DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991 n. 277


Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.

86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro

i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici

durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212, recante

delega al Governo per l'attuazione delle direttive 80/1107/CEE,

82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE del Consiglio,

in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi

derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici

durante il lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata

nella riunione del 21 giugno 1991;

Acquisito il parere delle componenti commissioni della Camera

dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata

nella riunione del 2 agosto 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle

politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari

esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della

previdenza sociale e dell'industria, del commercio e

dell'artigianato;

Emana il seguente decreto legislativo:

Artt.

Capo I - Norme generali . . . . . . . . . . . . 1 - 9

Capo II - Protezione dei lavoratori contro i

rischi connessi all'esposizione al

piombo metallico ed ai suoi composti

ionici durante il lavoro . . . . . . . 10 - 21

Capo III - Protezione dei lavoratori contro i

rischi connessi all'esposizione ad

amianto durante il lavoro . . . . . . . 22 - 37

Capo IV - Protezione dei lavoratori contro i

rischi di esposizione al rumore durante

il lavoro . . . . . . . . . . . . . . . 38 - 49

Capo V - Norme penali . . . . . . . . . . . . . 50 - 54

Capo VI - Disposizioni transitorie e finali . . . 55 - 59

Capo I - Norme generali

1. Attività soggette. -- 1. Il presente decreto prescrive

misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei

lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione durante il

lavoro agli agenti chimici e fisici di cui ai capi II, III e IV.

2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV non escludono

l'applicabilità delle norme di cui al presente capo. Gli

articoli 8 e 9 si applicano altresì in tutti i casi di

esposizione, durante il lavoro, ad agenti chimici, fisici,

nonché biologici.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle

attività alle quali sono addetti i lavoratori subordinati o ad

essi equiparati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi

di protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per

quanto concerne le sale operatorie degli ospedali, le norme del

presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari

esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto

del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e

della previdenza sociale e della sanità.

2. Attività escluse. -- 1. Le disposizioni del presente decreto

non si applicano ai lavoratori della navigazione marittima ed

aerea.

3. Definizioni. -- 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al

presente decreto si intendono per:

a) agente: l'agente chimico, fisico o biologico presente

durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

b) valore limite: il limite di esposizione nell'ambiente di

lavoro interessato o il limite di un indicatore biologico

relativo ai lavoratori esposti, a seconda dell'agente;

c) medico competente: un medico, ove possibile dipendente

del Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei

seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in

medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in

tossicologia industriale o specializzazione equipollente;

docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei

lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e

psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene

industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza

nelle discipline suddette;

d) organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario

nazionale, salve le diverse disposizioni previste da norme

speciali.

4. Misure di tutela. -- 1. Salvo quanto previsto nei capi II,

III e IV, le misure per la tutela della salute e per la

sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nella materia di cui

all'art. 1, comma 1, sono le seguenti:

a) la valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi

per la salute e la sicurezza;

b) utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di lavoro;

c) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono

o possono essere esposti;

d) controllo dell'esposizione dei lavoratori mediante la

misurazione dell'agente. La campionatura, la misurazione

dell'agente e la valutazione dei risultati si effettuano con le

modalità e i metodi previsti per ciascun agente. Tali modalità e

metodi sono aggiornati periodicamente con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro

e della previdenza sociale e della sanità, di concerto con il

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in

base alle direttive CEE, nonché in relazione alle conoscenze

acquisite in base al progresso scientifico e tecnologico;

e) misure da attuare, quando sia superato un valore limite,

per identificare le cause del superamento ed ovviarvi;

f) misure tecniche di prevenzione;

g) misure di protezione collettiva;

h) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

i) misure di protezione comportanti l'applicazione di

procedimenti e metodi di lavoro appropriati;

l) misure di protezione individuale, da adottare soltanto

quando non sia possibile evitare in altro modo un'esposizione

pericolosa;

m) misure di emergenza da attuare in caso di esposizione

anormale;

n) misure igieniche;

o) informazione e formazione completa e periodica dei

lavoratori ovvero dei loro rappresentanti su:

1) i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori

all'agente e le misure tecniche di prevenzione;

2) i metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione

dei valori limite e, ove fissate, le misure da prendere o già

prese per motivi di urgenza, in caso di loro superamento, per

ovviarvi;

p) attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori prima

dell'esposizione e, in seguito, ad intervalli regolari nonché,

qualora trattisi di esposizione ad agenti con effetti a lungo

termine, prolungamento del controllo dopo la cessazione

dell'attività comportante l'esposizione;

q) tenuta e aggiornamento di registri indicanti livelli di

esposizione, di elenchi di lavoratori esposti e di cartelle

sanitarie e di rischio. I modelli e le modalità di tenuta dei

registri, degli elenchi e delle cartelle relativi all'agente

disciplinato sono determinati con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e

della previdenza sociale e della sanità;

r) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ai

risultati delle misure di esposizione ed ai risultati collettivi

non nominativi degli esami indicativi dell'esposizione;

s) accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati dei

propri controlli sanitari, in particolare a quelle degli esami

biologici indicativi dell'esposizione;

t) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ad

un'informazione adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze

dei pericoli cui sono esposti;

u) un sistema di notifica alle competenti autorità statali,

ovvero locali, delle attività che comportano esposizione

all'agente oggetto di disciplina, con l'indicazione dei dati da

comunicare.

2. Ai fini del presente decreto si intendono per

rappresentanti dei lavoratori i loro rappresentanti nella unità

produttiva, ovvero nell'azienda, come definiti dalla normativa

vigente, ovvero dai contratti collettivi applicabili.

5. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei

preposti. -- 1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che

esercitano o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1,

nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

a) attuano le misure previste nel presente decreto e nei

provvedimenti emanati in attuazione del medesimo;

b) informano i lavoratori nonché i loro rappresentanti dei

rischi specifici dovuti all'esposizione all'agente ed alle

mansioni dei lavoratori medesimi e delle misure di prevenzione

adottate, anche mediante dettagliate disposizioni e istruzioni

lavorative, volte anche a salvaguardare il controllo

strumentale; forniscono ai medesimi informazioni anonime

collettive contenute nei registri di cui all'art. 4, comma 1,

lettera q), e, tramite il medico competente, i risultati anonimi

collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati,

nonché indicazioni sul significato di detti risultati; informano

altresì i lavoratori sulle misure da osservare nei casi di

emergenza o di guasti;

c) permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro

rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela della

salute e di sicurezza;

d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di

protezione;

e) provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi

individuali di protezione;

f) dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei singoli

lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme, nonché

l'uso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di

protezione messi a loro disposizione ed accertano che vi siano

le condizioni per adempiere alle norme e disposizioni aziendali

medesime;

g) esigono l'osservanza da parte del medico competente degli

obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui

procedimenti produttivi e sugli agenti inerenti all'attività.

2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito

delle rispettive attribuzioni e competenze, informano i

lavoratori autonomi ed i titolari di imprese incaricate a

qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale

dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi

di lavoro ove i suddetti lavoratori autonomi o quelli dipendenti

dalle imprese incaricate sono destinati a prestare la loro

opera. L'informazione comprende le modalità per prevenire i

rischi e le specifiche disposizioni, anche aziendali, al

riguardo.

3. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro dei

dirigenti e dei preposti di cui al comma 1 i titolari delle

imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera

presso aziende che svolgono le attività di cui all'articolo 1

assicurano la tutela della salute e della sicurezza dei

lavoratori propri dipendenti in relazione alla natura dei rischi

risultanti dall'esposizione di questi ultimi, durante il lavoro,

ad agenti di cui ai capi II, III e IV.

4. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che

esercitano, dirigono e sovraintendono alle attività indicate

all'articolo 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e

competenze, ed i titolari delle imprese di cui al comma 3

cooperano all'attuazione delle misure di cui all'art. 4 e

coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi

cui sono esposti i lavoratori.

6. Obblighi dei lavoratori. -- 1. I lavoratori:

a) osservano oltre le norme del presente decreto le

disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai

dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed

individuale;

b) usano con cura ed in modo appropriato i dispositivi di

sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione,

forniti o predisposti dal datore di lavoro;

c) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al

dirigente ed al preposto le deficienze dei suddetti dispositivi

e mezzi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui

vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di

urgenza nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per

eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;

d) non rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i

dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i

mezzi individuali e collettivi di protezione;

e) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre

non di loro competenza che possono compromettere la protezione o

la sicurezza;

f) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro

riguardi.

7. Obblighi del medico competente. -- 1. Lo stato di salute dei

lavoratori esposti agli agenti di cui all'art. 1, comma 1, è

accertato da un medico competente a cura e spese del datore di

lavoro. Gli eventuali esami integrativi sono anch'essi a cura e

spese del datore di lavoro.

2. Il medico competente esprime i giudizi di idoneità

specifica al lavoro.

3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente

istituisce e aggiorna sotto la sua responsabilità, una cartella

sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro

con salvaguardia del segreto professionale.

4. Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori

sul significato dei controlli sanitari cui sono sottoposti;

fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe ai loro

rappresentanti.

5. Il medico competente informa ogni lavoratore interessato

dei risultati del controllo sanitario ed in particolare di

quelli degli esami biologici indicativi dell'esposizione

relativi alla sua persona.

6. Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno

due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo

dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono

forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri

di competenza.

8. Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad agenti

chimici, fisici e biologici. -- 1. Nel caso in cui il lavoratore

per motivi sanitari inerenti la sua persona, connessi

all'esposizione ad un agente chimico o fisico o biologico, sia

allontanato temporaneamente da un'attività comportante

esposizione ad un agente, in conformità al parere del medico

competente è assegnato, in quanto possibile, ad un altro posto

di lavoro nell'ambito della stessa azienda. Avverso il parere

del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni

dalla data di comunicazione del parere medesimo, all'organo di

vigilanza. Tale organo riesamina la valutazione degli esami

degli accertamenti effettuati dal medico competente disponendo,

dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma o la modifica

o la revoca delle misure adottate nei confronti dei lavoratori.

2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a

mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle

mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria.

Si applicano le norme di cui all'art. 13 della legge 20 maggio

1970, n. 300, qualora il lavoratore venga adibito a mansioni

equivalenti o superiori.

3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle

associazioni sindacali di categoria maggiormente

rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di lavoro e dei

lavoratori determinano il periodo massimo dell'allontamento

temporaneo agli effetti del comma 2.

9. Altre misure. -- 1. Fatto salvo quanto previsto dalla

normativa per la protezione dell'ambiente esterno, il datore di

lavoro, il dirigente ed il preposto adottano, nell'ambito delle

rispettive competenze, provvedimenti appropriati per evitare che

le misure tecniche per la tutela della salute e della sicurezza

possano causare rischi per la salute della popolazione o

deteriorare l'ambiente esterno.

Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi

all'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici

durante il lavoro

10. Attività soggette. -- 1. Le norme del presente capo si

applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è il

rischio di esposizione al piombo metallico od ai suoi composti

ionici, qui di seguito indicati come piombo .

2. Le norme del presente capo non si applicano alle attività

estrattive di minerali contenenti piombo ed alla preparazione di

concentrati di minerali di piombo nel sito della miniera.

3. Nell'allegato I sono indicate a titolo esemplificativo le

attività lavorative che comportano rischio di esposizione al

piombo.

11. Valutazione del rischio. -- 1. Per tutte le attività

lavorative di cui all'art. 10 il datore di lavoro effettua una

valutazione dell'esposizione dei lavoratori al piombo al fine di

adottare le idonee misure preventive e protettive.

2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare

l'inquinamento ambientale prodotto dal piombo aerodisperso,

individuando i punti

di emissione ed i punti a maggior rischio delle aree

lavorative, e comprende una determinazione dell'esposizione

personale dei lavoratori al piombo ed una determinazione della

piombemia.

3. Il datore di lavoro attua le disposizioni di cui agli

articoli 12 commi 2 e 3, 13, 14 commi 2, 15, 17 e 21 qualora

dalla valutazione di cui al comma 2 risulti l'esistenza di

almeno una delle seguenti condizioni:

a) esposizione dei lavoratori e concentrazione di piombo

nell'aria superiore a 40 microgrammi di piombo per metro cubo di

aria, espressa come media ponderata in funzione del tempo su un

periodo di riferimento di otto ore giornaliere;

b) livelli individuali di piombemia uguali o superiori a 35

microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue,

effettivamente correlabili all'esposizione.

4. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni

volta che si verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che

possono comportare un aumento significativo dell'esposizione al

piombo e, comunque, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione

effettuata.

5. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate, ogni qualvolta

l'organo di vigilanza lo disponga con provvedimento motivato.

6. Per le imprese già in attività la valutazione di cui al

comma 1 è effettuata entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto. Per le imprese che

intraprendono le attività lavorative di cui all'articolo 10, la

valutazione è effettuata non prima di 90 giorni dalla data

dell'effettivo inizio dell'attività e non oltre centottanta

giorni dalla data medesima.

7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati

prima dell'effettuazione della valutazione di cui ai precedenti

commi e sono informati dei risultati. Detti risultati sono

riportati su un apposito registro da tenere a disposizione dei

lavoratori ovvero dei loro rappresentanti e dell'organo di

vigilanza.

12. Informazione dei lavoratori. -- 1. In tutte le attività di

cui all'art. 10 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori prima

che essi vengano adibiti a dette attività, nonché ai loro

rappresentanti, informazioni su:

a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione al piombo,

compresi i rischi per il nascituro ed il neonato;

b) le norme igieniche da adottare per evitare l'introduzione

di piombo, ivi compresa la necessità di non assumere cibi o

bevande e di non fumare sul luogo di lavoro;

c) le precauzioni particolari per ridurre al minimo

l'esposizione al piombo.

L'informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque

ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che

comportino un mutamento significativo nell'esposizione.

2. Nelle attività che comportano le condizioni

di esposizione di cui all'art. 11, comma 3, il datore di

lavoro fornisce altresì informazioni, per iscritto e con

periodicità annuale, circa:

a) l'esistenza dei valori limite di cui agli articoli 16 e

18 e la necessità del controllo dell'esposizione dei lavoratori

al piombo nell'aria e del controllo biologico;

b) il corretto uso degli indumenti protettivi e dei mezzi

individuali di protezione.

3. Nelle attività di cui al comma 2 il datore di lavoro

inoltre informa ogni singolo lavoratore, tramite il medico

competente, dei risultati, delle misurazioni della piombemia e

di altri indicatori biologici che lo riguardano, nonché

dell'interpretazione data a tali risultati, ed i lavoratori

ovvero i loro rappresentanti dei risultati statistici non

nominativi del controllo biologico.

13. Misure tecniche, organizzative, procedurali. -- 1. Nelle

attività lavorative che comportano le condizioni di esposizione

indicate all'articolo 11, comma 3, il datore di lavoro:

a) assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui

avvengono le lavorazioni abbiano caratteristiche tali da poter

essere sottoposti ad efficace pulizia e manutenzione;

b) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano

impiegati quantitativi di piombo non superiori alle necessità

delle lavorazioni e che il piombo in attesa di impiego, se in

forma fisica tale da presentare rischio di introduzione, non sia

accumulato sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle

necessità predette;

c) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori

esposti o che possono essere esposti al piombo, anche isolando

le lavorazioni in aree predeterminate;

d) in relazione alle conoscenze acquisite in base al

progresso tecnico, adotta le misure concretamente attuabili per

evitare o ridurre l'emissione di piombo e la sua diffusione

negli ambienti di lavoro. Se tali misure comprendono

l'installazione di dispositivi di aspirazione o di abbattimento

del piombo, questi sono sistemati quanto più possibile vicino al

punto di emissione. Sono eseguite delle misurazioni della

concentrazione del piombo nell'aria, onde verificare l'efficacia

delle misure adottate;

e) mette a disposizione dei lavoratori:

1. indumenti di lavoro o protettivi, tenendo conto delle

proprietà chimico-fisiche del piombo o dei composti del piombo

cui i lavoratori sono esposti;

2. mezzi per la protezione delle vie respiratorie da

usarsi in operazioni con manipolazione dei prodotti polverosi e

nelle pulizie;

3. mezzi individuali di protezione da usarsi secondo le

previsioni di cui agli articoli 18, comma 4, 19, comma 1, e 20.

14. Misure igieniche. -- 1. In tutte le attività di cui

all'articolo 10 il datore di lavoro:

a) assicura l'igiene degli ambienti di lavoro mediante

regolare ed adeguata pulizia dei locali, dei macchinari e degli

impianti;

b) predispone, in particolare, aree speciali senza rischio

di contaminazione da piombo che consentano ai lavoratori di

sostare, fumare, assumere cibi e bevande nelle pause di lavoro e

nelle quali siano inoltre a disposizione dei lavoratori acqua

potabile ed altre bevande non contaminate dal piombo presente

sul posto di lavoro.

2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di

esposizione di cui all'art. 11, comma 3, il datore di lavoro,

inoltre:

a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi sanitari

adeguati, provvisti di docce;

b) dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano

riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili.

Il lavaggio è effettuato dall'impresa in lavanderie

appositamente attrezzate, con una macchina adibita

esclusivamente a questa attività. Il trasporto, sia all'interno

sia all'esterno dello stabilimento, è effettuato in imballaggi

chiusi, opportunamente etichettati. L'attività di lavaggio è

comunque compresa fra quelle indicate all'art. 10.

15. Controllo sanitario. -- 1. Nelle attività lavorative che

comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 11,

comma 3, i lavoratori sono sottoposti a controllo sanitario

(clinico e biologico).

2. Il controllo clinico, da effettuarsi in conformità ai

criteri di cui all'allegato II, comprende:

a) una visita medica preventiva, per accertare l'assenza di

controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione

dell'idoneità dei lavoratori;

b) visite mediche periodiche, per controllare il loro stato

di salute ed esprimere il giudizio di idoneità. Le visite

mediche periodiche hanno frequenza annuale, salvo i casi

particolari indicati all'art. 16. Le visite mediche includono

indagini diagnostiche mirate, stabilite dal medico competente.

Esse tengono conto, oltre che dell'entità dell'esposizione,

anche della sensibilità individuale del lavoratore al piombo.

3. Il controllo biologico comprende la misurazione della

piombemia, effettuata con il metodo di analisi riportato

nell'allegato III.

4. Il controllo biologico può inoltre comprendere, se il

medico competente lo ritiene necessario, la misurazione,

effettuata con i metodi di analisi riportati nell'allegato III,

di uno o più indicatori di effetto, in particolare:

a) escrezione urinaria dell'acido delta-amminolevulinico

(A.L.A.U.);

b) protoporfirine di zinco (Z.P.P.).

5. La misurazione dell'A.L.A.U. e delle Z.P.P. è obbligatoria

nei casi particolari indicati all'art. 16.

6. I metodi di analisi di cui ai commi 3 e 4 sono aggiornati

periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della

previdenza sociale e della sanità, in base alle direttive CEE e

in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso

scientifico e tecnologico.

7. Salvo i casi particolari indicati all'articolo 16, il

controllo biologico avviene con le frequenze sottoindicate:

a) annualmente, per valori di piombemia inferiori o uguali a

40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;

b) ogni sei mesi, per valori di piombemia superiori a 40

microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue ed inferiori

o uguali a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di

sangue;

c) ogni tre mesi, per valori di piombemia superiori a 50

microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue ed inferiori

o uguali a 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di

sangue.

16. Superamento dei valori limite biologici. -- 1. Quando la

piombemia individuale supera il valore di 60 microgrammi di

piombo per 100 millilitri di sangue, il medico competente

sottopone immediatamente il lavoratore interessato ad una visita

medica, nonché ad un controllo dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. e ne

informa il datore di lavoro.

2. Il datore di lavoro adotta immediatamente le misure

necessarie per identificare e rimuovere le cause di tale

superamento, anche con eventuali ulteriori misurazioni della

concentrazione di piombo nell'aria, informando i lavoratori

interessati del superamento e delle misure che intende adottare.

In conformità al parere del medico competente, le misure

cautelative possono consistere in una riduzione del tempo di

esposizione o nell'allontanamento del lavoratore

dall'esposizione stessa.

3. Il lavoratore che non sia stato allontanato

dall'esposizione viene sottoposto ad un nuovo controllo della

piombemia e dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. entro il termine di tre

mesi. Se il valore di 60 microgrammi di piombo per 100

millilitri di sangue continua ad essere superato, egli non può

essere mantenuto al suo posto di lavoro abituale per tutta la

durata dell'orario lavorativo e la durata di tale permanenza è

convenientemente ridotta, su indicazione del medico competente.

Il lavoratore può essere assegnato in alternativa, su conforme

parere del medico competente, ad un'altra mansione che comporti

una esposizione minore.

4. Le misure cautelative di cui al comma 3 possono non essere

applicate nel caso in cui il valore dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P.

del lavoratore interessato sono, a giudizio del medico

competente, compatibili con la sua normale attività lavorativa.

5. Tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni indicate

ai commi precedenti sono sottoposti a visita medica ed al

controllo della piombemia e dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. ad

intervalli stabiliti dal medico competente e comunque inferiori

a tre mesi, fino a che i valori dei parametri misurati non

risultano, a giudizio del medico competente, compatibili con

l'attività lavorativa normalmente svolta dagli stessi.

6. Se risulta superato almeno uno dei seguenti valori:

Piombemia: 70 microgrammi di piombo per 100 millilitri di

sangue;

A.L.A.U.: 15 milligrammi per grammo di creatinina;

Z.P.P.: 12 microgrammi per grammo di emoglobina, il datore

di lavoro allontana al più presto il lavoratore interessato da

qualsiasi esposizione al piombo. Per tale lavoratore si continua

ad applicare il controllo clinico e biologico previsto al comma

5.

7. Contro le misure adottate nei loro riguardi, i lavoratori

interessati dalle disposizioni di cui ai commi precedenti

possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta

giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.

8. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma

1.

9. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di

piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100

millilitri di sangue comporta, comunque, l'allontanamento

dall'esposizione.

17. Controllo dell'esposizione dei lavoratori. -- 1. Nelle

attività lavorative che comportano le condizioni di esposizione

indicate all'art. 11, comma 3, il datore di lavoro effettua un

controllo periodico dell'esposizione dei lavoratori al piombo

nell'aria.

2. Detto controllo è effettuato attraverso la misurazione

della concentrazione del piombo nell'aria, espressa come media

ponderata su un periodo di riferimento di otto ore giornaliere,

utilizzando i metodi di prelievo e di dosaggio riportati

nell'allegato IV.

3. Ogni misurazione, per un lavoratore o per un gruppo di

lavoratori, deve essere rappresentativa dell'esposizione media

giornaliera al piombo nell'aria.

4. Nel caso di attività che comportano variazione

dell'esposizione nelle diverse giornate lavorative, il

campionamento è effettuato nelle giornate in cui tale

esposizione è verosimilmente maggiore.

5. La durata del campionamento non può essere, di norma,

inferiore a quattro ore. Il campionamento può essere costituito

da uno o più prelievi.

6. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o

simili nello stesso luogo ed è perciò esposto a rischi per la

salute analoghi, il campionamento può effettuarsi su base di

gruppo. In tal caso è prelevato un campione per almeno un

lavoratore su dieci.

7. Il controllo è effettuato con frequenza trimestrale. Se non

interviene alcuna modifica che possa provocare un mutamento

significativo dell'esposizione dei lavoratori, il controllo avrà

frequenza annuale previa comunicazione all'organo di vigilanza

qualora sussistano le condizioni sottoindicate:

a) i risultati delle misurazioni hanno indicato, nei due

controlli immediatamente precedenti, una concentrazione di

piombo nell'aria inferiore a 100 microgrammi per metro cubo

d'aria od una fluttuazione irrilevante nelle condizioni di

esposizione;

b) il livello individuale di piombemia di ciascun lavoratore

non è superiore a 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di

sangue.

8. I lavoratori o i loro rappresentanti sono consultati in

riferimento a quanto previsto dal comma 4 e sono informati sui

risultati delle misurazioni effettuate e sul significato di

detti risultati.

18. Superamento dei valori limite di esposizione. -- 1.

L'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria non può

superare il valore limite di 150 microgrammi di piombo per metro

cubo di aria, espressa come media ponderata in funzione del

tempo su un periodo di riferimento di otto ore giornaliere. In

caso di superamento di detto valore il datore di lavoro

identifica e rimuove le cause dell'evento, adottando quanto

prima le misure appropriate. In conformità al parere del medico

competente, lo stesso procede ad una determinazione immediata

dei parametri biologici dei lavoratori interessati.

2. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 1

il datore di lavoro procede ad una nuova determinazione della

concentrazione di piombo nell'aria.

3. Se le misure di cui al comma 1 non possono essere adottate

immediatamente per motivi tecnici, il lavoro può proseguire

nella zona interessata soltanto se vengono adottate adeguate

misure per la protezione dei lavoratori interessati, anche in

conformità al parere del medico competente.

4. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati

non può venire ridotta con altri mezzi, quali ad esempio la

riduzione della permanenza giornaliera nell'area interessata e

si rende necessario l'uso di mezzi individuali di protezione,

tale uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni

lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.

5. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente, e

comunque non oltre cinque giorni, delle rilevazioni effettuate e

delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi

trenta giorni dall'accertamento del superamento del valore di

cui al comma 1, il lavoro può proseguire nella zona interessata

soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente

inferiore al suddetto valore limite.

6. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori

interessati ovvero i loro rappresentanti dell'evento di cui al

comma 1 e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure

che intende adottare, anche in relazione al comma 3; in casi di

particolare urgenza, che richiedano interventi immediati, il

datore di lavoro li informa al più presto delle misure già

adottate.

19. Misure di emergenza. -- 1. Se si verificano eventi che

possono provocare un incremento rilevante dell'esposizione al

piombo, i lavoratori debbono abbandonare immediatamente la zona

interessata. Potranno accedervi unicamente i

lavoratori addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di

usare gli idonei mezzi di protezione.

2. Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza il

verificarsi di tali eventi e riferisce sulle misure adottate per

ridurre al minimo le conseguenze.

20. Operazioni lavorative particolari. -- 1. Nel caso di

determinate operazioni lavorative per la cui natura è

prevedibile che l'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria

superi il valore limite di cui all'articolo 18, comma 1, e per

le quali non si possono attuare misure tecniche preventive per

limitare l'esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro

predispone un piano di lavoro contenente tutte le misure

destinate a garantire la protezione dei lavoratori e

dell'ambiente.

2. L'organo di vigilanza è informato di quanto sopra prima

dell'inizio delle operazioni e può disporre l'attuazione di

ulteriori misure o modifiche rispetto a quelle previste dal

datore di lavoro.

3. Al termine delle operazioni i lavoratori sono sottoposti ad

un controllo dell'A.L.A.U. Se il medico competente, tenuto anche

conto dei risultati della misurazione dell'A.L.A.U., ne ravvisa

la necessità, il lavoratore è sottoposto ad ulteriori esami

clinici e biologici.

4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono previamente

consultati ai fini della predisposizione del piano di cui al

comma 1.

21. Registrazione dell'esposizione dei lavoratori. -- 1. I

lavoratori incaricati di svolgere le attività che comportano le

condizioni di esposizione indicate nell'articolo 11, comma 3,

sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera

q).

2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal

datore di lavoro che ne cura la tenuta.

3. Il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL

e alla USL competente per territorio, cui comunica ogni tre

anni, e comunque ogni qualvolta l'ISPESL e la USL ne facciano

richiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed

all'Istituto superiore di sanità copia del predetto registro;

c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio

la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni

sopravvenute dall'ultima comunicazione;

d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio,

in caso di cessazione dell'attività dell'impresa, il registro di

cui al comma 1;

e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio

copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione dei

lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che

comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 11,

comma 3;

f) tramite il medico competente, comunica ai lavoratori

interessati le relative annotazioni individuali contenute nel

registro e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art.

4, comma 1, lettera q).

4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono

riservati.

Capo III - Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi

all'esposizione ad amianto durante il lavoro

22. Attività soggette. -- 1. Le norme del presente capo si

applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è

rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o

dai materiali contenenti amianto.

23. Definizioni. -- 1. Ai sensi del presente decreto il termine

amianto designa i seguenti silicati fibrosi:

actinolite (n. CAS 77536-66-4);

amosite (n. CAS 12172-73-5);

antofillite (n. CAS 77536-67-5);

crisotilo (n. CAS 12001-29-5);

crocidolite (n. CAS 12001-78-4);

tremolite (n. CAS 77536-68-6).

24. Valutazione del rischio. -- 1. In tutte le attività

lavorative di cui all'art. 22 il datore di lavoro effettua una

valutazione del rischio dovuto alla polvere proveniente

dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di

stabilire le misure preventive e protettive da attuare. Si

applica l'art. 11, comma 6.

2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare

l'inquinamento ambientale prodotto dalla polvere proveniente

dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, individuando i

punti di emissione di dette polveri ed i punti a maggior rischio

delle aree lavorative, e comprende una determinazione

dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di

amianto.

3. Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di

amianto, espressa come numero di fibre per centimetro cubo in

rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, supera 0,1

fibre per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le

disposizioni degli artt. 25, comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2,

28, comma 2, 30 e 35. Tuttavia nel caso di attività che

comportano l'impiego di amianto come materia prima gli articoli

25 e 30 sono in ogni caso applicabili.

4. Nel caso di attività a carattere saltuario e qualora

l'amianto sia costituito da crisotilo, la determinazione

dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di

amianto è sostituita dalla determinazione della dose cumulata in

rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, su un periodo

di quaranta ore, misurata o calcolata ai sensi del comma 3.

5. Se detta dose supera 0,5 giorni-fibra per centimetro cubo,

il datore di lavoro attua le disposizioni degli articoli 25

comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35.

6. La valutazione di cui al comma 2 può prescindere

dall'effettuazione di misurazioni strumentali nelle attività per

le quali, a motivo delle caratteristiche delle lavorazioni

effettuate o della natura e del tipo dei materiali trattati, si

può fondatamente ritenere che l'esposizione dei lavoratori non

supera i valori di cui ai commi precedenti. Per tale valutazione

è possibile fare riferimento a dati ricavati da attività della

medesima natura svolte in condizioni analoghe.

7. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni

qualvolta si verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che

possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione

dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai

materiali contenenti amianto e, comunque, trascorsi tre anni

dall'ultima valutazione effettuata.

8. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate ogni qualvolta

l'organo di vigilanza lo disponga, con provvedimento motivato.

9. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati

prima dell'effettuazione della valutazione di cui al presente

articolo e sono informati dei risultati riportati su un apposito

registro da tenere a loro disposizione.

25. Notifica. -- 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 48

del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.

303, ove applicabile, il datore di lavoro, che esercita

attività nelle quali l'esposizione dei lavoratori alla polvere

di amianto risulta uguale o superiore ai valori indicati ai

commi 3 o 5 dell'art. 24, notifica all'organo di vigilanza le

risultanze della valutazione di cui allo stesso articolo,

unitamente alle seguenti informazioni:

a) attività svolte e procedimenti applicati;

b) varietà e quantitativi annui di amianto utilizzati;

c) prodotti fabbricati;

d) numero di lavoratori addetti;

e) misure di protezione previste, con specificazione dei

criteri per la manutenzione periodica e dei sistemi di

prevenzione adottati.

2. Il datore di lavoro che esercita attività nelle quali

l'amianto è impiegato come materia prima è comunque tenuto ad

effettuare la notifica di cui al comma 1 a prescindere dal

livello di esposizione dei lavoratori.

3. Il datore di lavoro effettua la notifica di cui ai commi

precedenti entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui

all'art. 11, comma 6. Nel caso di nuove attività, l'inizio delle

stesse è comunicato con lettera raccomandata all'organo di

vigilanza entro quindici giorni.

4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso

alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi

precedenti.

26. Informazione dei lavoratori. -- 1. Nelle attività di cui

all'art. 22 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima

che essi siano adibiti a dette attività, nonché ai loro

rappresentanti, informazioni su:

a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla

polvere proveniente dall'amianto o dei materiali contenenti

amianto;

b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa

la necessità di non fumare;

c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti

protettivi e dei mezzi individuali di protezione;

d) le misure di precauzione particolari da prendere per

ridurre al minimo l'esposizione.

L'informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque

ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che

comportino un mutamento significativo dell'esposizione.

2. Nelle attività che comportano le condizioni di esposizione

indicate all'art. 24, commi 3 o 5, l'informazione è ripetuta con

periodicità annuale e comprende altresì l'esistenza dei valori

limite di cui all'art. 31 e la necessità del controllo

dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto

nell'aria.

27. Misure tecniche, organizzative, procedurali. -- 1. In tutte

le attività di cui all'art. 22 il datore di lavoro:

a) assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui

avvengono le lavorazioni dell'amianto e dei materiali contenenti

amianto abbiano caratteristiche tali da poter essere sottoposti

ad efficace pulitura e manutenzione;

b) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano

impiegati quantitativi di amianto non superiori alle necessità

delle lavorazioni e che l'amianto in attesa di impiego, se in

forma fisica tale da presentare rischio di introduzione, non sia

accumulato sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle

necessità predette;

c) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori

esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente

dall'amianto o da materiali contenenti amianto, anche isolando

le lavorazioni in aree predeterminate;

d) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo

che non vi sia emissione di polvere di amianto nell'aria. Se ciò

non è tecnicamente possibile, l'eliminazione della polvere deve

avvenire il più possibile vicino al punto di emissione. Sono

eseguite misurazioni della concentrazione della polvere di

amianto nell'aria, onde verificare l'efficacia delle misure

adottate;

e) mette a disposizione dei lavoratori:

1) adeguati indumenti di lavoro o protettivi;

2) mezzi di protezione delle vie respiratorie da usarsi in

operazioni con manipolazioni di prodotti polverosi e nelle

pulizie;

f) assicura che l'amianto allo stato grezzo ed i materiali

polverosi che lo contengono siano conservati e trasportati in

adeguati imballaggi chiusi;

g) provvede a che gli scarti ed i residui delle lavorazioni

siano raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto

possibile in appositi imballaggi chiusi e non deteriorabili,

oppure con applicazione di rivestimenti idonei sui quali deve

essere apposta un'etichetta indicante che essi contengono

amianto. Questa misura non si applica alle attività estrattive.

Egli provvede, inoltre, a che essi siano smaltiti in conformità

alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10

settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed

integrazioni.

2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di

esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, il datore di

lavoro provvede altresì a che:

a) i luoghi nei quali si svolgono dette attività siano

chiaramente delimitati e contrassegnati da apposita segnaletica

di sicurezza;

b) detti luoghi siano accessibili esclusivamente ai

lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o

delle loro mansioni;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori mezzi

individuali di protezione da usarsi secondo le previsioni di cui

all'art. 31, comma 7.

28. Misure igieniche. -- 1. Nelle attività di cui all'art. 22,

il datore di lavoro:

a) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali,

delle attrezzature e degli impianti, effettuando l'asportazione

della polvere a mezzo di aspiratori adeguati;

b) predispone aree speciali che consentano ai lavoratori di

mangiare, bere e sostarvi senza rischio di contaminazione da

polvere di amianto. E' permesso fumare soltanto in dette aree.

2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di

esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5, fatto salvo quanto

disposto dal comma 6 dello stesso articolo, il datore di lavoro

inoltre:

a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici

adeguati, provvisti di docce. Ove possibile, queste sono ad uso

esclusivo dei lavoratori addetti, con percorsi separati per

l'ingresso e l'uscita dall'area di lavoro;

b) dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano

riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili.

Il lavaggio è effettuato dall'impresa in lavanderie

appositamente attrezzate, con una macchina adibita

esclusivamente a questa attività. Il trasporto è effettuato in

imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. L'attività di

lavaggio è comunque compresa fra quelle indicate all'art. 22;

c) provvede a che i mezzi individuali di protezione di cui

all'art. 27, comma 2, lettera c), siano custoditi in locali

all'uopo destinati, controllati e puliti dopo ogni

utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire

quelli difettosi prima di ogni nuova utilizzazione. La pulitura

di detti mezzi è effettuata mediante aspirazione.

29. Controllo sanitario. -- 1. Fermo restando quanto previsto

in tema di prevenzione sanitaria dell'asbestosi dal decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,

integrato dal decreto ministeriale 21 gennaio 1987, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 1987, il datore

di lavoro, in conformità al parere del medico competente,

adotta, se necessario, misure preventive e protettive per

singoli lavoratori, sulla base delle risultanze degli esami

clinici effettuati. Tali misure possono comprendere

l'allontanamento anche temporaneo del lavoratore interessato da

qualsiasi esposizione all'amianto.

2. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori

interessati dalle disposizioni di cui al comma 1 possono

inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni,

informandone per iscritto il datore di lavoro.

3. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma

1.

4. Il medico competente fornisce ai lavoratori ovvero ai loro

rappresentanti adeguate informazioni sul significato delle

visite mediche alle quali essi sono sottoposti e sulla necessità

di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione

dell'attività che comporta esposizione alla polvere proveniente

dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

30. Controllo dell'esposizione dei lavoratori. -- 1. In tutte

le attività che comportano le condizioni di esposizione indicate

all'art. 24, commi 3 e 5, il datore di lavoro effettua un

controllo periodico dell'esposizione dei lavoratori alla polvere

di amianto nell'aria. Nelle attività nelle quali l'amianto è

impiegato come materia prima tale controllo è effettuato

comunque, a prescindere dal grado di esposizione.

2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato attraverso la

misurazione della concentrazione delle fibre di amianto

nell'aria, espressa come media ponderata in rapporto ad un

periodo di riferimento di otto ore, usando i metodi di prelievo

e di analisi riportati nell'allegato V.

3. Ai fini della misurazione si prendono in considerazione

unicamente le fibre che hanno una lunghezza superiore a 5

micron, un larghezza inferiore a 3 micron ed il cui rapporto

lunghezza/larghezza è superiore a 3:1.

4. Le misurazioni sono opportunamente programmate. Il

campionamento è eseguito da personale in possesso di idonee

qualifiche. I campioni sono analizzati in laboratori pubblici o

privati all'uopo attrezzati ed autorizzati. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri

del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti

i requisiti minimi per l'esercizio delle attività di

campionamento e di analisi e per il rilascio delle

autorizzazioni laboratori di analisi da parte del Ministro della

sanità.

5. Il campionamento deve essere relativo all'esposizione

personale del singolo lavoratore e può comprendere uno o più

prelievi. Esso è effettuato in modo da permettere la valutazione

dell'esposizione giornaliera del lavoratore ed è integrato da un

campionamento ambientale se questo è necessario per identificare

le cause ed il grado dell'inquinamento.

6. Se la durata del campionamento non si estende all'intero

periodo di riferimento di otto ore, è comunque effettuato un

prelievo per ciascuna fase del ciclo lavorativo in modo da poter

calcolare il valore della media ponderata della concentrazione

delle fibre di amianto nell'aria per l'intero periodo di otto

ore. In ogni caso, la durata del campionamento non è

complessivamente inferiore a due ore.

7. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o

simili nello stesso luogo ed è perciò esposto a rischi per la

salute analoghi, il campionamento può effettuarsi su base di

gruppo.

8. Le misurazioni sono, di norma, eseguite ogni tre mesi e

comunque ogni volta che intervengono mutamenti che possono

provocare una variazione significativa dell'esposizione dei

lavoratori alla polvere di amianto. La frequenza delle

misurazioni può essere ridotta fino ad una volta all'anno,

previa comunicazione all'organo di vigilanza, quando:

a) non interviene nessuna modifica sostanziale nelle

condizioni del luogo di lavoro;

b) i risultati delle due misurazioni precedenti non hanno

superato la metà dei valori limite indicati all'art. 31.

9. Nelle attività a carattere saltuario la frequenza delle

misure è adattata alle condizioni esistenti, tenendo conto, in

particolare, del numero annuo di giornate lavorative e della

distribuzione di queste nel corso dell'anno. Detta frequenza è,

in ogni caso, almeno annuale.

10. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono informati

sui risultati delle misurazioni effettuate e sul significato di

detti risultati e sono consultati prima dell'effettuazione del

campionamento.

31. Superamento dei valori limite di esposizione. -- 1. I

valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria,

espressi come media ponderata in funzione del tempo su un

periodo di riferimento di otto ore, sono:

a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo;

b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà

di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele

contenenti crisotilo.

2. A decorrere dal 1 gennaio 1993 il valore limite di

esposizione per crisotilo è di 0,6 fibre per centimetro cubo,

eccezion fatta per le attività estrattive. A decorrere dal 1

gennaio 1996 lo stesso valore limite di cui sopra è esteso alle

attività estrattive.

3. Nel caso di lavorazioni che possono comportare sensibili

variazioni della concentrazione della polvere di amianto

nell'aria, tale concentrazione non deve in ogni caso superare il

quintuplo dei valori di cui ai commi precedenti per misure

effettuate su un periodo di 15 minuti.

4. Se si verifica un superamento dei valori limite di

esposizione di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro

identifica e rimuove la causa dell'evento adottando quanto prima

misure appropriate.

5. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se

sono state prese le misure adeguate per la protezione dei

lavoratori interessati e dell'ambiente. Se le misure di cui al

comma 4 non possono essere adottate immediatamente per motivi

tecnici, il lavoro può proseguire nella zona interessata

soltanto se sono state adottate tutte le misure per la

protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto

del parere del medico competente.

6. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 4,

il datore di lavoro procede ad una nuova misurazione della

concentrazione delle fibre di amianto nell'aria non appena sia

ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei quantitativi

anomali di fibre preesistenti agli interventi medesimi.

7. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati

non può venire ridotta con altri mezzi e si rende necessario

l'uso dei mezzi individuali di protezione, tale uso non può

essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è

limitata al minimo strettamente necessario.

8. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente e

comunque non oltre cinque giorni delle rilevazioni effettuate e

delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi

novanta giorni dall'accertamento del superamento dei valori di

cui ai commi 1, 2 e 3, il lavoro può proseguire nella zona

interessata soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta

nuovamente inferiore ai suddetti valori limite.

9. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori

interessati ed i loro rappresentanti dell'evento e delle cause

dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare,

anche ai sensi del comma 5; in casi di particolare urgenza, che

richiedono interventi immediati, li informa al più presto delle

misure già adottate.

32. Misure d'emergenza. -- 1. Se si verificano eventi che

possono provocare un incremento rilevante dell'esposizione alla

polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti

amianto, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona

interessata. Potranno accedervi unicamente i lavoratori addetti

ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi

di protezione.

2. Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza il

verificarsi di tali eventi e riferisce sulle misure adottate per

ridurre al minimo le conseguenze.

33. Operazioni lavorative particolari. -- 1. Nel caso di

determinate operazioni lavorative per la cui natura particolare

è prevedibile che l'esposizione dei lavoratori alla polvere di

amianto superi i valori limite di cui all'art. 31 e per le quali

non è possibile attuare misure tecniche di prevenzione atte a

limitare l'esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro

adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti.

In particolare, oltre ad applicare le misure generali indicate

nei precedenti articoli:

a) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e mezzi

individuali di protezione destinati ad essere usati durante tali

lavori;

b) provvede al rigoroso isolamento dell'area di lavoro ed

all'installazione di adeguati sistemi di ricambio dell'aria con

filtri assoluti;

c) provvede all'affissione di appositi cartelli segnaletici,

recanti la scritta: ATTENZIONE ZONA AD ALTO RISCHIO - POSSIBILE

PRESENZA DI POLVERE DI AMIANTO IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE AI

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE ;

d) predispone, consultando i lavoratori ovvero i loro

rappresentanti, un piano di lavoro contenente tutte le misure

destinate a garantire la protezione dei lavoratori e

dell'ambiente e lo trasmette preventivamente all'organo di

vigilanza.

34. Lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto. -- 1. Il

datore di lavoro predispone un piano di lavoro prima dell'inizio

dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero

dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture,

apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto.

2. Il piano di cui al comma 1 prevede le misure necessarie per

garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la

protezione dell'ambiente esterno.

3. Il piano, in particolare, prevede:

a) la rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti

amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione,

se opportuno;

b) la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali

di protezione;

c) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del

personale incaricato dei lavori;

d) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la

raccolta e lo smaltimento dei materiali;

e) l'adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei

valori limite di cui all'art. 31, delle misure di cui all'art.

33, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico.

4. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di

vigilanza, unitamente a informazioni circa:

a) natura dei lavori e loro durata presumibile;

b) luogo ove i lavori verranno effettuati;

c) tecniche lavorative per attuare quanto previsto alla

lettera a) del comma 3;

d) natura dell'amianto contenuto nei materiali di

coibentazione nel caso di demolizioni;

e) caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare

per attuare quanto previsto dalla lettera c) del comma 3;

f) materiali previsti per le operazioni di decoibentazione.

5. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro

novanta giorni dall'invio della documentazione di cui al comma

4, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando

la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle

disposizioni del presente decreto.

6. L'invio della documentazione di cui al comma 4 sostituisce

gli adempimenti di cui all'art. 25.

7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso

alla documentazione di cui al comma 4.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,

della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

sono fissate le norme tecniche da rispettare nell'esecuzione

dei lavori di decoibentazione.

35. Registrazione dell'esposizione dei lavoratori. -- 1. I

lavoratori incaricati di svolgere attività che comportano le

condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5,

sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera

q).

2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal

datore di lavoro, che è responsabile della sua tenuta.

3. Il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL

e alla USL competente per territorio, cui comunica ogni tre

anni, e comunque ogni qualvolta l'ISPESL o la USL ne facciano

richiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed

all'Istituto superiore di sanità copia del predetto registro;

c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio

la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni

sopravvenute dall'ultima comunicazione;

d) consegna, in caso di cessazione dell'attività

dell'impresa, il registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla

USL competente per territorio;

e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio

copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di

lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che

comportano le condizioni di esposizione di cui all'articolo 24,

commi 3 o 5;

f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico

competente le relative annotazioni individuali contenute nel

registro e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art.

4, comma 1, lettera q).

4. E' istituito presso l'ISPESL, che ne cura l'aggiornamento,

un registro nazionale dei lavoratori addetti alle attività che

comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 24,

commi 3 o 5.

5. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono

riservati.

36. Registro dei tumori. -- 1. Presso l'ISPESL è istituito un

registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma

asbesto-correlati.

2. Gli organi del Servizio sanitario nazionale, nonché gli

istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati

trasmettono all'ISPESL copia della documentazione clinica ovvero

anatomopatologica riguardante ciascun caso di asbestosi e di

mesotelioma asbesto-correlato.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e

della sanità, sono determinati il modello e le modalità di

tenuta del registro, nonché le modalità di trasmissione della

documentazione di cui al comma 2.

37. Attività vietate. -- 1. E' vietato l'uso dell'amianto in

applicazione a spruzzo.

2. A decorrere dal 1 gennaio 1993 sono vietate le attività

che implicano l'incorporazione di materiali isolanti o

insonorizzati a bassa densità (inferiore a 1 g/cm3)) che

contengono amianto.

38. Finalità. -- 1. Le norme del presente capo sono dirette

alla protezione dei lavoratori contro i rischi per l'udito e,

laddove sia espressamente previsto, contro i rischi per la

salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore

durante il lavoro.

39. Definizioni. -- 1. Ai sensi delle presenti norme si intende

per:

a) esposizione quotidiana personale di un lavoratore al

rumore (LEP, d), l'esposizione quotidiana personale di un

lavoratore al rumore espressa in dB(A) misurata, calcolata e

riferita ad 8 ore giornaliere.

Essa si esprime con la formula:

(omissis)

b) esposizione settimanale professionale di un lavoratore al

rumore (LEP, w), la media settimanale dei valori quotidiani LEP,

d, valutata sui giorni lavorativi della settimana.

Essa è calcolata mediante la formula:

(omissis)

40. Valutazione del rischio. -- 1. Il datore di lavoro procede

alla valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di

identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro considerati dai

successivi articoli e di attuare le misure preventive e

protettive, ivi previste. Si applica l'art. 11, comma 6.

2. Se a seguito della valutazione di cui al comma 1 può

fondatamente ritenersi che l'esposizione quotidiana personale

ovvero quella media settimanale, se quella quotidiana è

variabile nell'arco della settimana, supera il valore di cui

all'art. 42, la valutazione comprende una misurazione effettuata

nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato VI.

3. La valutazione è programmata ed effettuata ad opportuni

intervalli da personale competente, sotto la responsabilità del

datore di lavoro.

4. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere

adeguati, considerate in particolare le caratteristiche del

rumore da misurare, la durata dell'esposizione, i fattori

ambientali e le caratteristiche dell'apparecchio di misura. Essi

devono permettere in ogni caso di stabilire se i valori indicati

ai successivi articoli sono superati.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, la valutazione

deve essere comunque nuovamente effettuata ogni qualvolta vi è

un mutamento nelle lavorazioni che influisce in modo sostanziale

sul rumore prodotto ed ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo

dispone con provvedimento motivato.

6. Il datore di lavoro redige e tiene a disposizione

dell'organo di vigilanza un rapporto nel quale sono indicati i

criteri e le modalità di effettuazione delle valutazioni e sono

in particolare riportati gli elementi di cui ai commi 3 e 4.

7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati

in ordine a quanto previsto dal comma 3.

41. Misure tecniche, organizzative, procedurali. -- 1. Il

datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze

acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti

dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche,

organizzative e procedurali, concretamente attuabili,

privilegiando gli interventi alla fonte.

2. Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un

lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera

giornata lavorativa, un'esposizione quotidiana personale

superiore a 90 dBA oppure un valore della pressione acustica

istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa) è esposta

una segnaletica appropriata.

3. Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad una

limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione lo

giustifichi e tali provvedimenti siano possibili.

42. Informazione e formazione. -- 1. Nelle attività che

comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale di un

lavoratore al rumore superiore a 80 dBA, il datore di lavoro

provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano

informati su:

a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;

b) le misure adottate in applicazione delle presenti norme;

c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono

conformarsi;

d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le

circostanze in cui ne è previsto l'uso e le modalità di uso a

norma dell'art. 43;

e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario di cui

all'art. 44 per mezzo del medico competente;

f) i risultati ed il significato della valutazione di cui

all'art. 40.

2. Se le suddette attività comportano un valore

dell'esposizione quotidiana personale al rumore superiore a 85

dBA, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano

altresì un'adeguata formazione su:

a) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione

dell'udito;

b) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei

rischi per l'udito, degli utensili, macchine, apparecchiature

che, utilizzati in modo continuativo, producono un'esposizione

quotidiana personale di un lavoratore al rumore pari o superiore

a 85 dBA.

43. Uso dei mezzi individuali di protezione dell'udito. -- 1.

Il datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di protezione

dell'udito a tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana

personale può verosimilmente superare 85 dBA.

2. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono adattati

al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro, tenendo

conto della sicurezza e della salute.

3. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono

considerati adeguati ai fini delle presenti norme se,

correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od

inferiore a quello derivante da un'esposizione quotidiana

personale di 90 dBA.

4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 41, comma 1, i

lavoratori la cui esposizione quotidiana personale supera 90 dBA

devono utilizzare i mezzi individuali di protezione dell'udito

fornitigli dal datore di lavoro.

5. Se l'applicazione delle misure di cui al comma 4 comporta

rischio di incidente, a questo deve ovviarsi con mezzi

appropriati;

6. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati

per la scelta dei modelli dei mezzi di cui al comma 1.

44. Controllo sanitario.-- 1. I lavoratori la cui esposizione

quotidiana personale al rumore supera 85 dBA, indipendentemente

dall'uso di mezzi individuali di protezione, sono sottoposti a

controllo sanitario.

2. Detto controllo comprende:

a) una visita medica preventiva, integrata da un esame della

funzione uditiva eseguita nell'osservanza dei criteri riportati

nell'allegato VII, per accertare l'assenza di controindicazioni

al lavoro specifico ai fini della valutazione dell'idoneità dei

lavoratori;

b) visite mediche periodiche, integrate dall'esame della

funzione uditiva, per controllare lo stato di salute dei

lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono

tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche della

sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è

effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva.

3. La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico

competente. Gli intervalli non possono essere comunque superiori

a due anni per lavoratori la cui esposizione quotidiana

personale non supera 90 dBA e ad un anno nei casi di esposizione

quotidiana personale superiore a 90 dBA, di cui agli articoli 47

e 48.

4. Il controllo sanitario è esteso ai lavoratori la cui

esposizione quotidiana personale sia compresa tra 80 dBA e 85

dBA qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta e il

medico competente ne confermi l'opportunità, anche al fine di

individuare eventuali effetti extrauditivi.

5. Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico

competente, adotta misure preventive e protettive per singoli

lavoratori, al fine di favorire il recupero audiologico. Tali

misure possono comprendere la riduzione dell'esposizione

quotidiana personale del lavoratore, conseguita mediante

opportune misure organizzative.

6. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori

interessati dalle disposizioni di cui al comma 5 possono

inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni,

informandone per iscritto il datore di lavoro.

7. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma

1.

45. Superamento dei valori limite di esposizione.-- 1. Se

nonostante l'applicazione delle misure di cui all'art. 41, comma

1, l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore

risulta superiore a 90 dBA od il valore della pressione acustica

istantanea non ponderata risulta superiore a 140 dB (200Pa), il

datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza, entro trenta

giorni dall'accertamento del superamento, le misure tecniche ed

organizzative applicate in conformità al comma 1 dell'art. 41,

informando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti.

46. Nuove apparecchiature, nuovi impianti e ristrutturazioni.--

1. La progettazione, la costruzione e la realizzazione di nuovi

impianti, macchine ed apparecchiature, gli ampliamenti e le

modifiche sostanziali di fabbriche ed impianti esistenti

avvengono in conformità all'art. 41, comma 1.

2. I nuovi utensili, macchine e apparecchiature destinati ad

essere utilizzati durante il lavoro che possono provocare ad un

lavoratore che li utilizzi in modo appropriato e continuativo

un'esposizione quotidiana personale al rumore pari o superiore

ad 85 dBA sono corredati da un'adeguata informazione relativa al

rumore prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione ed ai

rischi che questa comporta.

3. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di

nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono,

nelle normali condizioni di funzionamento, il più basso livello

di rumore.

47. Lavorazioni che comportano variazioni considerevoli

dell'esposizione quotidiana personale. -- 1. Laddove le

caratteristiche intrinseche di un posto di lavoro comportano una

variazione notevole dell'esposizione quotidiana di un lavoratore

al rumore da una giornata lavorativa all'altra, il datore di

lavoro può richiedere, per lavoratori che svolgono particolari

compiti, deroghe all'applicazione del disposto dell'art. 43, a

condizione che adeguati controlli mostrino che la media

settimanale dei valori quotidiani di esposizione del lavoratore

al rumore non supera il valore di 90 dBA.

2. La richiesta di deroga è inoltrata all'organo di vigilanza

corredata da una descrizione della mansione svolta, con una

indicazione dei valori dell'esposizione quotidiana personale che

questa comporta e da una relazione del medico competente,

contenente anche una valutazione degli esami della funzione

uditiva.

3. Qualora l'organo di vigilanza non rilasci prescrizioni

entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui

al comma 2, il datore di lavoro può usufruire della deroga di

cui al comma 1, fermo restando la sua responsabilità per quanto

riguarda l'osservanza delle disposizioni di cui al presente

decreto.

48. Deroghe per situazioni lavorative particolari. -- 1. Il

datore di lavoro può richiedere deroghe:

a) all'applicazione dell'art. 43, per situazioni

eccezionali, nelle quali non sia possibile mediante misure

tecniche ovvero organizzative, ivi compresa la riduzione del

tempo di esposizione, ridurre l'esposizione quotidiana personale

di un lavoratore al di sotto di 90 dBA anche con l'uso dei mezzi

individuali di protezione di cui allo stesso art. 43;

b) all'applicazione dell'art. 43, per lavoratori che

svolgono compiti particolari, che comportano un'esposizione

quotidiana personale superiore a 90 dBA se l'applicazione di

detta misura provoca un aggravamento complessivo del rischio per

la salute e la sicurezza dei lavoratori considerati e non è

possibile evitare tale rischio con altri mezzi.

2. Le richieste di deroga sono inviate al Ministero del lavoro

e della previdenza sociale, ovvero al Ministero dell'industria,

del commercio e dell'artigianato per ciò che attiene alle

attività estrattive, e comprendono:

a) per i casi di cui al comma 1, lettera a):

1) la descrizione dell'attività lavorativa;

2) le misure preventive e protettive previste;

3) i mezzi individuali di protezione dell'udito da

utilizzare;

4) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori

interessati;

5) la certificazione del medico competente, contenente

anche una valutazione degli esami della funzione uditiva dei

lavoratori interessati;

b) per i casi di cui al comma 1, lettera b):

1) la descrizione delle mansioni che comportano la

esposizione anomala, con la specificazione delle cause che

determinano un aggravamento del rischio complessivo in caso di

utilizzazione dei mezzi personali di protezione:

2) le misure previste per ridurre, per quanto possibile,

il rischio complessivo;

3) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori

interessati;

4) la certificazione del medico competente, contenente

anche una valutazione degli esami della funzione uditiva dei

lavoratori interessati.

3. La concessione delle deroghe di cui al comma 1, lettere a)

e b), è condizionata dall'intensificazione del controllo

sanitario da parte del medico competente.

4. Le deroghe sono concesse dal Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la

commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e

l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Per le

attività estrattive le deroghe sono concesse dal Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto

con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza

sociale, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Tali

deroghe sono comunicate al Ministero del lavoro e della

previdenza sociale per la compilazione del prospetto di cui al

comma 6.

5. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni

previste per le deroghe di cui al comma 1, lettere a) e b),

comporta la revoca nella stessa forma di cui al comma 4.

6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

trasmette ogni due anni alla Commissione delle Comunità europee

il prospetto globale delle deroghe concesse ai sensi del

presente articolo.

49. Registrazione dell'esposizione dei lavoratori. -- 1. I

lavoratori che svolgono le attività di cui all'art. 41 sono

iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).

2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal

datore di lavoro che ne cura la tenuta.

3. Il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL

e alla USL competente per territorio, cui comunica, ogni tre

anni e comunque ogni qualvolta l'ISPESL medesimo ne faccia

richiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed

all'Istituto superiore di sanità copia del predetto registro;

c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio

la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni

sopravvenute dall'ultima comunicazione;

d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio,

in caso di cessazione di attività dell'impresa, il registro di

cui al comma 1;

e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio

copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di

lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che

comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 41;

f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico

competente le relative annotazioni individuali contenute nel

registro e nella cartella sanitaria e di rischio, di cui

all'art. 4, comma 1, lettera q).

4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono

riservati.

Capo V - Norme penali

50. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai

dirigenti. -- 1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire

dieci milioni a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle

norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera d), 9, 11, commi

da 1 a 6, 13, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19,

20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27,

30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a

6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5,

45 e 56. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i

dirigenti che non osservano le prescrizioni emanate dall'organo

di vigilanza ai sensi degli articoli 8, comma 1, 16, comma 8,

20, comma 2, 29, comma 3, 34, comma 5, 44, comma 7, 46 e 47,

comma 3;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da

lire tre milioni a lire quindici milioni per l'inosservanza

delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) ed e), 2

e 4, 7, commi 1 e 3, 12, 14, comma 2, 15, 18, comma 6, 21, 26,

28, comma 2, 29, 31, comma 9, 35, commi 1, 2 e 3, 40, comma 6,

41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6, 44 e 49;

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un

milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui

agli articoli 5, comma 1, lettere c), f) e g), 11, comma 7, 14,

comma 1, 17, comma 8, 20, comma 4, 24, comma 9, 25, comma 4, 28,

comma 1, 30, comma 9, 34, comma 7 e 40, comma 7.

51. Contravvenzioni commesse dai preposti.- 1. I preposti sono

puniti:

a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire

due milioni a lire diecimilioni per l'inosservanza delle norme

di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) e d), 2 e 4, 9, 11,

commi da 1 a 6, 13, 14, comma 2, 15, 16, 17, commi da 1 a 7, 18,

commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25,

commi da 1 a 3, 27, 28, comma 2, 29, 30, commi da 1 a 8, 31,

commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a

5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 44 e 45;

b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire

cinquecentomila a lire tre milioni per l'inosservanza delle

norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), e), f) e g),

11, comma 7, 12, 14, comma 1, 17, comma 8, 18, comma 6, 20,

comma 4, 21, 24, comma 9, 25, comma 4, 26, 28, comma 1, 30,

comma 9, 31, comma 9, 34, comma 7, 35, commi 1, 2 e 3, 40, commi

6 e 7, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6 e 49.

52. Contravvenzioni commesse dai lavoratori.-- 1. I lavoratori

sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire

quattrocentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle

norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), 19, 32, comma

1 e 43, comma 4;

b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da

lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle

norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a), b), c) ed e),

14, comma 2, lettera b), 28, comma 1, lettera b), e comma 2,

lettere b) e c).

53. Contravvenzioni commesse dal medico competente.-- 1. Il

medico competente è punito:

a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un

milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui

agli articoli 7, commi 1, 3 e 6, 15, 16, 20, 44 e 48, comma 3;

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire

cinquecentomila a lire tre milioni per l'inosservanza delle

norme di cui agli articoli 7, comma 5, 12, 21, comma 1, lettera

f), 29, comma 4 e 49, comma 3, lettera f).

54. Contravvenzioni commesse dai produttori e dai

commercianti.-- 1. Chiunque produce, pone in commercio, noleggia,

cede in locazione o comunque installa impianti, macchine ed

apparecchiature senza osservare le disposizioni di cui all'art.

46 è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da

lire dieci milioni a lire quarantamilioni.

Capo VI - Disposizioni transitorie e finali

55. Esercizio dell'attività di medico competente. -- 1. I

laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i

requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), alla data di

entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l'attività

di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati

ad esercitare la funzione di medico competente.

2. L'esercizio della funzione di cui al comma 1 è subordinato

alla presentazione, all'assessorato regionale alla sanità

territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla

documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di

medico del lavoro per almeno quattro anni.

3. La domanda è presentata entro centottanta giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto. L'assessorato alla

sanità provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione

della domanda stessa.

56. Disposizioni transitorie. -- 1. Sino al decorso del termine

di cui agli articoli 11, comma 6, 24, comma 1, e 40, comma 1, i

datori di lavoro e i dirigenti sono tenuti ad adottare le misure

necessarie ad evitare un incremento anche temporaneo

dell'esposizione dei lavoratori al piombo, alla polvere

proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, ed

al rumore.

57. Termine per l'adozione dei decreti del Presidente del

Consiglio dei Ministri.-- 1. In prima applicazione i decreti del

Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 4,

comma 1, lettera d), 30, comma 4, 34, comma 8, e 36, comma 3,

sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto.

58. Altri agenti nocivi.-- 1. L'esposizione dei lavoratori alle

radiazioni ionizzanti resta disciplinata dalle norme speciali

vigenti.

2. Per quanto non espressamente o diversamente disciplinato,

per gli agenti di cui ai capi II, III o IV, si applicano le

norme vigenti ed in particolare quelle contenute nel decreto del

Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

3. Le disposizioni per la tutela della salute e per la

sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti

dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici non

disciplinati dal presente decreto sono adottate:

a) in conformità alle misure di cui all'art. 4 tenendo conto

della natura dell'agente, delle conoscenze tecnico-scientifiche

disponibili, dell'intensità e durata dell'esposizione e della

gravità del rischio e prevedendo la fissazione di divieti

parziali o totali quando il ricorso agli altri mezzi disponibili

non consenta una protezione sufficiente;

b) tenendo conto, nella fissazione del valore limite di cui

all'art. 3, comma 1, lettera b), del valore limite indicativo

fissato dalla CEE;

c) stabilendo la conformità delle modalità e dei metodi di

misurazione e campionatura dell'agente a quelli previsti

dall'allegato VIII e prevedendone la modifica nei termini di cui

all'art. 4, comma 1, lettera d).

4. L'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 avviene

previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e

dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

59. Abrogazioni.-- 1. Sono abrogate tutte le norme

incompatibili con quelle contenute nel presente decreto. In

particolare:

a) limitatamente all'esposizione al piombo, non si applicano

gli articoli 4, 5, 18, terzo comma, 19 e 20 del decreto del

Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. E'

soppressa, inoltre, la voce piombo nella tabella allegata al

suddetto decreto;

b) limitatamente all'esposizione alla polvere proveniente

dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, non si

applicano gli articoli 4, 5, 18, terzo comma, 19 e 21, del

decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

Esse abrogano, inoltre, il decreto del 16 ottobre 1986,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 1986:

Integrazione delle norme del decreto del Presidente della

Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in materia di controllo

dell'aria ambiente nelle attività estrattive dell'amianto ;

c) limitatamente all'esposizione al rumore, non si applicano

gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica

19 marzo 1956, n. 303; limitatamente al danno uditivo non

si applica l'art. 24 dello stesso decreto; la voce rumori nella

tabella allegata al suddetto decreto è soppressa.


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