello di pressione acustica deve essere eseguita a 1 m

dalla superficie della macchina e a 1,60 m di altezza dal suolo o dalla

piattaforma di accesso. Devono essere indicati la posizione e il valore

della pressione acustica massima.

g) Se il fabbricante prevede l'utilizzazione della macchina in atmosfera

esplosiva, le istruzioni per l'uso devono fornire tutte le indicazioni

necessarie.

h) In caso di macchine che possono anche essere destinate all'utilizzazione

da parte di utilizzatori non professionali, la redazione e la presentazione

delle istruzioni per l'uso, nel rispetto delle altre esigenze essenziali di

cui sopra, devono tener conto del livello di formazione generale e della

perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi utilizzatori.

2. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER TALUNE CATEGORIE DI

MACCHINE.

2.1. Macchine agroalimentari

Se la macchina è destinata alla preparazione o al trattamento dei prodotti

alimentari (ad esempio: cottura, raffreddamento, riporto a temperatura,

lavaggio, manipolazione, condizionamento, stoccaggio, trasporto,

distribuzione) deve essere progettata e costruita in modo da evitare rischi

di infezione, di malattia e di contagio e vanno osservate le seguenti norme

di igiene:

a) I materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti

alimentari devono essere conformi alle direttive in materia. La macchina

deve essere progettata e costruita in modo tale che detti materiali possano

essere puliti prima di ogni utilizzazione.

b) Tutte le superfici e gli elementi di raccordo devono essere lisci, senza

rugosità né spazi in cui possono fermarsi materie organiche.

c) I gruppi costituiti da più unità devono essere progettati in modo da

ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli. Essi sono realizzati

preferibilmente mediante saldatura o incollatura continua.

d) Tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari devono poter

essere facilmente pulite e disinfettate eventualmente dopo aver tolto le

parti facilmente smontabili. Gli angoli interni devono essere raccordati

con raggi tali da consentire una pulizia completa.

e) I liquidi provenienti da prodotti alimentari e i prodotti di pulizia, di

disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire verso l'esterno

della macchina senza incontrare ostacoli (eventualmente in una posizione

«pulizia»).

f) La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da evitare

ogni infiltrazione di liquidi, ogni accumulazione di materie organiche o

penetrazione di esseri vivi, segnatamente insetti, nelle zone impossibili

da pulire (ad esempio: per una macchina non montata su piedi o su rotelle,

installazione di una guarnizione a tenuta stagna tra la macchina e lo

zoccolo, uso di collegamenti stagni, ecc.).

g) La macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti

ausiliari (ad esempio lubrificanti, ecc.) non possano entrare in contatto

con i prodotti alimentari. All'occorrenza, la macchina deve essere

progettata e costruita per permettere di verificare regolarmente il

rispetto di questo requisito.

Istruzioni per l'uso

Oltre alle indicazioni di cui al punto 1, le istruzioni per l'uso devono

menzionare i prodotti ed i metodi di pulizia, di disinfezione e di

risciacquatura raccomandati (non soltanto per le parti facilmente

accessibili ma anche nel caso in cui sia necessaria una pulizia sul posto

per le parti il cui accesso è impossibile o sconsigliato, ad esempio le

tubazioni).

2.2. Macchine portatili tenute e/o condotte a mano

Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono rispondere ai

seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di salute:

- a seconda del tipo di macchina, avere una superficie di appoggio

sufficiente e disporre in numero sufficiente di mezzi di presa e di

mantenimento correttamente dimensionati e disposti in modo da garantire la

stabilità della macchina nelle condizioni di funzionamento previste dal

fabbricante;

- tranne il caso in cui sia tecnicamente impossibile o quando esista un

comando indipendente, se le impugnature non possono essere abbandonate in

tutta sicurezza, le macchine devono essere munite di organi di comando di

avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che l'operatore non debba

abbandonare i mezzi di presa per azionarli;

- essere progettate, costruite o equipaggiate in modo tale da sopprimere i

rischi dovuti al loro avviamento intempestivo e/o al loro mantenimento in

funzione dopo che l'operatore ha abbandonato i mezzi di presa. Se questo

requisito non è tecnicamente realizzabile occorre prendere disposizioni

compensative ;

- la macchina portatile tenuta a mano deve essere progettata e costruita in

modo tale da consentire, all'occorrenza, il controllo a vista della

penetrazione dell'utensile nel materiale lavorato.

Istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso devono fornire la seguente indicazione relativa

alle vibrazioni emesse dalle macchine tenute e condotte manualmente:

- il valore medio quadratico ponderato, in frequenza, dell'accelerazione

cui sono esposte le membra superiori quando superi i 2,5 m/s², definito

secondo le norme di collaudo appropriate. Se l'accelerazione non supera 2,5

m/s² , occorre segnalarlo.

In mancanza di norme di collaudo applicabili, il fabbricante deve indicare

i procedimenti di misura applicati e le condizioni nelle quali sono state

eseguite dette misure.

2.3. Macchine per la lavorazione del legno e di materie assimilate

Le macchine per la lavorazione del legno e le macchine che lavorano

materiali aventi caratteristiche fisiche e tecnologiche simili e quelle del

legno, come il sughero, l'osso, la gomma indurita, le materie plastiche

dure ed altre materie dure simili, devono rispondere ai seguenti requisiti

essenziali per la sicurezza e la salute:

a) la macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata in modo che

il pezzo da lavorare possa essere presentato e guidato in condizioni di

sicurezza; quando il pezzo è tenuto manualmente su un banco di lavoro,

quest'ultimo deve garantire una stabilità sufficiente durante la

lavorazione e non deve ostacolare lo spostamento del pezzo;

b) se la macchina può essere utilizzata in condizioni che comportano un

rischio di proiezione dei pezzi di legno, essa deve essere progettata,

costruita o attrezzata in modo da evitare tale proiezione o quanto meno in

modo che la proiezione non produca danni per l'operatore e/o le persone

esposte;

c) la macchina deve essere equipaggiata di freno automatico che arresti

l'utensile in tempo sufficientemente breve in caso di rischio di contatto

con l'utensile in fase di rallentamento;

d) quando l'utensile è integrato in una macchina non completamente

automatizzata, questa deve essere progettata e costruita in modo tale da

eliminare e ridurre la gravità degli infortuni alle persone, ad esempio

utilizzando portautensili a sezione circolare, limitando la profondità di

passata, ecc.

3. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE

AI RISCHI PARTICOLARI DOVUTI ALLA MOBILITA' DELLE MACCHINE

Per ovviare ai rischi particolari dovuti alla mobilità, le macchine devono

essere progettate e costruite in modo da rispondere ai requisiti che

seguono.

I rischi dovuti alla mobilità esistono sempre per le macchine semoventi,

trainate, spinte o portate da un'altra macchina o da un trattore il cui

lavoro è effettuato in aree di lavoro e richiede la mobilità durante il

lavoro oppure uno spostamento continuo o semicontinuo secondo una

successione di stazioni di lavoro fisse. Inoltre, i rischi dovuti alla

mobilità possono esistere nel caso di macchine il cui lavoro si effettua

senza spostamenti ma che possono essere muniti di mezzi che consentano di

spostarle più facilmente da un luogo all'altro (macchine munite di ruote,

rotelle, pattini, ecc., o collocate su supporti, carrelli, ecc.). Al fine

di verificare che i motocoltivatori e le motozappatrici non presentino

rischi inaccettabili per le persone esposte, il fabbricante o il suo

mandatario stabilito nella Comunità deve effettuare oppure fare effettuare

le prove appropriate per ogni tipo di macchina.

3.1 Generalità

3.1.1. Definizione Per "conducente" si intende un operatore competente

incaricato dello spostamento di una macchina. Il conducente può essere

trasportato dalla macchina oppure accompagnarla a piedi, o azionarla

mediante telecomando (cavi, radio, ecc.).

3.1.2. Illuminazione Se il fabbricante prevede che le macchine semoventi

vengano impiegate in luoghi bui, esse dovranno essere munite di un

dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere, ferme restando

le altre normative eventualmente applicabili (codice stradale, codice di

navigazione, ecc.).

3.1.3. Progettazione della macchina ai fini della movimentazione Durante lo

spostamento della macchina e/o dei suoi elementi, non devono potersi

verificare spostamenti intempestivi nè rischi dovuti all'instabilità se la

macchina e/o i suoi elementi sono sottoposti a movimentazione secondo le

istruzioni del fabbricante.

3.2. Posto di lavoro

3.2.1. Posto di guida Il posto di guida deve essere progettato tenendo

conto dei principi dell'ergonomia. Possono essere previsti più posti di

manovra e, in questo caso, ciascun posto deve disporre di tutti gli organi

di comando necessari. Quando vi sono vari posti di manovra la macchina deve

essere progettata in modo che l'impiego di uno di essi renda impossibile

l'uso degli altri, ad eccezione degli arresti d'emergenza. La visibilità

dal posto di guida deve essere tale da consentire al conducente di fare

muovere la macchina e i suoi utensili nelle condizioni di impiego previste,

in tutta sicurezza per sè stesso e per le persone esposte. In caso di

necessità, adeguati dispositivi devono rimediare ai rischi dovuti alla

deficienza di visibilità diretta. La macchina deve essere progettata e

costruita affinché al posto di manovra non possano presentarsi rischi

dovuti al contatto improvviso con le ruote o con i cingoli per il

conducente e per gli operatori a bordo. Il posto di manovra deve essere

progettato e costruito in modo da evitare rischi per la salute derivanti

dai gas di scarico e/o dalla mancanza di ossigeno. Se le dimensioni lo

consentono, il posto di manovra del conducente trasportato deve essere

progettato e costruito in modo da poter essere dotato di cabina. In questo

caso deve comportare un luogo destinato alla sistemazione delle istruzioni

necessarie al conducente e/o agli operatori. Il posto di manovra deve

essere dotato di cabina adeguata in caso di rischio dovuto ad ambiente

pericoloso. Se la macchina è dotata di cabina, quest'ultima deve essere

progettata, costruita e/o attrezzata in modo da assicurare che il

conducente lavori in buone condizioni e sia protetto dagli eventuali rischi

(ad esempio: riscaldamento e aerazione inadeguati, visibilità

insufficiente, eccesso di rumore e vibrazioni, caduta di oggetti,

penetrazione di oggetti, ribaltamento, ecc.). L'uscita deve consentire un

rapido abbandono della macchina. Si deve inoltre prevedere un'uscita di

sicurezza in una direzione diversa dall'uscita normale. I materiali

impiegati per la cabina e la sua sistemazione interna devono essere

difficilmente infiammabili.

3.2.2. Sedili Il sedile del conducente di qualsiasi macchina deve garantire

la stabilità del conducente ed essere progettato tenendo conto dei principi

dell'ergonomia. Il sedile deve essere progettato in modo da ridurre al

livello più basso ragionevolmente possibile le vibrazioni trasmesse al

conducente. Il sedile deve essere ancorato in modo da resistere a tutte le

sollecitazioni che può subire, soprattutto in caso di ribaltamento. Se

sotto i piedi del conducente non esiste alcun piano di appoggio, egli dovrà

disporre di un poggiapiedi antisdrucciolevole. Qualora la macchina possa

essere munita di una struttura di protezione in caso di ribaltamento, il

sedile deve portare una cintura di sicurezza o un dispositivo equivalente

che mantenga il conducente sul suo sedile senza opporsi ai movimenti

necessari alla guida ne agli eventuali movimenti della sospensione.

3.2.3. Altri posti Se le condizioni di utilizzazione prevedono che oltre al

conducente siano saltuariamente o regolarmente trasportati sulla macchina o

vi lavorino altri operatori, devono essere previsti posti adeguati

affinché' il loro trasporto o lavoro avvenga senza rischi, in particolare

di caduta. Se le condizioni di lavoro lo consentono, questi posti di lavoro

devono essere muniti di sedili. Se il posto di manovra deve essere munito

di cabina, anche gli altri posti devono essere protetti contro i rischi che

hanno giustificato la protezione del posto di manovra.

3.3. Comandi

3.3.1. Dispositivi di comando Dal posto di guida il conducente deve poter

azionare tutti i dispositivi di comando necessari al funzionamento della

macchina tranne per quanto riguarda le funzioni che possono essere

esercitate in condizioni di sicurezza solo mediante dispositivi di comando

collocati al di fuori del posto di guida. Si tratta in particolare di posti

di lavoro diversi dal posto di guida di cui sono responsabili operatori

diversi dal conducente o per i quali è necessario che il conducente lasci

il posto di guida per svolgere le manovre in condizioni di sicurezza. I

pedali eventuali devono essere progettati, costruiti e disposti in modo che

possano essere azionati da un conducente in modo sicuro con il minimo

rischio di confusione; devono avere una superficie antisdrucciolevole ed

essere facili da pulire. Quando il loro azionamento può comportare rischi,

in particolare movimenti pericolosi, i dispositivi di comando della

macchina, ad esclusione di quelli a posizioni predeterminate, devono

ritornare in posizione neutra non appena l'operatore li lascia liberi. Nel

caso di una macchina a ruote, il meccanismo di sterzo deve essere

progettato e costruito in modo da ridurre la forza dei movimenti bruschi

del volante o della leva di sterzo, dovuti ai colpi subiti dalle ruote

sterzanti. Il comando di blocco del differenziale deve essere progettato e

disposto in modo da permettere di sbloccare il differenziale quando la

macchina è in movimento. L'ultima frase del punto 1.2.2 non si applica alla

funzione della mobilità.

3.3.2. Avviamento/spostamento Le macchine semoventi con conducente

trasportato devono essere dotate di mezzi che scoraggino l'avviamento del

motore da parte di persone non autorizzate. Qualsiasi spostamento comandato

di una macchina semovente con conducente trasportato deve essere possibile

soltanto se il conducente si trova al posto di comando. Quando, per il suo

lavoro, una macchina deve essere attrezzata con dispositivi che superano la

sua sagoma normale (ad esempio, stabilizzatori, freccia, ecc.) , è

necessario che il conducente disponga di mezzi che gli consentano di

verificare facilmente, prima di spostare la macchina, che detti dispositivi

sono in una posizione che consente uno spostamento sicuro. La stessa cosa

deve verificarsi per la posizione di tutti gli altri elementi che, per

consentire uno spostamento sicuro, devono occupare una posizione definita,

se necessario bloccata. Quando ciò è tecnicamente ed economicamente

realizzabile, lo spostamento della macchina deve essere subordinato alla

posizione sicura degli elementi sopra indicati. Uno spostamento della

macchina non deve essere possibile all'atto dell'avviamento del motore.

3.3.3. Arresto dello spostamento Fatte salve le prescrizioni da rispettare

per la circolazione stradale, le macchine semoventi e i loro rimorchi

devono rispettare i requisiti in materia di rallentamento, di arresto, di

frenatura e di immobilizzazione che garantiscano la sicurezza in tutte le

condizioni di funzionamento, di carico, di velocità, di caratteristiche del

suolo e di pendenza previste dal fabbricante e corrispondenti a situazioni

normalmente incontrate. Il rallentamento e l'arresto della macchina

semovente devono poter essere ottenuti dal conducente attraverso un

dispositivo principale. Se la sicurezza lo esige, in caso di guasto del

dispositivo principale o in mancanza di energia per azionare tale

dispositivo, un dispositivo d'emergenza con comandi interamente

indipendenti e facilmente accessibili deve consentire il rallentamento e

l'arresto. Se la sicurezza lo esige, l'immobilizzazione della macchina deve

essere mantenuta con un dispositivo di sosta. Questo dispositivo può essere

combinato con uno dei dispositivi di cui al secondo comma, a condizione che

sia ad azione puramente meccanica. La macchina comandata a distanza deve

essere progettata e costruita in modo da fermarsi automaticamente se il

conducente ne ha perduto il controllo. Il punto 1.2.4 non si applica alla

funzione spostamento.

3.3.4. Spostamento delle macchine con conducente a piedi Ogni spostamento

di una macchina semovente con conducente a piedi deve essere possibile solo

se quest'ultimo esercita un'azione continua sull'organo di comando

corrispondente. In particolare, nessuno spostamento deve essere possibile

all'atto d'avviamento del motore. Il sistema di comando delle macchine con

conducente a piedi deve essere progettato in modo da ridurre al minimo i

rischi connessi allo spostamento inopinato della macchina verso il

conducente, in particolare i rischi di: a) schiacciamento, b) lesioni

provocate da utensili rotanti.

Inoltre, la velocità normale di spostamento della macchina deve essere

compatibile con l'andatura del conducente. Sulle macchine che possono

essere munite di un utensile rotante, quest'ultimo non deve potere essere

azionato quando il comando di retromarcia è inserito, salvo che lo

spostamento della macchina risulti dal movimento dell'utensile. In

quest'ultimo caso basterà che la velocità in retromarcia sia tale da non

presentare rischi per il conducente.

3.3.5. Avaria del circuito di comando In caso di avaria dell'alimentazione

del servosterzo, la macchina deve poter essere guidata per arrestarla.

3.4. Misure di protezione dai rischi meccanici

3.4.1. Rischi connessi con movimenti non comandati

Quando un elemento di una macchina è stato arrestato, la sua deriva dalla

posizione di arresto, per qualsiasi causa che non sia l'azionamento degli

organi di comando, deve essere tale da non creare rischi per le persone

esposte. La macchina deve essere progettata, costruita ed eventualmente

montata sul suo supporto mobile in modo che al momento dello spostamento le

oscillazioni incontrollate del suo baricentro non ne pregiudichino la

stabilità né comportino sforzi eccessivi per la sua struttura.

3.4.2. Rischio di rottura durante il funzionamento

Gli elementi di macchine rotanti ad alta velocità, per i quali, nonostante

le precauzioni prese, rimane il rischio di rottura o di disintegrazione,

devono essere montati e protetti in modo che i loro eventuali frammenti

vengano trattenuti o, quando ciò non è possibile, non possano essere

proiettati verso il posto di manovra e/o i posti di lavoro.

3.4.3. Rischi connessi con il ribaltamento

Quando per una macchina semovente con conducente ed eventualmente operatori

trasportati esiste il rischio di ribaltamento, essa deve essere progettata

e munita di punti di ancoraggio che consentano di ricevere una struttura di

protezione contro tale rischio (ROPS). Detta struttura deve essere tale che

in caso di ribaltamento garantisca al conducente trasportato, ed

eventualmente agli operatori trasportati, un adeguato volume limite di

deformazione (DLV). Al fine di verificare che la struttura soddisfa il

requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario

stabilito nella Comunità deve effettuare, o far effettuare, prove

appropriate su ogni tipo di struttura.

Inoltre, le seguenti macchine per movimento terra di potenza superiore a 15

KW devono essere munite di una struttura di protezione in caso di

ribaltamento:

- pale caricatrici su cingoli o su ruote,

- caricatrici meccaniche,

- trattori su cingoli o su ruote,

- ruspe autocaricanti o meno,

- livellatrici,

- cassoni ribaltabili con parte anteriore articolata.

3.4.4. Rischi connessi con la caduta di oggetti

Quando per una macchina con conducente e eventualmente con operatori

trasportati esistono rischi connessi con cadute di oggetti e di materiali,

essa deve essere progettata e munita, se le sue dimensioni lo consentono,

di punti di ancoraggio atti a ricevere una struttura di protezione contro

tale rischio (FOPS). Detta struttura deve esser tale che in caso di cadute

di oggetti o di materiali garantisca agli operatori trasportati una

adeguato volume limite di deformazione (DLV). Al fine di verificare che la

struttura soddisfa il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o

il suo mandatario stabilito nella Comunità deve effettuare, o far

effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.

3.4.5. Rischi connessi con cadute dai mezzi di accesso

Mezzi di appoggio o di sostegno devono essere progettati, costruiti e

disposti in modo che gli operatori li utilizzino istintivamente e non

ricorrano a tal fine gli organi di comando.

3.4.6. Rischi connessi con i dispositivi di traino

Ogni macchina utilizzata per trainare o destinata ad essere trainata deve

essere munita di dispositivi di rimorchio o di traino progettati, costruiti

e disposti in modo da garantire che il collegamento e lo sganciamento

possano essere effettuati facilmente ed in modo sicuro e da impedire uno

sganciamento accidentale durante l'utilizzazione. Qualora il carico sul

timone lo richieda, queste macchine devono essere munite di un supporto con

una superficie d'appoggio adattata al carico e al terreno.

3.4.7. Rischi connessi con la trasmissione di potenza tra la macchina

semovente (o il trattore) e la macchina azionata

Gli alberi di trasmissione cardanici che collegano una macchina semovente

(o un trattore) al primo supporto fisso di una macchina azionata devono

essere protetti sul lato della macchina semovente e sul lato della macchina

azionata per tutta la lunghezza dell'albero e dei giunti cardanici. Sul

lato della macchina semovente o del trattore, la presa di forza alla quale

è collegato l'albero di trasmissione deve essere protetta da uno schermo

fissato sulla macchina semovente (o sul trattore) oppure da qualsiasi altro

dispositivo che garantisca una protezione equivalente. Sul lato della

macchina trainata, l'albero comandato deve essere chiuso in un carter di

protezione fissato sulla macchina.

La presenza di un limitatore di coppia o di una ruota libera è autorizzata

per la trasmissione cardanica soltanto sul lato in cui avviene il

collegamento con la macchina azionata. In questo caso occorre indicare

sull'albero di trasmissione cardanico il senso del montaggio. Ogni macchina

trainata, il cui funzionamento implica la presenza di un albero di

trasmissione che la colleghi ad una macchina semovente o a un trattore,

deve possedere un sistema di aggancio dell'albero di trasmissione tale che,

quando la macchina è staccata, l'albero di trasmissione e il suo

dispositivo di protezione non vengano danneggiati dal contatto con il suolo

o con un elemento della macchina. Gli elementi esterni del dispositivo di

protezione devono essere progettati, costruiti e disposti in modo da non

poter ruotare con l'albero di trasmissione. Il dispositivo di protezione

deve coprire l'albero di trasmissione fino alle estremità delle ganasce

interne nel caso di giunti cardanici semplici e almeno fino al centro del

giunto o dei giunti esterni nel caso di cardani detti a grandangolo. Se

sono previsti accessi ai posti di lavoro in prossimità dell'albero di

trasmissione a cardano, il costruttore deve evitare che i dispositivi di

protezione degli alberi di trasmissione descritti al sesto comma possano

servire da predellini, a meno che non siano progettati e costruiti a tal

fine.

3.4.8. Rischi dovuti agli elementi mobili di trasmissione

In deroga al punto 1.3.8.A, nel caso dei motori a combustione interna, le

protezioni mobili che impediscono l'accesso alle parti mobili del

compartimento motore possono non essere provviste di dispositivi di blocco

a condizione che la loro apertura sia possibile soltanto con l'impiego di

un utensile o di una chiave, oppure dopo aver azionato un comando situato

sul posto di guida, se quest'ultimo si trova in una cabina completamente

chiusa con una serratura bloccabile.

3.5. Misure di protezione contro altri rischi

3.5.1. Rischi dovuti alla batteria d'accumulatori

L'alloggiamento della batteria deve essere costruito e situato e la

batteria deve essere installata in modo da evitare al massimo la

possibilità di proiezione dell'elettrolita sull'operatore anche in caso di

ribaltamento e/o da evitare l'accumulo di vapori vicino ai posti occupati

dagli operatori. La macchina mobile deve essere progettata e costruita in

modo che la batteria possa essere disinserita con un dispositivo facilmente

accessibile previsto a tal fine.

3.5.2. Rischi di incendio

In funzione dei rischi previsti dal fabbricante durante l'uso, la macchina

deve, qualora le dimensioni lo consentano: - permettere l'installazione di

estintori facilmente accessibili, oppure

- essere munita di sistemi di estinzione che siano parte integrante della

macchina.

3.5.3. Rischi dovuti alle emissioni di polveri, gas, ecc. Quando esista

tale rischio, la captazione di cui al punto 1.5.13 può essere sostituita

con altri mezzi, come ad esempio l'eliminazione con getto d'acqua

polverizzata. Il punto 1.5.13, secondo e terzo comma si applica soltanto

quando la funzione principale della macchina è la polverizzazione di

prodotti.

3.6. Indicazioni

3.6.1. Segnalazione - avvertimento

Le macchine devono essere provviste di mezzi di segnalazione e/o di targhe

con le istruzioni concernenti l'impiego, la regolazione e la manutenzione

necessaria per garantire la sicurezza e la tutela della salute delle

persone esposte. Tali mezzi devono essere scelti, progettati e realizzati

in modo da essere chiaramente visibili e indelebili. Ferme restando le

condizioni da rispettare per la circolazione stradale, le macchine con

conducente trasportato devono essere dotate della seguente attrezzatura:

- un avvertitore acustico che consenta di avvertire le persone esposte; -

un sistema di segnalazione luminosa che tenga conto delle condizioni di

impiego previste quali, ad esempio, le luci di arresto, le luci di

retromarcia, i girofari. Quest'ultima condizione non si applica alle

macchine destinate esclusivamente ai lavori sotterranei e sprovviste di

alimentazione elettrica.

Le macchine telecomandate, le cui condizioni di impiego normali espongono

le persone a rischio di urto o di schiacciamento, devono essere munite di

mezzi adeguati per segnalare i loro spostamenti o di mezzi per proteggere

le persone esposte contro tali rischi. Lo stesso applicasi alle macchine la

cui utilizzazione implica la ripetizione sistemica di avanzamento e

arretramento lungo uno stesso asse e il cui conducente non ha visibilità

posteriore diretta. Il disinserimento involontario di tutti i dispositivi

di avvertimento e di segnalazione deve essere reso impossibile in sede di

fabbricazione. Ogni volta che ciò sia indispensabile alla sicurezza, questi

dispositivi devono essere muniti di mezzi di controllo del buon

funzionamento e un loro guasto deve essere reso apparente all'operatore.

Quando le macchine spostandosi o spostando i loro utensili possono creare

un rischio particolare, dovrà essere prevista un'iscrizione sulla macchina

stessa che vieti di avvicinarsi alla macchina durante il lavoro; tale

iscrizione deve essere leggibile a sufficiente distanza per garantire la

sicurezza delle persone che devono operare nei pressi delle macchine.

3.6.2. Marcatura

Le indicazioni minime richieste al punto 1.7.3 devono essere completare

come segue: - la potenza nominale espressa in KW: - la massa, in kg, nella

configurazione più usuale ed eventualmente: - lo sforzo massimo di trazione

previsto dal fabbricante al gancio di traino in N;

- lo sforzo verticale massimo previsto dal fabbricante sul gancio di traino

in N.

3.6.3. Istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso devono contenere, oltre alle indicazioni minime di

cui al punto 1.7.4, le seguenti indicazioni: a) per quanto riguarda le

vibrazioni della macchina, il valore effettivo o un valore stabilito in

fase a misurazioni effettuate su una macchine identica: - il valore

quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono

esposte le membra superiori quando superi 2,5 m/s²; se tale livello è

inferiore o pari a 2,5 m/s², occorre indicarlo; - il valore quadratico

medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui è esposto il corpo

(piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/s²; se tale livello è inferiore

o pari a 0,5 m/s², occorre indicarlo. Allorché non sono applicate le norme

armonizzate, i dati sulle vibrazioni devono essere misurati usando il

codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina. Il

fabbricante deve indicare le condizioni di funzionamento della macchina

durante la misurazione ed i metodi usati per le misurazioni; b) nel caso di

macchine che consentono vari usi a seconda dell'attrezzatura impiegata, il

fabbricante della macchina di base su cui possono essere fissate

attrezzature intercambiabili e il fabbricante di queste ultime devono dare

le informazioni necessarie per consentirne il montaggio e l'uso in

condizioni di sicurezza.

4. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER PREVENIRE

I RISCHI PARTICOLARI DOVUTI AD UN'OPERAZIONE DI SOLLEVAMENTO

Le macchine che presentano rischi dovuti alle operazioni di sollevamento,

essenzialmente rischi di cadute del carico, di urti del carico o di

rovesciamento a causa della movimentazione del carico, devono essere

progettate e costruite in modo da conformarsi ai requisiti che seguono.

Detti rischi si presentano con le macchine la cui funzione consiste nello

spostare un carico unitario con cambiamento di livello durante lo

spostamento. Il carico può essere costituito da oggetti, da materiali o da

merci.

4.1. Considerazioni generali

4.1.1. Definizioni a) "accessori di sollevamento": componenti o

attrezzature non collegate alle macchine e disposte tra la macchina e il

carico oppure sul carico per consentirne la presa; b) "accessori di

imbracatura": accessori di sollevamento che servono alla realizzazione o

all'impiego di una braca, quali ganci ad occhiello, maniglie, anelli,

golfari, ecc.; c) "carico guidato": carico di cui l'intero spostamento

avviene lungo guide materializzate, rigide o flessibili, la cui posizione

nello spazio è determinata da punti fissi; d) "coefficiente di

utilizzazione": rapporto aritmetico tra il carico garantito dal

fabbricante, fino al quale un'attrezzatura, un accessorio o una macchina è

in grado di trattenere tale carico, ed il carico massimo di esercizio

marcato sull'attrezzatura, sull'accessorio o sulla macchina

rispettivamente; e) "coefficiente di prova": rapporto aritmetico tra il

carico utilizzato per effettuare le prove statiche o dinamiche di

un'attrezzatura, un accessorio o una macchina, ed il carico massimo di

esercizio marcato sull'attrezzatura, sull'accessorio o sulla macchina

rispettivamente; f) "prova statica": verifica che consiste nel controllare

l'apparecchio o l'accessorio di sollevamento e nell'applicargli

successivamente una forza corrispondente al carico massimo di esercizio

moltiplicato per un coefficiente di prova statica appropriato, quindi, dopo

aver soppresso il carico, nell'eseguire di nuovo un'ispezione della

macchina di sollevamento o dell'accessorio per controllare che non si sia

verificato alcun danno; g) "prova dinamica": prova che consiste nel far

funzionare la macchina in tutte le possibili configurazioni al carico

massimo di esercizio, tenendo conto del comportamento dinamico della

macchina onde verificare il buon funzionamento della macchina e degli

elementi di sicurezza.

4.1.2. Misure di protezione contro i rischi meccanici

4.1.2.1. Rischi dovuti alla mancanza di stabilità

Le macchine devono essere progettate e costruite in modo che la stabilità

prescritta al punto 1.3.1 sia garantita durante il funzionamento e in

posizione di arresto, durante tutte le fasi di trasporto, di montaggio e di

smontaggio, in occasione dei guasti prevedibili e anche nel corso delle

prove quando esse siano effettuate conformemente alle istruzioni per l'uso.

A tal fine, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità

deve utilizzare i mezzi di verifica appropriati; in particolare, per i

carrelli di movimentazione automotori di levata superiore a 1,80 m, il

fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve effettuare o

far effettuare, per ciascun tipo di carrello, una prova di stabilità su

piattaforma o prova analoga.

4.1.2.2. Guide e vie di scorrimento

Le macchine devono essere munite di dispositivi che agiscono sulle guide o

vie di scorrimento in modo da evitare i deragliamenti. Tuttavia, in caso di

deragliamento nonostante la presenza di simili dispositivi, o in caso di

avaria di un organo di guida o di scorrimento, si devono prevedere

dispositivi che impediscano la caduta di attrezzature, di componenti o del

carico, nonché il ribaltamento della macchina.

4.1.2.3. Resistenza meccanica

Le macchine, gli accessori di sollevamento e gli elementi amovibili, devono

poter resistere alle sollecitazioni cui sono soggetti durante il

funzionamento e, se del caso, anche quando sono fuori servizio, nelle

condizioni di installazione e di esercizio previste dal fabbricante e in

tutte le relative configurazioni, tenendo conto eventualmente degli effetti

degli agenti atmosferici e degli sforzi esercitati dalle persone anche

durante il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Le macchine e gli

accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti in modo tale

da evitare guasti dovuti alla fatica o all'usura tenuto conto dell'uso

previsto. I materiali utilizzati devono essere scelti tenendo conto degli

ambienti di esercizio previsti dal fabbricante soprattutto per quanto

riguarda la corrosione, l'abrasione, gli urti, la fragilità a freddo e

l'invecchiamento. Le macchine e gli accessori di sollevamento devono essere

progettati e costruiti per sopportare i sovraccarichi applicati nelle prove

statiche senza presentare deformazioni permanenti né disfunzioni manifeste.

Il calcolo deve tener conto dei valori del coefficiente di prova statica

che è scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; in

generale, questo coefficiente ha i seguenti valori:

a) macchine mosse dalla forza umana e accessori di sollevamento: 1,5; b)

altre macchine: 1,25.

Le macchine devono essere progettate e costruite per sopportare

perfettamente le prove dinamiche effettuate con il carico massimo di

utilizzazione moltiplicato dal coefficiente di prova dinamica. Tale

coefficiente di prova dinamica è scelto in modo tale da garantire un

adeguato livello di sicurezza e, in generale, è pari a 1,1. Le prove

dinamiche devono essere effettuate sulla macchina pronta ad essere messa in

servizio in normali condizioni d'utilizzazione e sono generalmente eseguite

alle velocità nominali definite dal fabbricante. Qualora il circuito di

comando autorizzi più movimenti simultanei (per esempio, rotazione e

spostamento del carico), le prove devono essere effettuate nelle condizioni

più sfavorevoli ossia, in generale, combinando i movimenti.

4.1.2.4. Pulegge, tamburi, catene e funi

I diametri delle pulegge, dei tamburi e dei rulli devono essere compatibili

con le dimensioni delle funi o delle catene di cui possono essere muniti. I

tamburi ed i rulli devono essere progettati, costruiti ed installati in

modo che le funi o le catene di cui sono muniti possano avvolgersi senza

lasciare lateralmente l'alloggiamento previsto. Le funi utilizzate

direttamente per il sollevamento o il supporto del carico non devono

comportare alcuna impiombatura a parte quelle alle loro estremità (le

impiombature sono tollerate negli impianti destinati, sin dalla loro

progettazione, ad essere modificati regolarmente in funzione delle esigenze

di utilizzazione). Il coefficiente di utilizzazione dell'insieme fune e

terminale scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di

sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 5. Il coefficiente di

utilizzazione dell'insieme fune e terminale scelto in modo tale da

garantire un livello adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in

generale, pari a 4. Al fine di verificare che sia stato raggiunto il

coefficiente di utilizzazione adeguato, il fabbricante o il suo mandatario

stabilito nella Comunità deve effettuare o fare effettuare le prove

appropriate per ciascun tipo di catena e di cavo utilizzato direttamente

per il sollevamento del carico e per ciascun tipo di terminale di cavo.

4.1.2.5. Accessori di imbracatura

Gli accessori di imbracatura devono essere dimensionati tenendo conto dei

fenomeni di fatica e di invecchiamento per un numero di cicli di

funzionamento conforme alla durata di vita prevista alle condizioni di

funzionamento specificate per l'applicazione prevista.

Inoltre: a) il coefficiente di utilizzazione dell'insieme cavo metallico e

terminale è scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di

sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 5. I cavi non devono

comportare nessun intreccio o anello diverso da quelli delle estremità;

b) allorché sono utilizzate catene a maglie saldate, devono essere del tipo

a maglie corte. Il coefficiente di utilizzazione delle catene, a

prescindere dal tipo, è scelto in modo tale da garantire un livello

adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 4;

c) il coefficiente utilizzazione delle funi o cinghie di fibre tessili

dipende dal materiale, dal processo di fabbricazione, dalle dimensioni e

dall'utilizzazione. Questo coefficiente è scelto in modo da garantire un

livello di sicurezza adeguato; esso è, in generale, pari a 7, a condizione

che i materiali utilizzati siano di ottima qualità controllata e che il

processo di fabbricazione sia adeguato alle condizioni di utilizzazione

previste. In caso contrario, è in generale più elevato, per garantire un

livello di sicurezza equivalente.

Le funi o cinghie di fibre tessili non devono presentare alcun nodo,

impiombatura o collegamento, a parte quelli dell'estremità dell'imbracatura

o della chiusura di un'imbracatura senza estremità;

d) il coefficiente utilizzazione di tutti i componenti metallici di una

braca o utilizzati con una braca è scelto in modo da garantire un livello

adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 4;

e) la portata massima di utilizzazione di una braca a trefoli è stabilita

tenendo conto della portata massima di utilizzazione del trefolo più

debole, del numero di trefoli e di un fattore di riduzione che dipende dal

tipo di imbracatura;

f) al fine di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente di

utilizzazione adeguato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella

Comunità deve effettuare o fare effettuare le prove appropriate per ciascun

tipo di componente di cui alle lettere a), b), c) e d).

4.1.2.6 Controllo dei movimenti

I dispositivi di controllo dei movimenti devono agire in modo da conservare

in condizioni di sicurezza la macchina su cui sono installati.

a) Le macchine devono essere progettate ed attrezzate con dispositivi che

mantengano l'ampiezza dei movimenti dei loro elementi entro i limiti

previsti. L'attività di questi dispositivi deve essere preceduta

eventualmente da un segnale.

b) Se più macchine fisse o traslanti su rotaie possono compiere evoluzioni

simultanee con rischio di urti, dette macchine devono essere progettate e

costruite per poter essere equipaggiate di sistemi che consentano di

evitare tali rischi.

c) I meccanismi delle macchine devono essere progettati e costruiti in modo

che i carichi non possano derivare pericolosamente o cadere improvvisamente

in caduta libera anche in caso di interruzione parziale o totale di energia

oppure quando cessa l'azione dell'operatore.

d) Tranne che per le macchine il cui lavoro richiede una siffatta

applicazione, nelle normali condizioni di esercizio non deve essere

possibile abbassare il carico soltanto sotto il controllo di un freno a

frizione.

e) Gli organi di presa devono essere progettati e costruiti in modo da

evitare la caduta improvvisa dei carichi.

4.1.2.7 Rischi dovuti ai carichi manipolati

La posizione del posto di guida delle macchine deve consentire di

sorvegliare perfettamente le traiettorie degli elementi in movimento per

evitare la possibilità di urtare persone o materiali o altre macchine che

possono funzionare simultaneamente e presentare quindi un pericolo. Le

macchine a carico guidato, installate fisse, devono essere progettate e

costruite in modo da impedire alle persone esposte di essere urtate dal

carico o dai contrappesi.

4.1.2.8 Rischi dovuti al fulmine

Le macchine esposte al fulmine durante l'uso devono essere equipaggiate in

modo da scaricare al suolo le eventuali scariche elettriche.

4.2 Requisiti particolari per gli apparecchi mossi da energia diversa da

quella umana

4.2.1 Comandi

4.2.1.1 Posto di guida

I requisiti di cui al punto 3.2.1 si applicano anche alle macchine non

mobili.

4.2.1.2. Sedile

I requisiti di cui al punto 3.2.2, primo e secondo comma e al punto 3.2.3

si applicano anche alle macchine non mobili.

4.2.1.3. Organi di comando dei movimenti

Gli organi di comando dei movimenti della macchina o delle sue attrezzature

devono ritornare in posizione neutra non appena cessa l'azionamento da

parte dell'operatore. Per i movimenti, parziali o totali, per i quali non

si corre il rischio di urto da parte del carico o della macchina, si

possono sostituire detti organi con organi di comando che consentono

movimenti con arresti automatici a livelli preselezionati senza dover

mantenere l'azionamento da parte dell'operatore.

4.2.1.4. Controllo delle sollecitazioni

Le macchine con un carico massimo di utilizzazione pari almeno a 1.000 kg o

l cui momento di rovesciamento è pari almeno a 40.000 Nm, devono essere

dotate di dispositivi che avvertano il conducente e impediscano i movimenti

pericolosi del carico in caso: - di sovraccarico delle macchine: - sia per

eccesso di carico massimo di utilizzazione; - sia per superamento dei

momenti dovuti a tali carichi; - di superamento dei momenti che tendono al

rovesciamento dovuti in particolare al carico sollevato.

4.2.2. Installazione guidata da funi

Le funi portanti, traenti o portanti e traenti devono essere tese da

contrappesi o da un dispositivo che consente di controllare in permanenza

la tensione.

4.2.3. Rischi dovuti alla caduta degli operatori. Mezzi di accesso al posto

di lavoro o ai punti di intervento.

Le macchine a carico guidato e le macchine per le quali i supporti del

carico seguono un determinato percorso devono essere dotate di dispositivi

che impediscano i rischi di caduta delle persone esposte. Le macchine che

collegano livelli definiti e in cui gli operatori possono penetrare sul

piano di carico per posare o stivare quest'ultimo devono essere progettate

e costruite in modo da evitare uno spostamento non controllato del piano di

carico, in particolare al momento del caricamento o dello scaricamento.

4.2.4. Idoneità all'impiego

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta,

all'atto dell'immissione sul mercato o della prima messa in servizio, con

adeguate misure che egli prende o fa prendere, che gli accessori di

sollevamento e le macchine pronti ad essere utilizzati, a operazione

manuale o a operazione motorizzata, possano compiere le funzioni previste

in tutta sicurezza. Le misure suddette debbono tener conto delle

caratteristiche statiche e dinamiche delle macchine. Se le macchine non

possono essere montate nei locali del fabbricante quanto sul luogo

dell'utilizzazione. In caso contrario, esse possono essere prese tanto nei

locali del fabbricante quanto sul luogo dell'utilizzazione.

4.3. Marcatura

4.3.1. Catene e funi

Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia

parte di un insieme deve recare un marchio oppure, se la marcatura è

materialmente impossibile, una targa o un anello inamovibile con in

riferimenti del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità e

l'identificazione della relativa attestazione. L'attestazione deve

contenere le indicazioni prescritte dalle norme armonizzate oppure, in

mancanza di queste, le seguenti indicazioni minime: - il nome del

fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; - l'indirizzo

nella Comunità del fabbricante o mandatario, a seconda dei casi; - una

descrizione della catena o della fune comprendente: - le sue dimensioni

nominali,

- la sua costruzione,

- il materiale di fabbricazione,

- qualsiasi trattamento metallurgico speciale subito dal materiale; - in

caso di prova, l'indicazione della norma impiegata; - il carico massimo

durante il funzionamento, che deve essere sopportato dalla catena o dalla

fune. Una forcella di valori può essere indicata in funzione delle

applicazioni previste.

4.3.2. Accessori di sollevamento

Ogni accessorio di sollevamento deve recare i seguenti marchi: -

identificazione del fabbricante; - identificazione del materiale (ad

esempio: classe internazionale) quando questa informazione è necessaria per

la compatibilità dimensionale; - l'identificazione del carico massimo di

utilizzazione; - marcatura CE.

Per gli accessori di imbracatura che comprendono componenti quali funi e

cordami sui quali la marcatura è materialmente impossibile, le indicazioni

di cui al primo comma devono essere apposte su una targa o con altri mezzi

solidamente fissata all'accessorio. Dette indicazioni debbono essere

leggibili e disposte in un punto tale da non rischiare di scomparire in

seguito alla lavorazione, all'usura, ecc., e da non compromettere la

resistenza dell'accessorio.

4.3.3. Macchine

Ogni macchina deve recare, in modo leggibile ed indelebile, oltre alle

indicazioni minime di cui al punto 1.7.3, le indicazioni concernenti il

carico nominale:

i) indicato in modo chiaro e ben visibile sull'apparecchio nel caso delle

macchine per le quali è previsto un unico valore; ii) se il carico nominale

dipende dalla configurazione della macchina, ogni posto di guida sarà

munito di una targa dei carichi che indichi sotto forma di tabelle o di

diagrammi i carichi nominali per ogni singola configurazione.

Le macchine munite di un piano di carico le cui dimensioni consentono

l'accesso alle persone e la cui corsa origina un rischio di caduta devono

recare un'indicazione chiara ed indelebile che vieti il sollevamento di

persone. Detta indicazione deve essere visibile da ciascun posto che

consente l'accesso.

4.4. Istruzioni per l'uso

4.4.1. Accessori di sollevamento

Ogni accessorio di sollevamento o ciascuna partita di accessori di

sollevamento commercialmente indivisibile deve essere accompagnato da

istruzioni per l'uso che forniscano almeno le seguenti indicazioni: - le

condizioni normali di esercizio; - le prescrizioni per l'uso, il montaggio

e la manutenzione; - i limiti di utilizzazione, in particolare per gli

accessori che non possono soddisfare le disposizioni del punto 4.1.2.6. e).

4.4.2. Macchine

In aggiunta al punto 1.7.4, le istruzioni per l'uso dovranno comprendere

informazioni relative: a) alle caratteristiche tecniche, in particolare: -

eventualmente un richiamo alle tabelle dei carichi di cui al punto 4.3.3.

ii); - le reazioni sugli appoggi o sugli incastri e le caratteristiche

delle guide; - eventualmente la definizione ed i mezzi di installazione

delle zavorre; b) al contenuto del registro di controllo della macchina se

non è fornito insieme a quest'ultima; c) alle raccomandazioni per l'uso, in

particolare per ovviare alle insufficienze della visione diretta del carico

da parte dell'operatore; d) alle istruzioni necessarie per effettuare le

prove prima della prima messa in funzione di macchine che non sono montate,

presso il fabbricante, nella loro configurazione di utilizzazione.

5. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LE MACCHINE DESTINATE

AD ESSERE UTILIZZATE NEI LAVORI SOTTERRANEI

Le macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei devono

essere progettate e costruite in modo da soddisfare i requisiti seguenti:

5.1. Rischi dovuti alla mancanza di stabilità

Le armature semoventi devono essere progettate e costruite in modo da

permettere un adeguato orientamento, quando vengono spostate, e non devono

ribaltarsi prima e durante la messa sotto pressione e dopo la

decompressione. Devono disporre di ancoraggi per la piastra di testa dei

raccordi idraulici individuali.

5.2. Circolazione

Le armature semoventi devono permettere alle persone esposte di circolare

senza intralci.

5.3. Illuminazione

I requisiti di cui al terzo comma del punto 1.1.4 non sono applicabili.

5.4. Dispositivi di comando

I dispositivi di comando dell'acceleratore e dei freni che consentono di

spostare le macchine che scorrono su rotaia devono essere azionati a mano.

Tuttavia il dispositivo di uomo-morto può essere a pedale. I dispositivi di

comando delle armature semoventi devono essere progettati e disposti in

modo da permettere che, durante l'operazione di avanzamento, gli operatori

siano protetti da un'armatura fissa. Gli organi di comando devono essere

protetti da qualsiasi azionamento involontario.

5.5. Arresto dello spostamento

Le locomotive destinate ad essere impiegate nei lavori sotterranei devono

essere munite di n dispositivo "uomo-morto" che agisca sul circuito di

comando dello spostamento della macchina.

5.6. Rischi di incendio

Il secondo trattino del punto 3.5.2 è obbligatorio per le macchine

comprendenti parti ad alto rischio di infiammabilità Il sistema di

frenatura deve essere progettato e costruito in modo da non produrre

scintille o essere causa di incendio. Le macchine a motore termico devono

essere dotate esclusivamente di motore a combustione interna che utilizzi

un combustibile a bassa tensione di vapore che escluda qualsiasi scintilla

di origine elettrica.

5.7. Rischi dovuti alle emissioni di polveri, gas, ecc.

I gas di scarico di motori a combustione interna non devono essere evacuati

verso l'alto.

6. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER EVITARE I RISCHI

PARTICOLARI CONNESSI AL SOLLEVAMENTO O ALLO SPOSTAMENTO DELLE PERSONE

Le macchine che presentano rischi dovuti al sollevamento o allo spostamento

delle persone devono essere progettate e costruite in modo da rispondere ai

requisiti che seguono.

6.1. Considerazioni generali

6.1.1. Definizione Ai fini del presente capitolo, si intende per "abitacolo

" l'area sulla quale prendono posto le persone che devono essere sollevate,

abbassate o spostate in virtù del suo movimento.

6.1.2. Resistenza meccanica I coefficienti di utilizzazione definiti nel

punto 4 non sono sufficienti per le macchine destinate al sollevamento o

allo spostamento delle persone e devono, come regola generale, essere

raddoppiati.

Il pavimento dell'abitacolo deve essere progettato e costruito in modo da

offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di

persone e al carico massimo di esercizio stabiliti dal costruttore.

6.1.3 Controllo delle sollecitazioni per gli apparecchi mossi da un'energia

diversa dalla forza umana I requisiti del punto 4.2.1.4 si applicano

indipendentemente dal valore del carico massimo di esercizio. Questo

requisito non si applica alle macchine per le quali il fabbricante può

dimostrare che non esistono rischi di sovraccarico e/o di capovolgimento.

6.2. Dispositivi di comando Qualora i requisiti di sicurezza non impongano

altre soluzioni:

6.2.1. L'abitacolo deve, come regola generale, essere progettato e

costruito in modo che le persone che vi si trovano dispongano di

dispositivi di comando dei movimenti relativi di salita e discesa e, se del

caso, di spostamento dell'abitacolo rispetto alla macchina.

Tali dispositivi di comando devono avere la precedenza sugli altri

dispositivi di comando dello stesso movimento, salvo sui dispositivi di

arresto di emergenza.

6.2.2. Se una macchina per il sollevamento o lo spostamento di persone è

spostabile con l'abitacolo in posizione diversa da quella di riposo, la

macchina deve essere progettata e costruita in modo che la o le persone

situate nell'abitacolo dispongano di mezzi che consentano di evitare i

rischi eventualmente provocati dagli spostamenti della macchina.

6.2.3. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono

essere progettate, costruite o attrezzate in modo che una eccessiva

velocità del movimento dell'abitacolo non crei rischi.

6.3. Rischi di caduta delle persone al di fuori dell'abitacolo 6.3.1. Se le

misure previste al punto 1.5.15 non sono sufficienti, gli abitacoli devono

essere muniti di punti di ancoraggio in numero adeguato al numero delle

persone che possono trovarsi nell'abitacolo e sufficientemente resistenti

per appendervi le attrezzature per la protezione individuale contro le

cadute.

6.3.2. Se esiste una botola nel pavimento o nel soffitto, o un portello

laterale, l'apertura deve avvenire in senso contrario al rischio di caduta

in caso di apertura inopinata.

6.3.3. La macchina di sollevamento o di spostamento deve essere progettata

e costruita in modo che il pavimento dell'abitacolo non si inclini tanto da

comportare in rischio di caduta per i suoi occupanti, anche durante i

movimenti.

Il pavimento dell'abitacolo deve essere antisdrucciolo.

6.4. Rischi di caduta o di capovolgimento dell'abitacolo

6.4.1. La macchina per il sollevamento o lo spostamento di persone deve

essere progettata e costruita in modo che non si verifichi la caduta o il

capovolgimento dell'abitacolo.

6.4.2. Le accelerazioni e le frenate dell'abitacolo o del veicolo portante,

azionate dagli operatori o da un dispositivo di sicurezza, nelle condizioni

di carico e di velocità massima previste dal fabbricante, non devono

causare rischi per le persone esposte.

6.5. Indicazioni Allorché ciò sia necessario per garantire la sicurezza,

nell'abitacolo devono figurare le indicazioni pertinenti indispensabili.

ALLEGATO II

(previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a)

A. Contenuto della dichiarazione "CE " di conformità per le macchine

La dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti elementi:

- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella

Comunità,

- descrizione della macchina,

- tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme,

- eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato e il numero

dell'attestato di certificazione CE,

- eventualmente nome e indirizzo dell'organismo notificato cui è stato

trasmesso il fascicolo,

- eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha

effettuato la verifica,

- eventualmente il riferimento alle norme armonizzate,

- eventualmente, norme e specificazioni tecniche nazionali applicate,

- identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo

mandatario stabilito nella Comunità.

B. Contenuto della dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario

stabilito nella Comunità

La dichiarazione del fabbricante di cui al comma 4 dell'articolo 2 deve

contenere i seguenti elementi:

- nome e indirizzo del fabbricante o del mandatario stabilito nella

Comunità,

- descrizione della macchina o delle parti di macchine,

- all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificato e numero

dell'attestato di certificazione CE,

- all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificato al quale è

stato comunicato il fascicolo,

- all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha

proceduto alla verifica,

- all'occorrenza, il riferimento alle norme armonizzate.

- menzione del divieto di messa in servizio prima che la macchina in cui

sarà incorporata sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della

direttiva,

- identificazione del firmatario.

C. Contenuto della dichiarazione "CE " di conformità per i componenti di

sicurezza immessi sul mercato separatamente

La dichiarazione "CE " di conformità deve contenere gli elementi seguenti:

- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella

Comunità,

- descrizione del componente di sicurezza,

- funzione di sicurezza svolta dal componente di sicurezza, se non è

desumibile in modo evidente dalla descrizione,

- eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato e numero

dell'attestato di certificazione "CE " del tipo,

- eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato cui è stato

trasmesso il fascicolo,

- eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha

effettuato la verifica,

- eventualmente, il riferimento alle norme armonizzate,

- eventualmente, il riferimento delle norme e specifiche tecniche nazionali

applicate,

- identificazione del firmatario che ha ricevuto la delega del fabbricante

o del suo mandatario stabilito nella Comunità.

ALLEGATO III - LA MARCATURA CE DI CONFORMITÀ.

(previsto dall'art. 5, comma 1)

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE " secondo il

simbolo grafico che segue:

[CE] (non riportato)

- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere

rispettate le proporzioni indicate per il simbolo di cui sopra.

- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la

stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. Per le

macchine di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.

ALLEGATO IV - TIPI DI MACCHINE E DI COMPONENTI DI SICUREZZA PER I QUALI

OCCORRE APPLICARE LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERE b) E

c).

(previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a)

A. MACCHINE

1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di

materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie

assimilate:

1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a

tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di

trascinamento amovibile.

1.2. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a

tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione,

dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a

carico e/o scarico manuale.

1.4. Seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento

meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici a avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la

lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello

mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di

materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie

assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la

lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la

lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione

del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli,

a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere

una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materia plastiche per iniezione e compressione a

carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico

manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti i tipi:

- macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura,

- armatura semovente idraulica,

- con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per

lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un

meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili

descritti al punto 3.4.7.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta

verticale superiore a 3 metri.

17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

B. COMPONENTI DI SICUREZZA:

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone

(barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che

richiedono l'uso delle due mani.

3. Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al

punto A 9, 10 e 11.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

ALLEGATO V - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

(previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a)

Ai fini del presente allegato, il termine «macchina» designa sia la

«macchina», sia il «componente di sicurezza», quali definiti all'articolo

1.

1. La dichiarazione CE di conformità è la procedura mediante la quale il

fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità dichiara che la

macchina messa in commercio rispetta tutti i requisiti essenziali di

sicurezza e sanitari che la concernono.

2. La firma della dichiarazione CE di conformità autorizza il fabbricante o

il suo mandatario stabilito nella Comunità ad apporre sulla macchina la

marcatura CE.

3. Prima di poter redigere la dichiarazione CE di conformità, il

fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve essersi

accertato e poter garantire che la documentazione definita in appresso è e

resterà disponibile nei suoi locali ai fini di un eventuale controllo:

a) un fascicolo tecnico della costruzione composto:

- da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di

comando;

- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di

calcolo, risultati di prove, ecc., che consentano la verifica della

conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari;

- dall'elenco,

- dei requisiti essenziali del presente allegato,

- delle norme e,

- delle altre specifiche tecniche applicate nella progettazione della

macchina;

- dalla descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi

presentati dalla macchina;

- se lo desidera, qualsiasi relazione tecnica o certificato ottenuti da un

organismo o un laboratorio (*) competente;

- se dichiara la conformità ad una norma armonizzata che lo prevede,

qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte, a

sua scelta, da lui stesso o da un organismo o laboratorio (*) competente;

- da un esemplare delle istruzioni per l'uso della macchina;

b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno

applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni

della direttiva.

Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui

componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa,

in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata

e messa in servizio in condizioni di sicurezza.

La mancata presentazione della documentazione in seguito a una domanda

debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un

motivo sufficiente per dubitare della presunzione di conformità alle

disposizioni della direttiva.

4.

a) Non è necessario che la documentazione di cui al punto 3 esista

materialmente in permanenza; tuttavia essa deve poter essere riunita e resa

disponibile entro un periodo di tempo compatibile con la sua importanza;

essa non deve comprendere i progetti dettagliati ed altre informazioni

precise concernenti i sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione delle

macchine salvo se la loro conoscenza è indispensabile o necessaria alla

verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza;

b) la documentazione di cui al punto 3 è conservata e tenuta a disposizione

delle autorità nazionali competenti per almeno dieci anni a decorrere dalla

data di fabbricazione della macchina o dell'ultimo esemplare della macchina

se si tratta di fabbricazione in serie;

c) la documentazione di cui al punto 3 deve essere redatta in una lingua

ufficiale della Comunità, fatta eccezione per le istruzioni per l'uso della

macchina.

ALLEGATO VI - ESAME PER LA CERTIFICAZIONE CE

(previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b)

Ai fini del presente allegato, il termine «macchina» designa sia la

«macchina», sia il «componente di sicurezza», quali definiti all'articolo

1.

1. L'esame per la certificazione CE è la procedura mediante la quale un

organismo notificato stabilisce e certifica che il modello di una macchina

soddisfa ai requisiti della presente direttiva che la riguardano.

2. La domanda d'esame per la certificazione CE è presentata dal

fabbricante, o dal suo mandatario stabilito nella Comunità per un modello

di macchina, ad un solo organismo notificato.

La domanda contiene:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito

nella Comunità nonché il luogo di fabbricazione delle macchine;

- un fascicolo tecnico della costruzione comprendente almeno:

- un disegno complessivo della macchina e gli schemi dei circuiti di

comando;

- disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di

calcolo, risultati di prove, ecc., che consentano la verifica della

conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari;

- la descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati

dalla macchina nonché l'elenco delle norme utilizzate;

- un esemplare delle istruzioni per l'uso della macchina;

- nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno

applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni

della direttiva.

Essa è accompagnata da una macchina rappresentativa della produzione

prevista oppure, eventualmente, dell'indicazione del luogo in cui la

macchina può essere esaminata.

Questa documentazione non deve comprendere i disegni dettagliati ed altre

informazioni precise concernenti i sottoinsiemi utilizzati per la

fabbricazione delle macchine, salvo se la loro conoscenza è indispensabile

o necessaria alla verifica della conformità ai requisiti essenziali di

sicurezza.

3. L'organismo notificato procede all'esame per la certificazione CE

secondo le seguenti modalità:

- effettua l'esame del fascicolo tecnico della costruzione, per verificarne

l'adeguatezza, e l'esame della macchina presentata o messa a disposizione;

- nell'esame della macchina, l'organismo:

a) si accerta che essa sia stata fabbricata conformemente al fascicolo

tecnico di costruzione e possa essere utilizzata in sicurezza nelle

condizioni di servizio previste;

b) verifica che le norme eventualmente utilizzate siano state applicate

correttamente;

c) effettua gli esami e le prove appropriate per verificare la conformità

della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari che la

riguardano.

4. Se il modello soddisfa alle disposizioni che lo riguardano, l'organismo

redige una certificazione CE che è notificata al richiedente. Questa

certificazione specifica i risultati dell'esame, indica le condizioni cui

essa eventualmente è subordinata e comprende le descrizioni e i disegni

necessari per identificare il modello approvato.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi designati possono

ottenere una copia della certificazione e, con richiesta motivata, una

copia del fascicolo tecnico e del verbale degli esami e delle prove

effettuate.

5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve

informare l'organismo notificato di tutte le modifiche, sia pure di scarse

importanza, che ha apportato o che intende apportare alla macchina che

forma oggetto del modello. L'organismo notificato esamina tali modifiche e

informa il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità se la

certificazione CE rimane valida.

6. L'organismo che rifiuta di rilasciare una certificazione CE ne informa

gli altri organismi notificati. L'organismo che revoca una certificazione

CE ne informa lo Stato membro che lo ha notificato. Quest'ultimo informa

gli altri Stati membri e la Commissione, illustrando i motivi di tale

decisione.

7. I fascicoli e la corrispondenza riguardanti le procedure di

certificazione CE sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro

in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua accettata da

quest'ultimo.

ALLEGATO VII - CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI STATI

MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI

(previsto dall'art. 8, comma 2)

1. L'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato dello

svolgimento delle operazioni di verifica non possono essere né il

progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore delle

macchine oggetto del controllo, né il mandatario di una di queste persone.

Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella

progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali

macchine. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni

tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo.

2. L'organismo e il personale incaricato del controllo devono eseguire le

operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima

competenza tecnica e devono essere liberi da qualsiasi pressione e

incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che possano influenzare il

loro giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da

persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.

3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari

per svolgere adeguatamente le funzioni tecniche ed amministrative connesse

all'esecuzione delle verifiche; esso deve poter anche disporre del

materiale necessario per le verifiche eccezionali.

4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:

- una buona formazione tecnica e professionale;

- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che

esso effettua ed una pratica sufficiente di tali controlli;

- le capacità necessarie per redigere le certificazioni, i verbali e le

relazioni nei quali si concretizzano i controlli effettuati.

5. L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere

garantita. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata

né al numero di controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli.

6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile

salvo quando tale responsabilità sia direttamente coperta dallo Stato in

base alle leggi nazionali o quando i controlli siano effettuati

direttamente dallo Stato membro.

7. Il personale dell'organismo è vincolato al segreto professionale in

ordine a tutto ciò di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue

funzioni (salvo che nei confronti delle autorità amministrative competenti

dello Stato in cui esercita le sue attività) nel quadro della presente

direttiva o di qualsiasi disposizione di esecuzione di diritto interno.


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