Modifiche introdotte dal D.Lgs. 242/96


1. DEFINIZIONE DI DATORE DI LAVORO PRIVATO

Viene ridefinita più chiaramente la figura giuridica del Datore di Lavoro Privato:

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che, a seconda del tipo di organizzazione con cui e' strutturata l'impresa, ha la responsabilità della stessa, ossia dell'unità produttiva, purché titolare e possessore dei poteri decisionali e di spesa.

Inoltre, la nuova figura di Datore di Lavoro è esonerata dalla trasmissione all'Organo di Vigilanza

del "documento" di valutazione del rischio.

2. DEFINIZIONE DI DATORE DI LAVORO PUBBLICO

Viene ridefinita più chiaramente la figura giuridica del Datore di Lavoro Pubblico:

Il dirigente al quale spettano i poteri di gestione (ovvero il funzionario senza qualifica dirigenziale), solo nei casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio con autonomia gestionale.

Non è considerato come requisito qualificante per l'attribuzione del ruolo e della responsabilità di Datore di Lavoro nella Pubblica Amministrazione il poter disporre di autorizzazione all'esercizio economico.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, e tenendo conto, dell'ubicazione e della tipologia funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, gli organi dirigenziali, o comunque di vertice della Pubblica Amministrazione, dovranno individuare la figura del "Datore di Lavoro" locale.

3. OBBLIGHI ESCLUSIVI DEL DATORE DI LAVORO (NON DELEGABILI)

Per quel che riguarda gli adempimenti previsti dal Dlgs 626/94, il Datore di Lavoro ha l'obbligo esclusivo (cioè non delegabile ai dirigenti od ai preposti) relativamente alla:

- valutazione del rischio;

- individuazione delle misure di prevenzione e protezione;

- redazione dei piani di sicurezza;

- designazione responsabile servizio sicurezza e prevenzione;

- autocertificazione (per le aziende familiari o con meno di dieci dipendenti).

4. OBBLIGO DEI FABBRICANTI

Viene disposto il divieto di fabbricazione di attrezzature, impianti e macchine non corrispondenti alle norme di sicurezza (oltre al divieto di vendita, noleggio, concessione in uso).

5. OBBLIGO DEI LOCATORI FINANZIARI

Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o omologazione obbligatoria, e tenuto a far si che gli stessi siano dotati di relativa certificazione.

6. COORDINAMENTO NEGLI APPALTI

Il Datore di Lavoro Committente, al fine di evitare i rischi di incidente dovuto a interferenze o interazioni tra le attività delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto, deve promuovere le iniziative necessarie a sviluppare il coordinamento tra le varie imprese, onde gestire in modo integrato, e per la durata dell'appalto, le attività di prevenzione e protezione .

7. SICUREZZA EDIFICI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Gli interventi di manutenzione e strutturali necessari per garantire i livelli di sicurezza di locali, edifici, e uffici in uso alla Pubblica Amministrazione (compresi gli edifici scolastici ed educativi) sono a carico di quella Amministrazione che, a seguito di norme o specifiche convenzioni, è tenuta ad effettuare la loro fornitura o manutenzione.

8. ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I dirigenti o i funzionari preposti ai luoghi interessati assolvono i loro obblighi relativamente ai livelli di sicurezza effettuando la richiesta del loro adempimento all'Amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

9. MEDICO COMPETENTE

Viene espresso un formale riconoscimento all'esercizio della figura e delle funzioni di medico competente per quei soggetti (oltre a quelli già previsti dal precedente decreto) dotati dei seguenti titoli:

- specializzazione in igiene industriale;

- fisiologia e igiene del lavoro;

- clinica del lavoro;

10. NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

Nel caso in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, il processo di valutazione del rischio e conseguente redazione del piano, deve essere svolto necessariamente con la partecipazione del Medico Competente (previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

11. REGISTRO DEGLI INFORTUNI

Il Registro degli infortuni, obbligatorio per tutte le attività lavorative, sia pubbliche che private, deve contenere cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di almeno un giorno.

12. UNITA' PRODUTTIVA

Viene definita con chiarezza la nozione di "unita produttiva":

Si intende lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

13. OBBLIGO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE

Le strutture ospedaliere sia pubbliche che private, compresi i luoghi di ricovero e cura, sono state aggiunte all'elenco delle aziende con attività a rischio per cui è obbligatorio l'organizzazione di un servizio interno di prevenzione e protezione.

14. CONTENUTO DEL PIANO DI SICUREZZA

Viene definito con maggiore chiarezza il contenuto del "documento" (piano di sicurezza) della cui elaborazione ha piena responsabilità il solo datore di lavoro.

Il piano deve contenere:

- la relazione sulla valutazione dei rischi;

- l'individuazione delle misure di prevenzione derivanti dalla valutazione dei rischi;

- il piano degli interventi per assicurare "il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza".

15. PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO

Per le piccole e medie aziende, dovrà essere emanato un Decreto Ministeriale per la definizione delle procedure standardizzate necessarie alla redazione del piano.

I termini per l'emanazione del decreto vengono spostati al 31 marzo 1996.

16. AUTOCERTIFICAZIONE

Per le imprese familiari e le aziende con meno di dieci addetti vi è l'esonero dall'obbligo, per il Datore di Lavoro, di redarre il piano di sicurezza e di conservare il documento all'interno dell'unità produttiva.

I Datori di Lavoro sono tenuti cioè ad autocertificare per iscritto l'effettuazione della valutazione e l'adempimento dei relativi interventi di protezione e prevenzione per le strutture aziendali.

L'avvenuta autocertificazione della valutazione del rischio deve essere solo comunicata, all'Organo di Controllo competente per territorio.

Inoltre, dell'avvenuta autocertificazione deve essere informato anche il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

17. TEMPI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E SCADENZARIO

I luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del Dlgs 626 devono essere adeguati alle norme di sicurezza e salute entro il primo gennaio 1997.

Le disposizioni previste dal Dlgs 626/94 sono:

- valutazione del rischio;

- individuazione delle misure di prevenzione e protezione;

- redazione del piano di sicurezza;

- designazione del Responsabile del servizio di prevenzione protezione;

Devono essere osservate entro:

- il primo luglio 1996 per le imprese a rischio o quelle industriali con un numero di dipendenti

superiore a 200;

- il primo gennaio 1997 per tutti gli altri settori.

18. RICHIESTA DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

In caso gli adeguamenti dei luoghi di lavoro richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio, il Datore di Lavoro deve dare avvio immediatamente alla richiesta del provvedimento; una volta ottenuta l'autorizzazione il Datore ha 6 mesi di tempo per adeguare il luogo di lavoro.

In attesa dell'adeguamento dei luoghi, il Datore di Lavoro, previa consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, adotta tutte le misure alternative che possano garantire un adeguato e/o equivalente livello di sicurezza.

In caso i vincoli urbanistici o architettonici non permettano gli adeguamenti, il Datore di Lavoro, sempre previa consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, adotta le misure alternative; queste misure debbono essere autorizzate dall'Organo di Vigilanza competente per territorio.

19. PORTE DI SICUREZZA E SCALE ANTINCENDIO

L'apertura delle porte di emergenza verso l'esodo non e' richiesta quando quest'apertura possa provocare ulteriori pericoli per il passaggio o il transito di veicoli, merci o persone; e' possibile l'adozione di altri provvedimenti specifici, fatta salva l'autorizzazione dei Vigili del Fuoco.

Per quel che riguarda gli edifici che presentino al loro interno lavorazioni con "pericolo di esplosioni" o "specifici rischi di incendio", e con un numero di addetti superiore a 5, e' obbligatoria la presenza di almeno due scale distinte e di facile accesso, e comunque rispondenti alle specifiche normative antincendio.

Per gli edifici costruiti antecedentemente, si dovrà procedere in conformità alle vigenti normative.

20. PORTE DEI LOCALI DI LAVORO

La larghezza delle porte dei locali di lavoro viene ridotta da 0,90 a 0.80 metri, con una tolleranza in meno del 2%. Per quel che riguarda i luoghi di lavoro costruiti prima del 27 novembre 1994, la larghezza delle porte di uscita deve essere conforme a quanto previsto dalla locale concessione edilizia (ovvero la licenza di abitabilità).

21. ALTEZZE DEI LOCALI DI LAVORO

Per i locali di lavoro destinati alle aziende industriali, l'altezza utile netta deve essere di 3 metri.

Se esistono necessità aziendali che lo richiedano, le autorità locali competenti possono consentire altezze inferiori ai 3 metri, prescrivendo però parallelamente adeguati mezzi di ventilazione del locale.

Per quei locali destinati a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda a cui appartengono o sono inseriti, hanno altezze minime stabilite dalla locale normativa urbanistica.

22. VIDEOTERMINALI

Il destinatario delle norme (e quindi della sorveglianza sanitaria relativa) è colui che fa uso in modo sistematico ed abituale delle attrezzature munite di videoterminale; la soglia temporale è di almeno 4 ore consecutive giornaliere escluse le "interruzioni" (che sostituisce il termine "pause"), per tutta la settimana lavorativa.

Anche per le postazioni Vdt vale il termine dell'adeguamento entro e non oltre il primo gennaio 1997.

Nelle prescrizioni minime delle attrezzature Vdt, è aggiunto:

- l'ambiente di lavoro (spazio, illuminazione, riflessi, abbagliamenti, rumore, calore, radiazioni, umidità);

- l'interfaccia elaboratore-uomo (software adeguato alla mansione da svolgere, e di facile uso).

23. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Viene dato obbligo al Datore di Lavoro (pubblico o privato) che intraprende attività lavorativa di redarre il documento di valutazione della sicurezza entro tre mesi dall'effettivo inizio attività.

Per quel che riguarda il provvedimento della "prescrizione" formalizzato dagli Organi di Vigilanza (cioè il provvedimento ispettivo per la regolarizzazione tardiva delle inosservanze avvenute a contravvenzione), sino al 31 dicembre 1997 vengono raddoppiati i termini massimi per adempiere al provvedimento (da sei mesi ad un anno).

L'eliminazione dell'inosservanza, e il pagamento dell'oblazione (un ottavo anziché un quarto) conducono all'estinzione del reato.


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